Controlli, febbre e quarantena: ecco cosa fare

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Dall'ufficio Stampa di Codici

Controlli, febbre e quarantena: ecco cosa fare

Controlli, febbre e quarantena: ecco cosa fare

Il 24 marzo il Consiglio dei Ministri ha deliberato il provvedimento adottato con il Decreto Legge del 25 marzo 2020, in vigore dal 26 marzo, e ha stabilito le sanzioni e i reati contestabili a privati cittadini, datori di lavoro o esercenti pubbliche attività in caso di violazione delle restrizioni in atto per l’emergenza Covid-19.

L’Associazione CODICI Lombardia, per tramite del proprio ufficio legale, nella persona dell’avvocato Cinzia Catrini, operativo anche in questo periodo di emergenza, ha deciso di preparare un serie di domande campione a cui dare una risposta il più esauriente possibile dal punto di vista penale e amministrativo, nonostante la situazione e la casistica siano in continua evoluzione e ciascuna di queste necessiti di una valutazione specifica e individuale. Si precisa che il presente comunicato non è da intendersi quale parere giuridico; l’intenzione è quella di fornire un quadro della normativa emergenziale emanata ed illustrare le conseguenze penali e amministrative che in astratto potrebbero configurarsi correlate all’inosservanza delle misure anticontagio adottate, con riferimento alle persone fisiche cittadini e ai datori di lavoro le cui attività non siano state sospese.

In questa seconda parte si analizzano le sanzioni che vengono applicate in situazioni ipotetiche, ma realistiche.

Se sono sottoposto a un controllo da parte delle autorità e ho dichiarato delle false generalità, a cosa vado incontro? Mi sarà rilasciato un verbale con una multa?

No, si aprirà un procedimento penale. Nel momento in cui, sotto la propria responsabilità, si dichiarano le proprie generalità (in via esemplificativa, nome, cognome, data di nascita, indirizzo della residenza o del domicilio) in caso di dichiarazioni mendaci al pubblico ufficiale potrebbe essere contestato il reato di cui all’art. 495 del Codice Penale, denominato “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” che punisce con la pena della reclusione da 1 a 6 anni, oppure con la reclusione non inferiore a 2 anni nei casi previsti dal comma 2 della norma. La sanzione non verrà applicata direttamente dalle Forze dell’Ordine che procedono alla verifica, con la consegna di un verbale o di un bollettino di pagamento come accade nel caso di una multa per eccesso di velocità. Infatti, i pubblici ufficiali che hanno notizia di un qualunque reato la trasmettono alla Procura della Repubblica che iscrive un procedimento penale a carico del presunto responsabile; la sanzione sarà poi determinata da un giudice al termine di un processo, insieme alla eventuale condanna.

Mi hanno fermato le Forze di Polizia per un controllo e ho dichiarato il falso per giustificare il fatto che mi ero allontanato da casa, posso incorrere in qualche sanzione?

Sì, se si fa una falsa attestazione sulle situazioni che consentono lo spostamento (ad esempio il privato attesta nell’autocertificazione esigenze lavorative che in realtà non esistono) sarà contestabile il reato di cui all’art. 483 del Codice Penale, denominato “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” che punisce, con la pena fino a due anni di reclusione, la falsa attestazione a un pubblico
ufficiale dei fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. La sanzione non verrà applicata direttamente dalle Forze dell’Ordine che procedono alla verifica, con la consegna di un verbale o di un bollettino di pagamento come accade nel caso di una multa per eccesso di velocità. Infatti, i pubblici ufficiali che hanno notizia di un qualunque reato la trasmettono alla Procura della Repubblica che iscrive un procedimento penale a carico del presunto responsabile; la sanzione sarà poi determinata da un giudice al termine di un processo, insieme alla eventuale condanna.

Mi possono essere applicate delle sanzioni se mi reco al parco a fare sport con degli amici, in una zona lontano dalle rispettive abitazioni?

Sì, perché le misure di contenimento in vigore vietano di accedere a parchi, ville, giardini pubblici, inoltre vietano di praticare attività sportiva all’aperto lontano da casa e, se in compagnia, solo con
una persona e comunque mantenendo la distanza di sicurezza di un metro dalla stessa. L’Ordinanza delle Regione Lombardia prevede, in modo ancora più restrittivo, la possibilità di andare a correre
solo vicino a casa e solamente da soli. Il mancato rispetto di tali misure è punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 3.000 euro. Il trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione della violazione è
ammesso a effettuare il pagamento della misura minima di 400 euro; se poi tale pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione, è prevista la riduzione dell’importo del 30%, con
pagamento della sanzione di 280 euro. Tale termine di 5 giorni, in via eccezionale e transitoria, dal 17 marzo al 31 maggio 2020 è aumentato a 30 giorni in base all’art.108 del DL 18/2020. La somma
dovuta può essere corrisposta presso l’Ufficio dal quale dipende l’agente accertatore, che rilascia apposita quietanza, oppure mediante versamento su conto corrente postale/bancario; laddove
l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, il soggetto può anche effettuare il pagamento immediatamente su strada, mediante strumenti di pagamento elettronico (carta di credito e bancomat), nelle mani dell’agente accertatore, che ne rilascia ricevuta. In caso di mancato pagamento, le sanzioni per le violazioni delle misure che riguardano l’intero territorio nazionale, sono irrogate dal Prefetto, quelle che riguardano le misure di carattere territoriale, dalla Regione. Se la violazione è reiterata, la sanzione pecuniaria è raddoppiata, con pagamento in misura minima pari a 800 euro, e scontata del 30% pari a 560 euro. Si precisa che tale sanzione è stata prevista con il DL n.19/2020, mentre prima del 26 marzo, per la violazione di una qualsiasi misura di contenimento, in fase di accertamento era contestato il reato di cui all’art.650 del Codice Penale. Lo stesso DL ha però stabilito la depenalizzazione della condotta e la sanzione pecuniaria in tal caso sarà ridotta a 200 euro. Qualora sia già stato contestato il reato penale di cui all’art.650 c.p. e sia già stato definito un processo penale oppure sia ancora pendente, saranno prospettabili differenti scenari processuali che data la loro complessità dovranno essere chiariti caso per caso dal legale.

Nonostante fossi influenzato mi sono ugualmente recato a fare la spesa. Potevo farlo? Se no, potrei incorrere in qualche sanzione?

Essendo le restrizioni dettate da un’emergenza sanitaria ed essendo esplicitamente raccomandato ai cittadini di non lasciare la propria abitazione nel caso siano raffreddati e abbiano la febbre superiore a 37,5°, potendo in teoria essere affetti da Covid-19, potrebbe essere applicata la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro, che in caso di reiterazione potrà essere raddoppiata. Si precisa che tale sanzione è stata prevista con il DL n.19/2020, mentre prima del 26 marzo, per la violazione di una qualsiasi misura di contenimento, in fase di accertamento era contestato il reato di cui all’art.650 del Codice Penale. Lo stesso DL ha però stabilito la depenalizzazione della condotta e la sanzione pecuniaria in tal caso sarà ridotta a 200 euro. Qualora sia già stato contestato il reato penale di cui all’art.650 c.p. e sia già stato definito un processo penale oppure sia ancora pendente, saranno prospettabili differenti scenari processuali che data la loro complessità dovranno essere chiariti caso per caso dal legale. Non ultimo, potrebbe essere contestato il reato di lesioni di cui all’art. 590 del Codice Penale. In altre parole, qualora la lesione sia cagionata dal privato che ignora colposamente di essere affetto da Covid-19, lo stesso risponderà del reato di lesioni appunto colpose qualora non ottemperi alle prescrizioni-restrizioni al momento vigenti e contagi altri individui (in tal caso la pena potrà essere della reclusione fino a 3 mesi o della multa fino a 309 euro; oppure, qualora la lesione arrecata sia grave, con la pena della reclusione da 1 anno a 6 mesi o la multa da 123 a 619 euro; ed ancora, in caso di lesione gravissima, con la reclusione da 3 mesi a 2 anni o la multa da 309 a 1.239 euro). Nell’ipotesi più grave, ossia quella dolosa, potrebbe anche essere contestato il reato di lesioni personali di cui all’art. 582 del Codice Penale, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, per le lesioni gravi da 3 a 7 anni e, in caso di lesioni gravissime, con la reclusione da 6 a 12 anni.

Se sono stato messo in quarantena posso uscire?

No, è penalmente sanzionata la violazione commessa dal soggetto in quarantena, ai sensi dell’art. 260 R.D. 27/7/1934 n. 1265, il cui assetto punitivo, appositamente modificato, prevede l’arresto da 3
a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro. Per quanto poco probabile e difficilmente prospettabile anche solo in astratto, ma che prudentemente si preferisce non escludere dato che è prevista come
ipotesi di reato contestabile dal DL n. 19/2020, è quella di epidemia di cui all’art. 452 del Codice Penale, che punisce chiunque la cagiona mediante la diffusione di germi patogeni. In particolare potrebbe rispondere di epidemia colposa ai sensi degli artt. 438 e 452 del Codice Penale il soggetto affetto da Covid-19 che, pur presentando i sintomi della malattia ed essendo sottoposto alla misura della quarantena, per negligenza esca dalla propria abitazione cagionando la diffusione del virus a causa dei contatti sociali anche involontariamente avuti.

Qualora si avesse necessità di ulteriori indicazioni o il caso specifico non fosse stato ancora analizzato, è possibile richiedere assistenza all’Associazione Codici, scrivendo a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..