Codici Lombardia: disconoscimento operazione e chargeback, un modo per tutelarsi contro le truffe

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Codici Lombardia: disconoscimento operazione e chargeback, un modo per tutelarsi contro le truffe

Codici Lombardia: disconoscimento operazione e chargeback, un modo per tutelarsi contro le truffe

Con l’espansione del mondo dello shopping online, il rischio di incappare in siti poco, o solo apparentemente, affidabili è sempre più alto.

Il chargeback

Ma esiste una possibili per difendersi e rientrare delle somme spese per prodotti ordinati, ma ad esempio mai consegnati: il chargeback. A tutela del consumatore corre in soccorso l’art. 62 comma 2 del Codice del Consumo, il quale afferma che “l’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti in caso di addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito ovvero in caso di uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo. L’istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore”. La cosa fondamentale è aver effettuato il pagamento o con una carta di credito o comunque con un circuito elettronico.

Disconoscimento

“La procedura di chargeback - dichiara Davide Zanon, Segretario Regionale di Codici Lombardia - consente di contestare all’istituto che ha emesso la carta di pagamento una specifica operazione, disconoscendola e richiedendone il riaccredito. Il disconoscimento deve essere presentato entro 13 mesi dalla data di emissione dell’estratto conto della carta con la quale è stato effettuato l’acquisto e sulla quale risultano le transazioni contestate. Può essere presentato alla propria filiale di riferimento o via PEC o raccomandata diretta all’Ufficio Reclami della banca e può essere fatto quando si scopre di essere stati vittima di truffe oppure quando, nonostante i solleciti, il consumatore non entra in possesso di un bene ordinato.
I diversi istituti bancari mettono a disposizione dei propri clienti appositi moduli da compilare, in cui indicare le operazioni da disconoscere e le motivazioni per cui vengono disconosciute. La banca analizzerà la richiesta di disconoscimento e valuterà se procedere o meno con il rimborso. Nei casi in cui le truffe perpetrate al consumatore siano quelle di phishing, vishing o spoofing, - continua Zanon - non è sufficiente presentare la semplice richiesta di chargeback: sarà fondamentale sporgere denuncia alle autorità, tenere traccia di qualsiasi elemento utile a dimostrare la propria buona fede nell’operato, presentare reclamo al proprio istituto bancario e, se necessario, attivare la procedura presso l’Arbitro Bancario Finanziario per cercare di rientrare delle somme perse”.

Ricorso Abf

Il ricorso presso l’ABF può essere presentato in autonomia dall’utente o con il supporto di esperti o delle associazioni consumatori. Tale procedura non necessita del versamento di cifre onerose, poiché è richiesto il solo pagamento di 20 € per l’avvio dell’istruttoria, trova risoluzione in tempi relativamente brevi e non preclude l’azione giudiziaria. 

L’associazione Codii Lombardia è disponibile a fornire assistenza a tutti coloro che ritengono di essere incappati in una truffa e a chi necessita di avviare un ricorso presso l’ABF: è possibile mettersi in contatto con l’associazione contattando i numeri 02.36503438 - 351.7979897 o scrivendo a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..