Quali multe possono fare gli ausiliari del traffico, modifica Codice della Strada

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Dall'ufficio Stampa di Codici

Quali multe possono fare gli ausiliari del traffico, il chiarimento

Codici: basta multe selvagge, chiarire il ruolo degli ausiliari del traffico

Pieno sostegno alla modifica dell’articolo 12 del Codice della Strada.

Lo ha espresso l'Associazione Codici nel corso dell'audizione che si è svolta questa mattina presso la IX Commissione della Camera, dedicata alla proposta di legge riguardante l’esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.

Dal punto di vista tecnico giuridico si potrebbe rappresentare che la proposta di legge recepisca un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, si veda la sentenza 2973 del 2016 della Corte di Cassazione, che aveva già ben delineato le funzioni e le competenze degli ausiliari del traffico con riferimento, in particolare, agli ausiliari assunti dalle società di gestione dei parcheggi e quelli assunti dalle società del trasporto pubblico urbano.

È inoltre pacifico che esista un confine ben definito per i controlli degli ausiliari del traffico ed è di colore blu. Sono le strisce dei parcheggi a pagamento, che delimitano l'unico campo d'azione in cui essi possono operare. Gli ausiliari del traffico possono fare multe soltanto sulle strisce blu. A ribadirlo la legge e la Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 28 ottobre 2014, n. 22867 che ha stabilito che gli ausiliari del traffico – alla stregua della Legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 132, integrato ed interpretato autenticamente dalla Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 68, comma 1, – “sono legittimati ad accertare e contestare le violazioni al codice della strada solo se queste ultime concernano le disposizioni in materia di sosta, ma non sono abilitati a rilevare infrazioni inerenti a condotte diverse”. Pertanto, le multe in questo caso vanno annullate, a meno che l'autorità amministrativa non dimostri di aver incaricato gli ausiliari della sosta a controlli che vanno oltre i parcheggi a pagamento.

Evitare che società di gestione dei parcheggi e società del trasporto pubblico urbano facciano “cassa” sulle spalle e le tasche dei cittadini

La ratio della norma è chiara: evitare che società di gestione dei parcheggi e società del trasporto pubblico urbano, attraverso i propri ausiliari del traffico, facciano “cassa” sulle spalle e le tasche dei cittadini, e chiarire così le rispettive competenze, ossia la possibilità di agire, e quindi sollevare sanzioni esclusivamente per la tutela delle aree di parcheggio in gestione, ovvero a tutela delle corsie preferenziali.

Non di rado in passato si è assistito a veri e propri abusi, al limite della violazione della legge penale, laddove ausiliari del traffico sono ampiamente andati oltre le proprie competenze, sanzionando comportamenti che non violavano le rispettive aree.  A questo proposito in passato abbiamo verificato che in alcuni Comuni, ausiliari del traffico addetti alla tutela delle corsie preferenziali del trasporto pubblico, hanno sanzionato anche parcheggi che nulla avevano a che fare con le medesime corsie preferenziali.

È bene chiarire che la norma non intende assolutamente incentivare comportamenti scorretti da parte dei cittadini, ma laddove sia esaurita la competenza degli ausiliari del traffico, deve essere ripristinata e anzi rafforzata la vigilanza ed il controllo delle ordinarie Forze di Polizia.

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