Homepage     |     Contatti     |     Come iscriversi     |     Mappa del sito

 
 
 
Lo Statuto

CENTRO per i DIRITTI del CITTADINO
CODICI

 

Art.1

 

Dall'associazione CO.DI.CI. si è costituita una libera associazione nazionale di volontariato ai sensi della legge 266/91  denominata “Centro per i Diritti dei Cittadini – CODICI O.N.L.U.S. ”, con durata al 31 dicembre 2092, quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Il Centro per i Diritti del Cittadino - CODICI assume come simbolo il logo collocato a sinistra dell'intestazione e costituito da un sole stilizzato con quattro raggi, con la scritta CODICI in verticale con alla base l’acronimo ONLUS , sulla testata  la scritta Centro per i Diritti del Cittadino

 

Art.2

 

La sede nazionale è in Roma in Viale Marconi, 94.

La sede dell’associazione è stabilita dall’assemblea nazionale a maggioranza semplice dei presenti.

La segreteria nazionale ha la facoltà di istituire nuove ed altre sedi.

In ogni comunicazione rivolta al pubblico e in qualsiasi segno distintivo dell’associazione, deve essere riportata la locuzione  “ organizzazione non lucrativa di utilità sociale  “ o dell’acronimo ONLUS .

 

Art.3

SCOPO SOCIALE

 

Il Centro per i Diritti del Cittadino - CODICI - e’ una formazione sociale indipendente a base democratica, senza scopo di lucro, il cui scopo sociale esclusivo e’ quello di intraprendere ogni attivita’ culturale, sociale, politica e giuridica tesa alla promozione, alla attuazione e alla tutela degli interessi e dei diritti del cittadino consumatore e utente, con particolare riferimento a coloro che si trovano in condizioni di debolezza o svantaggiate, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

 

Promuove la sicurezza, la legalità, la giustizia, la salute in ogni suo aspetto, la qualità dei prodotti e dei servizi, una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita, la correttezza e trasparenza nei rapporti commerciali e nei rapporti contrattuali in genere, l’educazione al consumo e all’uso del denaro, la prevenzione del sovraindebitamento e la lotta all’usura, l’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualita’ ed efficienza, il razionale sfruttamento del territorio e delle risorse naturali.

 

L’attività del CODICI si concretizza in attivita’ di controllo, proposta e tutela dei diritti del cittadino consumatore e utente.

Il CODICI si ispira nella sua azione alla solidarietà, alla giustizia, alla legalità e al rispetto delle diversità di razza, religione, identità sessuale in una società multirazziale e multiculturale .

Adotta la strategia dei diritti per affermare la centralità della persona, dei quali pone come obiettivo la loro concreta attuazione. In modo particolare si occupa di ogni violazione dei diritti della persona che determina situazioni di sofferenza. La sua azione è rivolta prevalentemente a favore dei più deboli, senza distinzione di età, sesso, razza, religione, idee, in un cammino di riscatto e di dignità sociale.

Per la propria azione il Centro per i Diritti del Cittadino - CODICI - promuove gli “sportelli di tutela” dislocati sul territorio ed individua i referenti territoriali o di settore a cui fare riferimento e promuove la formazione del Centro Servizi per i Diritti del Cittadino (CSDC).

 

 

Art.4

Organizzazione e Organi Statutari

 

L’organizzazione di Codici – Centro per i Diritti del Cittadino è strutturata in Associazione Nazionale. Si articola al suo interno in strutture Regionali, Provinciali e Locali. Il nucleo di base è costituito dalla Delegazione Locale Territoriale.

 

Art.5

Soci

 

Possono far parte dell’Associazione tutti i cittadini in regola con l’iscrizione che abbiano versato la quota e che condividono le finalità del presente statuto, impegnandosi a rispettare e ad attuare i deliberati degli organi.

La domanda di iscrizione può essere presentata presso tutte le sedi dell’Associazione.

Chi intende iscriversi o aderire all’associazione CODICI, deve rivolgere espressa domanda, recante la dichiarazione a condividere e a rispettare lo statuto e le finalità che l’associazione si propone e a rispettare ed attuare i deliberati degli organi dell’associazione; il Segretario trasmette la domanda al Segretario Nazionale per la ratifica.

Il Segretario Nazionale deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano per altro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, s’intende che essa è stata respinta.

La mancata ratifica determina la nullità dell’iscrizione.

Il Segretario Nazionale, può sospendere l’approvazione per chiedere ulteriori informazioni.

Oltre ai casi previsti dallo Statuto, il Segretario Nazionale può sospendere le domande di iscrizione, quando l’accoglimento arreca profonde modifiche che possono pregiudicare gli equilibri costituiti negli organi democraticamente eletti  nell’associazione. In tal caso dispone la convocazione del Comitato Nazionale per l’esame delle domande. Il termine dei sessanta giorni rimane sospeso dal provvedimento del segretario nazionale.

Chiunque aderisca all’associazione CODICI può in qualunque momento notificare la sua volontà di recedere dai partecipi dell’associazione stessa, tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il segretario nazionale riceve la notifica della volontà di recesso.

La quota minima verrà fissata dal Comitato di Coordinamento Nazionale.

E’ istituito l’Albo Nazionale degli iscritti al CODICI.

L’Albo è tenuto a cura della segreteria nazionale e riporta l’elenco degli iscritti suddivisi per Regioni, Provincia e Comuni.

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L’iscrizione all’associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto al voto nelle assemblee locali e la partecipazione alle attività associative.

 

Art.6

Associazione Nazionale

 

Sono organi dell’Associazione Nazionale:

a)    l’Assemblea Nazionale;

b)    il Segretario Nazionale;

c)     il Comitato Nazionale

d)    il Comitato dei Saggi.

Tutti gli organi durano in carica cinque anni.

 

 

Art.7

L’Assemblea Nazionale

 

L’Assemblea Nazionale è formata da eletti dalla struttura regionale proporzionalmente in base alla popolazione residente nelle regioni , nella misura di:

-       fino ad 1 milione di abitanti 1;

-       da 1 a 3 milioni di abitanti 2;

-       da 3 a 5 milioni di abitanti 3;

-       da 5 a 6 milioni di abitanti 5;

-       oltre 6 milioni di abitanti 6.

E nella misura di ulteriori 10 delegati individuati sulla base degli iscritti secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Nelle regioni ove non è presente la struttura regionale ma è presente un minimo di duecento iscritti, può essere nominato un delegato all’Assemblea Nazionale.

 

Art.8

Competenze dell’Assemblea Nazionale

 

L’Assemblea Nazionale approva il programma politico e il bilancio pluriennale dell’Associazione predisposto dal Segretario Nazionale sentito il Coordinamento Nazionale.

-       Elegge il Segretario Nazionale, il Coordinamento Nazionale e il Comitato dei Saggi.

-       Approva lo statuto e le sue eventuali modifiche;

-       Si riunisce su convocazione del Segretario Nazionale o su richiesta dei due terzi del Coordinamento Nazionale.

-       È presieduta da un presidente di turno scelto tra i suoi componenti.

 

 

Art.9

 Competenze del Segretario Nazionale

 

Il Segretario Nazionale è il legale rappresentante dell’Associazione e ne rappresenta l’unità.

È eletto dall’Assemblea Nazionale con la maggioranza dei due terzi dell’assemblea in prima votazione, a maggioranza semplice nelle successive.

Il Segretario Nazionale rappresenta l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. È il responsabile politico e organizzativo dell’Associazione. Può delegare specifiche funzioni e attribuzioni riconosciutegli dallo Statuto.

Si dota di una propria segreteria politica organizzativa nominandone i membri.

Propone al Comitato di Coordinamento Nazionale la nomina del Tesoriere.

 

In caso di necessità e urgenza o di grave inadempienza alla legge o al presente statuto da parte degli organi regionali, provinciali e locali,o di iscritti,  il Segretario Nazionale, adotta i provvedimenti necessari e urgenti disponendo anche il commissariamento delle strutture territoriali o di singoli organi.

 

Il Segretario Nazionale presiede tutte le Assemblee Regionali, Provinciali e Locali, ove presente può delegare un proprio rappresentante nelle assemblee convocate per l’elezione dei delegati nazionali e degli organismi dirigenti. Il Segretario Nazionale, può, sentito il Coordinamento Nazionale, stipulare accordi con altre associazioni, con enti e istituzioni, nel rispetto della legge e delle finalità stabilite dal presente statuto. Delibera il riconoscimento della struttura regionale.

 

Al fine di garantire la rappresentanza territoriale in mancanza di strutture costituite a norma dello statuto nomina e revoca i rappresentanti locali.

 

Il Segretario Nazionale adotta regolamenti attuativi del presente statuto, sentito il Comitato di Coordinamento Nazionale .

 

Art.10

Il Comitato di Coordinamento Nazionale

 

Il Comitato di Coordinamento Nazionale è presieduto dal Segretario Nazionale.

È eletto dall’Assemblea Nazionale che ne stabilisce il numero dei componenti.

I Segretari Regionali ne fanno parte di diritto.

I responsabili dei settori o dipartimenti sono invitati permanenti senza diritto di voto.

Il Comitato di Coordinamento Nazionale attua il programma politico quinquennale approvato dall’Assemblea Nazionale e approva, sulla base dello stesso il programma politico annuale proposto dal Segretario. Ratifica il riconoscimento dell’Associazione Regionale e Provinciale. Predispone, insieme al Segretario Nazionale, la bozza di programma e di bilancio pluriennale da sottoporre all’Assemblea Nazionale. Si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Segretario Nazionale o della metà dei suoi componenti o su richiesta di almeno cinque Segretari Regionali. Approva il Regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici.

Approva la conformità degli statuti regionali al presente statuto.

 

Art.11

Comitato dei Saggi

 

Il Comitato dei Saggi è eletto dall’Assemblea Nazionale ed è formato da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque, proposti dal Segretario Nazionale, tra quei cittadini iscritti all’Associazione che si siano distinti in campo sociale per le loro doti morali nonché per il prestigio maturato in seguito ad azioni svolte in difesa dei diritti del cittadino. Il Comitato dei Saggi si pronuncia in merito ad eventuali controversie tra soci e ne propone al Segretario Nazionale le rispettive sanzioni. Il Comitato dei Saggi elegge nel proprio seno un presidente che ha il compito di riunire il Comitato e predisporre l’ordine del giorno nonché gli inviti e le audizioni.

 

Art.12

Struttura Regionale

 

Si ha diritto al riconoscimento di Struttura Regionale quanto nella regione l’Associazione ha i seguenti requisiti:

a)    abbia un numero di iscritti pari allo 0,2 per mille degli abitanti della regione rilevati dall’ISTAT;

b)    sia presente in almeno due province.

Il riconoscimento è decretato dal Segretario Nazionale e ratificato dal Comitato di  Coordinamento Nazionale.

 

Art.13

 Associazione Provinciale

 

Si ha diritto al riconoscimento dell’Associazione Provinciale quanto nella provincia l’Associazione ha i seguenti requisiti:

a)    sia formata da almeno cento iscritti nel territorio della provincia;

b)    vi sia una sede utilizzata in via esclusiva;

c)     siano costituite almeno due delegazioni territoriali in altrettanti comuni della provincia.

Il riconoscimento dell’Associazione Provinciale è decretato dal Segretario Nazionale.

 

Art.14

 La Delegazione Comunale

 

Si ha la Delegazione Comunale quanto in comune del territorio nazionale si riuniscono almeno dieci iscritti, eleggendo un loro rappresentante quale Segretario di Delegazione. Il riconoscimento della Delegazione è decretato dal Segretario Nazionale.

 

Art.15

 Organi dell’Associazione Regionale

 

Sono organi dell’Associazione Regionale:

a)    l’Assemblea Regionale;

b)    il Coordinamento Regionale;

c)     il Segretario Regionale.

 

Art.16

L’Assemblea Regionale

 

L’Assemblea Regionale è formata dai Delegati delle Assemblee Provinciali. È presieduta dal Segretario Regionale, si riunisce almeno una volta l’anno. Quanto elegge i Delegati dell’Assemblea Nazionale e gli organismi dirigenti è presieduta dal Segretario Nazionale o suo Delegato. Elegge il Segretario Regionale e il Coordinamento Regionale. Approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Approva il programma politico regionale in attuazione del programma politico nazionale.

 

Art.17

Il Comitato Regionale

 

È eletto dall’Assemblea Regionale ed è presieduto dal Segretario Regionale. È formato da un numero di membri non superiore ad 1/5 degli iscritti della regione. I Segretari Provinciali e i Segretari di Delegazione Comunale ne fanno parte di diritto. Il Comitato Regionale predispone il programma politico regionale.

 

Art.18

 Il Segretario Regionale

 

Rappresenta l’Associazione a livello regionale.

Esercita le funzioni delegate dal segretario nazionale.

Presiede il Comitato Regionale. Fa parte di diritto del Comitato di Coordinamento Nazionale.

 

Art.19

L’Assemblea Provinciale

 

È formata da tutti gli iscritti della provincia, è presieduta dal Segretario Provinciale. Elegge il Segretario Provinciale. Approva il bilancio e il consuntivo nonché il programma politico provinciale sulla base di quello nazionale e regionale. Attua le direttive della struttura nazionale e regionale.

 

Art.20

Il Segretario Provinciale

 

È eletto dall’Assemblea Provinciale presieduta dal Segretario Nazionale o suo Delegato. Rappresenta l’Associazione a livello politico provinciale, attua le linee politico – programmatiche nazionali e regionali. Coordina le Delegazioni presenti nel territorio della provincia, cura i rapporti con l’Amministrazione Provinciale e con le altre istituzioni a livello provinciale. Il Segretario Provinciale cura il Registro Provinciale dei soci inviando annualmente al Segretario Regionale copia dell’elenco degli iscritti e degli bilanci preventivo e consuntivo.

 

 

Art. 21

Il Patrimonio

 

Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:

a) quote versate dalle strutture regionali in base al numero degli iscritti e/o aderenti all’associazione

b)  redditi derivanti dal suo patrimonio;

c)  introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività.

d) contributi di privati;

e) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

f)  rimborsi di organismi internazionali;

g) donazioni e lasciti testamentari;

e) rimborsi derivanti da convenzioni;

f) entrate derivanti da attività commerciali marginali e produttive.

Il CODICI si riserva il diritto di acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Inoltre, in deroga agli art.600 e 786 del Codice Civile può accettare donazioni e, con beneficio d’inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall’atto costitutivo e dello statuto.

I beni di cui al comma 1 del presente articolo sono intestati al Centro per i diritti Del Cittadino-CODICI.

L’adesione all’Associazione CODICI non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale . E’ comunque facoltà degli iscritti e degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione, né in caso di morte o di estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione, può pertanto farsi luogo alla ripartizione di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale

L’associazione CODICI  può emettere “Titoli di solidarietà”.

All’associazione CODICI è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate in favore di altre associazioni di volontariato e anche ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della stessa natura unitaria.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste nello statuto e comunque rientranti nella lettera a) del dec. Leg. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse .

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Comitato Nazionale, della Segretaria nazionale, in un apposito registro denominato “ Diario di Bordo”.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’associazione CODICI, c’è l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalle legge.

I bilanci sono predisposti dal tesoriere e approvati dal comitato nazionale, che lo presenta all’Assemblea. Da almeno 5 giorni prima dello svolgimento dell’assemblea sono messi a disposizione i bilanci e tutte le ricevute degli associati che a qualsiasi titolo vogliono verificare la correttezza delle somme entrate e uscite.

 

 

Art.22

 Il Tesoriere Nazionale

 

Il Tesoriere è nominato dal Segretario Nazionale sentito il Coordinamento Nazionale. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità effettiva, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e preventivo accompagnandolo da idonea relaziona contabile. Svolge compiti di ispezione contabile annualmente e verifica sui conti e sui bilanci delle associazioni regionali, provinciali e locali.

Il tesoriere nazionale, nello svolgimento della propria attività di ispezione, accede direttamente negli uffici associativi e acquisisce le scritture contabili e ogni altro documento necessario senza possibilità di opporre rifiuto. I Segretari Regionali e Provinciali possono nominare i rispettivi Tesorieri.

 

Art.23

Il Collegio dei Revisori dei Conti

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri di cui almeno uno iscritto all’Albo dei Revisori Contabili. È nominato dal Coordinamento Nazionale su proposta del Segretario.

 

Art.24

Sanzioni Disciplinari

 

Per i soci che hanno una condotta contraria ai principi dello statuto e alle norme che regolano le associazioni di consumatori e utenti sono previste le seguenti sanzioni:

a)    richiamo scritto;

b)    sospensione dall’Associazione fino a 6 mesi;

c)     espulsione.

Le sanzioni di cui alla lettera a) sono inflitte dal Comitato dei Saggi. La sanzione di cui alla lettera c) è inflitta dal Segretario Nazionale su proposta del Comitato dei Saggi. Il socio imputato di condotta contraria all’Associazione ha diritto di difendersi verso il Comitato dei Saggi e in appello, verso il Comitato di Coordinamento Nazionale.

 

Art.25

Incompatibilità

 

È incompatibile a ricoprire la carica di Segretario Nazionale, Regionale e Provinciale chiunque si trovi nelle condizioni di essere:

a)    Segretario di Partito Politico Nazionale, Regionale o Provinciale;

b)    Dirigente di altre Associazioni di Consumatori e di Associazioni che abbiano le stesse finalità previste dallo statuto.

 

Art.26

 Ineleggibilità

Non sono eleggibili, alle cariche dirigenziali, tutti i cittadini che non siano iscritti all’Associazione.

 

Art.27

 Struttura Internazionale

 

Allo scopo di diffondere la cultura dei diritti dei cittadini a livello internazionale, e di promuovere la loro integrazione nei paesi di residenza nonché di creare un ponte con le altre realtà associative del consumerismo europeo e mondiale, l’Associazione promuove la costituzione di un Dipartimento Internazionale. La struttura del Dipartimento Internazionale verrà stabilita dal Comitato di Coordinamento Nazionale che provvederà, su proposta del Segretario Nazionale, a dotarlo di risorse umane ed economiche necessarie per gli scopi stabiliti.

 

Art.28

Validità delle deliberazioni e numero legale

 

Le deliberazioni degli organi dirigenti a tutti i livelli sono valide con la maggioranza del voto dei presenti. Le sedute delle, Regionali, Provinciali e di Delegazione, sono valide se in prima convocazione sono presenti la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, in seconda convocazione rispettivamente con la presenza di almeno 10 per l’Assemblea Regionale, 5 per l’Assemblea Provinciale e 3 per l’Assemblea di Delegazione Comunale. Tra la prima e la seconda convocazione dovranno trascorrere almeno 60 minuti. Per le riunioni dei Coordinamenti Nazionali, Regionali e Provinciali in prima convocazione, per la validità della seduta occorrerà la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione almeno 3 membri. Il socio ha diritto di voto dopo tre mesi dall’iscrizione.

 

Art.29

 Il voto

 

In tutte le riunioni, di norma verrà adottato il sistema della votazione palese. Nel caso in cui la metà degli aventi diritto al voto lo richieda, si procederà al voto segreto. In caso di voto segreto il Presidente dell’Assemblea nominerà due scrutatori che provvederanno alle operazioni di voto salvaguardando il principio della riservatezza e della trasparenza.

 

Art.30

Albo Nazionale

 

È istituito l’Albo dell’Associazione Nazionale nell’Albo si rendono pubblici i contenuti dei provvedimenti ordinanze, resoconti e ogni altro atto proveniente dagli organi nazionali, regionali, provinciali e locali.

 

Art. 31

Controversie

 

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma.

 

Art. 32

Norma transitoria finale

 

Tutte le strutture territoriali esistenti alla data dell’assemblea nazionale, entro un anno dall’approvazione del presente statuto, dovranno adeguare i propri statuti locali prevedendo esplicitamente di essere una articolazione territoriale del CODICI , sottoposte al presente statuto e alle norme e direttive emanate dagli organismi statutari.

In sede di prima attuazione, il Segretario Nazionale è delegato ad emanare uno o più regolamenti attuativi per la costituzione delle nuove strutture regionali.