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Sanità e Salute

LE AZIONI A TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE

Il diritto alla salute è sancito dall’ Art. 32 della Costituzione.

Le origini storiche del diritto alla salute, nato come tipico diritto sociale ( e come tale riconosciuto dalla Costituzione, dal Patto Internazionale sui diritti economici, sociali, culturali nonché dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo) configura una esigenza per una protezione attiva all’intera vita psico-fisica dell’uomo, più che interesse negativo all’intangibilità della semplice integrità fisica.

Il riconoscimento del diritto alla salute come diritto fondamentale comporta precise conseguenze giuridiche. Esso infatti deve essere considerato inalienabile, intrasmissibile, indisponibile (anche se l’indisponibilità dei diritti fondamentali no è da intendersi come assoluto divieto della facoltà di disporre, ma come presenza della” costante volontarietà “ della disposizione ) e irrinunciabile.

Ulteriore principio, a volte trascurato, è individuabile nell’uguaglianza delle prestazioni, principio inteso sia nel senso dell’accessibilità alle prestazione, sia come massima uniformità possibile del livello minimo su tutto il territorio nazionale. In via generale possiamo affermare che nell’ordinamento sono individuabili numerose norme speciali che danno al diritto alla salute attuazione, ed un contenuto preciso che lo configura come certamente precettivo, pur nel contenuto programmatico che necessariamente la norma costituzionale deve avere. L’art. 32 della Costituzione deve quindi ritenersi immediatamente applicabile, nonché articolo da cui nascono in capo al

singolo, diritti soggettivi perfetti, aventi per oggetto il bene salute, direttamente azionabile davanti all’Autorità Giudiziaria.

Il diritto alla salute deve considerarsi una formula sintetica con la quale si esprime una pluralità di situazioni soggettive assai differenti tra loro e non ha ad oggetto la sola salute fisica ma,come precisa l’Organizzazione Mondiale della Sanità, “ uno stato di benessere

fisico, psichico e sociale e non solo assenza di malattia o infermità”.

 

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