Il diritto alla salute è sancito dall’ Art. 32 della
Costituzione.
Le origini storiche del diritto alla salute, nato come
tipico diritto sociale ( e come tale riconosciuto dalla
Costituzione, dal Patto Internazionale sui diritti
economici, sociali, culturali nonché dalla Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo) configura una esigenza
per una protezione attiva all’intera vita psico-fisica
dell’uomo, più che interesse negativo all’intangibilità
della semplice integrità fisica.
Il riconoscimento del diritto alla salute come diritto
fondamentale comporta precise conseguenze giuridiche.
Esso infatti deve essere considerato inalienabile,
intrasmissibile, indisponibile (anche se
l’indisponibilità dei diritti fondamentali no è da
intendersi come assoluto divieto della facoltà di
disporre, ma come presenza della” costante volontarietà
“ della disposizione ) e irrinunciabile.
Ulteriore principio, a volte trascurato, è individuabile
nell’uguaglianza delle prestazioni, principio inteso sia
nel senso dell’accessibilità alle prestazione, sia come
massima uniformità possibile del livello minimo su tutto
il territorio nazionale. In via generale possiamo
affermare che nell’ordinamento sono individuabili
numerose norme speciali che danno al diritto alla salute
attuazione, ed un contenuto preciso che lo configura
come certamente precettivo, pur nel contenuto
programmatico che necessariamente la norma
costituzionale deve avere. L’art. 32 della Costituzione
deve quindi ritenersi immediatamente applicabile, nonché
articolo da cui nascono in capo al
singolo, diritti soggettivi perfetti, aventi per oggetto
il bene salute, direttamente azionabile davanti
all’Autorità Giudiziaria.
Il diritto alla salute deve considerarsi una formula
sintetica con la quale si esprime una pluralità di
situazioni soggettive assai differenti tra loro e non ha
ad oggetto la sola salute fisica ma,come precisa
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, “ uno stato di
benessere
fisico, psichico e sociale e non solo assenza di
malattia o infermità”.