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CENTRO per i DIRITTI del
CITTADINO
CODICI
Art.1
Dall'associazione CO.DI.CI. si è costituita una libera
associazione nazionale di volontariato ai sensi della
legge 266/91 denominata “Centro per i Diritti dei
Cittadini – CODICI O.N.L.U.S. ”, con durata al 31
dicembre 2092, quale organizzazione non lucrativa di
utilità sociale. Il Centro per i Diritti del Cittadino -
CODICI assume come simbolo il logo collocato a sinistra
dell'intestazione e costituito da un sole stilizzato con
quattro raggi, con la scritta CODICI in verticale con
alla base l’acronimo ONLUS , sulla testata la scritta
Centro per i Diritti del Cittadino
Art.2
La sede nazionale è in Roma in Viale Marconi, 94.
La sede dell’associazione è stabilita dall’assemblea
nazionale a maggioranza semplice dei presenti.
La segreteria nazionale ha la facoltà di istituire nuove
ed altre sedi.
In ogni comunicazione rivolta al pubblico e in qualsiasi
segno distintivo dell’associazione, deve essere
riportata la locuzione “ organizzazione non lucrativa
di utilità sociale “ o dell’acronimo ONLUS .
Art.3
SCOPO SOCIALE
Il Centro per i Diritti del Cittadino - CODICI - e’ una
formazione sociale indipendente a base democratica,
senza scopo di lucro, il cui scopo sociale esclusivo
e’ quello di intraprendere ogni attivita’ culturale,
sociale, politica e giuridica tesa alla promozione, alla
attuazione e alla tutela degli interessi e dei diritti
del cittadino consumatore e utente, con particolare
riferimento a coloro che si trovano in condizioni di
debolezza o svantaggiate, in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Promuove la sicurezza, la legalità, la giustizia, la
salute in ogni suo aspetto, la qualità dei prodotti e
dei servizi, una adeguata informazione e ad una corretta
pubblicita, la correttezza e trasparenza nei rapporti
commerciali e nei rapporti contrattuali in genere,
l’educazione al consumo e all’uso del denaro, la
prevenzione del sovraindebitamento e la lotta all’usura,
l’erogazione di servizi pubblici secondo standard di
qualita’ ed efficienza, il razionale sfruttamento del
territorio e delle risorse naturali.
L’attività del CODICI si
concretizza in attivita’ di controllo, proposta e tutela
dei diritti del cittadino consumatore e utente.
Il CODICI si ispira nella
sua azione alla solidarietà, alla giustizia, alla
legalità e al rispetto delle diversità di razza,
religione, identità sessuale in una società
multirazziale e multiculturale .
Adotta la strategia dei
diritti per affermare la centralità della persona, dei
quali pone come obiettivo la loro concreta attuazione.
In modo particolare si occupa di ogni violazione dei
diritti della persona che determina situazioni di
sofferenza. La sua azione è rivolta prevalentemente a
favore dei più deboli, senza distinzione di età, sesso,
razza, religione, idee, in un cammino di riscatto e di
dignità sociale.
Per la propria azione il
Centro per i Diritti del Cittadino - CODICI - promuove
gli “sportelli di tutela” dislocati sul territorio ed
individua i referenti territoriali o di settore a cui
fare riferimento e promuove la formazione del Centro
Servizi per i Diritti del Cittadino (CSDC).
Art.4
Organizzazione e Organi Statutari
L’organizzazione di
Codici – Centro per i Diritti del Cittadino è
strutturata in Associazione Nazionale. Si articola al
suo interno in strutture Regionali, Provinciali e
Locali. Il nucleo di base è costituito dalla Delegazione
Locale Territoriale.
Art.5
Soci
Possono far parte
dell’Associazione tutti i cittadini in regola con
l’iscrizione che abbiano versato la quota e che
condividono le finalità del presente statuto,
impegnandosi a rispettare e ad attuare i deliberati
degli organi.
La domanda di iscrizione
può essere presentata presso tutte le sedi
dell’Associazione.
Chi intende iscriversi o aderire all’associazione
CODICI, deve rivolgere espressa domanda, recante la
dichiarazione a condividere e a rispettare lo statuto e
le finalità che l’associazione si propone e a rispettare
ed attuare i deliberati degli organi dell’associazione;
il Segretario trasmette la domanda al Segretario
Nazionale per la ratifica.
Il Segretario Nazionale deve provvedere in ordine alle
domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro
ricevimento (per il computo di detto periodo si
applicano per altro le norme circa la sospensione
feriale dei termini giudiziari); in assenza di un
provvedimento di accoglimento della domanda entro il
termine predetto, s’intende che essa è stata respinta.
La mancata ratifica determina la nullità
dell’iscrizione.
Il Segretario Nazionale, può sospendere l’approvazione
per chiedere ulteriori informazioni.
Oltre ai casi previsti dallo Statuto, il Segretario
Nazionale può sospendere le domande di iscrizione,
quando l’accoglimento arreca profonde modifiche che
possono pregiudicare gli equilibri costituiti negli
organi democraticamente eletti nell’associazione. In
tal caso dispone la convocazione del Comitato Nazionale
per l’esame delle domande. Il termine dei sessanta
giorni rimane sospeso dal provvedimento del segretario
nazionale.
Chiunque aderisca
all’associazione CODICI può in qualunque momento
notificare la sua volontà di recedere dai partecipi
dell’associazione stessa, tale recesso ha efficacia
dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel
quale il segretario nazionale riceve la notifica della
volontà di recesso.
La quota minima verrà fissata dal Comitato di
Coordinamento Nazionale.
E’ istituito l’Albo Nazionale degli iscritti al CODICI.
L’Albo è tenuto a cura della segreteria nazionale e
riporta l’elenco degli iscritti suddivisi per Regioni,
Provincia e Comuni.
L’adesione
all’associazione è a tempo indeterminato e non può
essere disposta per un periodo temporaneo.
L’iscrizione
all’associazione comporta per l’associato maggiore di
età il diritto al voto nelle assemblee locali e la
partecipazione alle attività associative.
Art.6
Associazione Nazionale
Sono organi dell’Associazione Nazionale:
a)
l’Assemblea Nazionale;
b)
il Segretario Nazionale;
c)
il Comitato Nazionale
d)
il Comitato dei Saggi.
Tutti gli organi durano
in carica cinque anni.
Art.7
L’Assemblea Nazionale
L’Assemblea Nazionale è formata da eletti dalla
struttura regionale proporzionalmente in base alla
popolazione residente nelle regioni , nella misura di:
-
fino ad 1 milione di abitanti 1;
-
da 1 a 3 milioni di abitanti 2;
-
da 3 a 5 milioni di abitanti 3;
-
da 5 a 6 milioni di abitanti 5;
-
oltre 6 milioni di abitanti 6.
E nella misura di
ulteriori 10 delegati individuati sulla base degli
iscritti secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Nelle regioni ove non è
presente la struttura regionale ma è presente un minimo
di duecento iscritti, può essere nominato un delegato
all’Assemblea Nazionale.
Art.8
Competenze dell’Assemblea Nazionale
L’Assemblea Nazionale
approva il programma politico e il bilancio pluriennale
dell’Associazione predisposto dal Segretario Nazionale
sentito il Coordinamento Nazionale.
-
Elegge il Segretario Nazionale, il Coordinamento
Nazionale e il Comitato dei Saggi.
-
Approva lo statuto e le sue eventuali modifiche;
-
Si riunisce su convocazione del Segretario Nazionale o
su richiesta dei due terzi del Coordinamento Nazionale.
-
È presieduta da un presidente di turno scelto tra i suoi
componenti.
Art.9
Competenze del Segretario Nazionale
Il Segretario Nazionale è il legale rappresentante
dell’Associazione e ne rappresenta l’unità.
È eletto dall’Assemblea Nazionale con la maggioranza dei
due terzi dell’assemblea in prima votazione, a
maggioranza semplice nelle successive.
Il Segretario Nazionale rappresenta l’Associazione di
fronte a terzi e in giudizio. È il responsabile politico
e organizzativo dell’Associazione. Può delegare
specifiche funzioni e attribuzioni riconosciutegli dallo
Statuto.
Si dota di una propria segreteria politica organizzativa
nominandone i membri.
Propone al Comitato di Coordinamento Nazionale la nomina
del Tesoriere.
In caso di necessità e
urgenza o di grave inadempienza alla legge o al presente
statuto da parte degli organi regionali, provinciali e
locali,o di iscritti, il Segretario Nazionale, adotta i
provvedimenti necessari e urgenti disponendo anche il
commissariamento delle strutture territoriali o di
singoli organi.
Il Segretario Nazionale presiede tutte le Assemblee
Regionali, Provinciali e Locali, ove presente può
delegare un proprio rappresentante nelle assemblee
convocate per l’elezione dei delegati nazionali e degli
organismi dirigenti. Il Segretario Nazionale, può,
sentito il Coordinamento Nazionale, stipulare accordi
con altre associazioni, con enti e istituzioni, nel
rispetto della legge e delle finalità stabilite dal
presente statuto. Delibera il riconoscimento della
struttura regionale.
Al fine di garantire la rappresentanza territoriale in
mancanza di strutture costituite a norma dello statuto
nomina e revoca i rappresentanti locali.
Il Segretario Nazionale adotta regolamenti attuativi del
presente statuto, sentito il Comitato di Coordinamento
Nazionale .
Art.10
Il Comitato di Coordinamento Nazionale
Il Comitato di
Coordinamento Nazionale è presieduto dal Segretario
Nazionale.
È eletto dall’Assemblea
Nazionale che ne stabilisce il numero dei componenti.
I Segretari Regionali ne
fanno parte di diritto.
I responsabili dei
settori o dipartimenti sono invitati permanenti senza
diritto di voto.
Il Comitato di
Coordinamento Nazionale attua il programma politico
quinquennale approvato dall’Assemblea Nazionale e
approva, sulla base dello stesso il programma politico
annuale proposto dal Segretario. Ratifica il
riconoscimento dell’Associazione Regionale e
Provinciale. Predispone, insieme al Segretario
Nazionale, la bozza di programma e di bilancio
pluriennale da sottoporre all’Assemblea Nazionale. Si
riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del
Segretario Nazionale o della metà dei suoi componenti o
su richiesta di almeno cinque Segretari Regionali.
Approva il Regolamento per il funzionamento degli organi
e degli uffici.
Approva la conformità
degli statuti regionali al presente statuto.
Art.11
Comitato dei Saggi
Il Comitato dei Saggi è
eletto dall’Assemblea Nazionale ed è formato da un
minimo di tre membri ad un massimo di cinque, proposti
dal Segretario Nazionale, tra quei cittadini iscritti
all’Associazione che si siano distinti in campo sociale
per le loro doti morali nonché per il prestigio maturato
in seguito ad azioni svolte in difesa dei diritti del
cittadino. Il Comitato dei Saggi si pronuncia in merito
ad eventuali controversie tra soci e ne propone al
Segretario Nazionale le rispettive sanzioni. Il Comitato
dei Saggi elegge nel proprio seno un presidente che ha
il compito di riunire il Comitato e predisporre l’ordine
del giorno nonché gli inviti e le audizioni.
Art.12
Struttura Regionale
Si ha diritto al
riconoscimento di Struttura Regionale quanto nella
regione l’Associazione ha i seguenti requisiti:
a)
abbia un numero di iscritti pari allo 0,2 per mille
degli abitanti della regione rilevati dall’ISTAT;
b)
sia presente in almeno due province.
Il riconoscimento è
decretato dal Segretario Nazionale e ratificato dal
Comitato di Coordinamento Nazionale.
Art.13
Associazione Provinciale
Si ha diritto al
riconoscimento dell’Associazione Provinciale quanto
nella provincia l’Associazione ha i seguenti requisiti:
a)
sia formata da almeno cento iscritti nel territorio
della provincia;
b)
vi sia una sede utilizzata in via esclusiva;
c)
siano costituite almeno due delegazioni territoriali in
altrettanti comuni della provincia.
Il riconoscimento
dell’Associazione Provinciale è decretato dal Segretario
Nazionale.
Art.14
La Delegazione Comunale
Si ha la Delegazione
Comunale quanto in comune del territorio nazionale si
riuniscono almeno dieci iscritti, eleggendo un loro
rappresentante quale Segretario di Delegazione. Il
riconoscimento della Delegazione è decretato dal
Segretario Nazionale.
Art.15
Organi dell’Associazione Regionale
Sono organi
dell’Associazione Regionale:
a)
l’Assemblea Regionale;
b)
il Coordinamento Regionale;
c)
il Segretario Regionale.
Art.16
L’Assemblea Regionale
L’Assemblea Regionale è
formata dai Delegati delle Assemblee Provinciali. È
presieduta dal Segretario Regionale, si riunisce almeno
una volta l’anno. Quanto elegge i Delegati
dell’Assemblea Nazionale e gli organismi dirigenti è
presieduta dal Segretario Nazionale o suo Delegato.
Elegge il Segretario Regionale e il Coordinamento
Regionale. Approva il bilancio preventivo e il conto
consuntivo. Approva il programma politico regionale in
attuazione del programma politico nazionale.
Art.17
Il Comitato Regionale
È eletto dall’Assemblea
Regionale ed è presieduto dal Segretario Regionale. È
formato da un numero di membri non superiore ad 1/5
degli iscritti della regione. I Segretari Provinciali e
i Segretari di Delegazione Comunale ne fanno parte di
diritto. Il Comitato Regionale predispone il programma
politico regionale.
Art.18
Il Segretario Regionale
Rappresenta
l’Associazione a livello regionale.
Esercita le funzioni
delegate dal segretario nazionale.
Presiede il Comitato
Regionale. Fa parte di diritto del Comitato di
Coordinamento Nazionale.
Art.19
L’Assemblea Provinciale
È formata da tutti gli
iscritti della provincia, è presieduta dal Segretario
Provinciale. Elegge il Segretario Provinciale. Approva
il bilancio e il consuntivo nonché il programma politico
provinciale sulla base di quello nazionale e regionale.
Attua le direttive della struttura nazionale e
regionale.
Art.20
Il Segretario Provinciale
È eletto dall’Assemblea
Provinciale presieduta dal Segretario Nazionale o suo
Delegato. Rappresenta l’Associazione a livello politico
provinciale, attua le linee politico – programmatiche
nazionali e regionali. Coordina le Delegazioni presenti
nel territorio della provincia, cura i rapporti con
l’Amministrazione Provinciale e con le altre istituzioni
a livello provinciale. Il Segretario Provinciale cura il
Registro Provinciale dei soci inviando annualmente al
Segretario Regionale copia dell’elenco degli iscritti e
degli bilanci preventivo e consuntivo.
Art. 21
Il Patrimonio
Il patrimonio
dell’associazione è costituito dai beni mobili e
immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi
titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti
pubblici e privati, o persone fisiche, dagli avanzi
netti di gestione.
Per l’adempimento dei
suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti
entrate:
a) quote versate dalle
strutture regionali in base al numero degli iscritti e/o
aderenti all’associazione
b) redditi derivanti dal
suo patrimonio;
c) introiti realizzati
nello svolgimento delle sue attività.
d) contributi di privati;
e) contributi dello
Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti;
f) rimborsi di organismi
internazionali;
g) donazioni e lasciti
testamentari;
e) rimborsi derivanti da
convenzioni;
f) entrate derivanti da
attività commerciali marginali e produttive.
Il CODICI si riserva il
diritto di acquistare beni mobili registrati e beni
immobili occorrenti per lo svolgimento della propria
attività. Inoltre, in deroga agli art.600 e 786 del
Codice Civile può accettare donazioni e, con beneficio
d’inventario, lasciti testamentari, destinando i beni
ricevuti e le loro rendite esclusivamente al
conseguimento delle finalità previste dagli accordi,
dall’atto costitutivo e dello statuto.
I beni di cui al comma 1
del presente articolo sono intestati al Centro per i
diritti Del Cittadino-CODICI.
L’adesione
all’Associazione CODICI non comporta obblighi di
finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alla quota
associativa annuale . E’ comunque facoltà degli iscritti
e degli aderenti all’associazione di effettuare
versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di
qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come
sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in
nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento
dell’associazione, né in caso di morte o di estinzione,
di recesso o di esclusione dall’associazione, può
pertanto farsi luogo alla ripartizione di quanto versato
all’associazione a titolo di versamento al fondo di
dotazione.
Il versamento non crea
altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non
crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a
terzi, né per successione a titolo particolare né per
successione a titolo universale
L’associazione CODICI può emettere “Titoli di
solidarietà”.
All’associazione CODICI è
vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’Associazione
stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge, o siano effettuate in favore di
altre associazioni di volontariato e anche ONLUS che per
legge, statuto o regolamento facciano parte della stessa
natura unitaria.
L’associazione ha
l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ fatto divieto di
svolgere attività diverse da quelle previste nello
statuto e comunque rientranti nella lettera a) del dec.
Leg. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse .
Oltre alla tenuta dei
libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene i
libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni
dell’Assemblea, del Comitato Nazionale, della Segretaria
nazionale, in un apposito registro denominato “ Diario
di Bordo”.
In caso di scioglimento,
per qualunque causa, dell’associazione CODICI, c’è
l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini
di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di
cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalle
legge.
I bilanci sono
predisposti dal tesoriere e approvati dal comitato
nazionale, che lo presenta all’Assemblea. Da
almeno 5 giorni prima dello svolgimento dell’assemblea
sono messi a disposizione i bilanci e tutte le ricevute
degli associati che a qualsiasi titolo vogliono
verificare la correttezza delle somme entrate e uscite.
Art.22
Il Tesoriere Nazionale
Il Tesoriere è nominato
dal Segretario Nazionale sentito il Coordinamento
Nazionale. Cura la gestione della cassa e ne tiene la
contabilità effettiva, controlla la tenuta dei libri
contabili, predispone dal punto di vista contabile il
bilancio consuntivo e preventivo accompagnandolo da
idonea relaziona contabile. Svolge compiti di ispezione
contabile annualmente e verifica sui conti e sui bilanci
delle associazioni regionali, provinciali e locali.
Il tesoriere nazionale,
nello svolgimento della propria attività di ispezione,
accede direttamente negli uffici associativi e
acquisisce le scritture contabili e ogni altro documento
necessario senza possibilità di opporre rifiuto. I
Segretari Regionali e Provinciali possono nominare i
rispettivi Tesorieri.
Art.23
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori
dei Conti è formato da tre membri di cui almeno uno
iscritto all’Albo dei Revisori Contabili. È nominato dal
Coordinamento Nazionale su proposta del Segretario.
Art.24
Sanzioni Disciplinari
Per i soci che hanno una
condotta contraria ai principi dello statuto e alle
norme che regolano le associazioni di consumatori e
utenti sono previste le seguenti sanzioni:
a)
richiamo scritto;
b)
sospensione dall’Associazione fino a 6 mesi;
c)
espulsione.
Le sanzioni di cui alla
lettera a) sono inflitte dal Comitato dei Saggi. La
sanzione di cui alla lettera c) è inflitta dal
Segretario Nazionale su proposta del Comitato dei Saggi.
Il socio imputato di condotta contraria all’Associazione
ha diritto di difendersi verso il Comitato dei Saggi e
in appello, verso il Comitato di Coordinamento
Nazionale.
Art.25
Incompatibilità
È incompatibile a
ricoprire la carica di Segretario Nazionale, Regionale e
Provinciale chiunque si trovi nelle condizioni di
essere:
a)
Segretario di Partito Politico Nazionale, Regionale o
Provinciale;
b)
Dirigente di altre Associazioni di Consumatori e di
Associazioni che abbiano le stesse finalità previste
dallo statuto.
Art.26
Ineleggibilità
Non sono eleggibili, alle
cariche dirigenziali, tutti i cittadini che non siano
iscritti all’Associazione.
Art.27
Struttura Internazionale
Allo scopo di diffondere
la cultura dei diritti dei cittadini a livello
internazionale, e di promuovere la loro integrazione nei
paesi di residenza nonché di creare un ponte con le
altre realtà associative del consumerismo europeo e
mondiale, l’Associazione promuove la costituzione di un
Dipartimento Internazionale. La struttura del
Dipartimento Internazionale verrà stabilita dal Comitato
di Coordinamento Nazionale che provvederà, su proposta
del Segretario Nazionale, a dotarlo di risorse umane ed
economiche necessarie per gli scopi stabiliti.
Art.28
Validità delle deliberazioni e numero legale
Le deliberazioni degli
organi dirigenti a tutti i livelli sono valide con la
maggioranza del voto dei presenti. Le sedute delle,
Regionali, Provinciali e di Delegazione, sono valide se
in prima convocazione sono presenti la metà più uno dei
componenti aventi diritto al voto, in seconda
convocazione rispettivamente con la presenza di almeno
10 per l’Assemblea Regionale, 5 per l’Assemblea
Provinciale e 3 per l’Assemblea di Delegazione Comunale.
Tra la prima e la seconda convocazione dovranno
trascorrere almeno 60 minuti. Per le riunioni dei
Coordinamenti Nazionali, Regionali e Provinciali in
prima convocazione, per la validità della seduta
occorrerà la presenza della metà più uno degli aventi
diritto al voto, in seconda convocazione almeno 3
membri. Il socio ha diritto di voto dopo tre mesi
dall’iscrizione.
Art.29
Il voto
In tutte le riunioni, di
norma verrà adottato il sistema della votazione palese.
Nel caso in cui la metà degli aventi diritto al voto lo
richieda, si procederà al voto segreto. In caso di voto
segreto il Presidente dell’Assemblea nominerà due
scrutatori che provvederanno alle operazioni di voto
salvaguardando il principio della riservatezza e della
trasparenza.
Art.30
Albo Nazionale
È istituito l’Albo
dell’Associazione Nazionale nell’Albo si rendono
pubblici i contenuti dei provvedimenti ordinanze,
resoconti e ogni altro atto proveniente dagli organi
nazionali, regionali, provinciali e locali.
Art. 31
Controversie
Qualunque controversia
sorgesse in dipendenza della esecuzione o
interpretazione del presente statuto e che possa formare
oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un
arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo
equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad
arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune
accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo
alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente
del Tribunale di Roma.
Art. 32
Norma transitoria finale
Tutte le strutture
territoriali esistenti alla data dell’assemblea
nazionale, entro un anno dall’approvazione del presente
statuto, dovranno adeguare i propri statuti locali
prevedendo esplicitamente di essere una articolazione
territoriale del CODICI , sottoposte al presente statuto
e alle norme e direttive emanate dagli organismi
statutari.
In sede di prima
attuazione, il Segretario Nazionale è delegato ad
emanare uno o più regolamenti attuativi per la
costituzione delle nuove strutture regionali.
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