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Domande Frequenti

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D: Posso richiedere il rimborso della caparra per mancato rispetto dei termini di consegna di una cucina

R: Se la cucina non Le è ancora stata consegnata o ne ha rifiutato la consegna, può chiedere la restituzione del doppio della caparra, salvo particolari condizioni previste dal contratto. Se invece ha già ricevuto la cucina e intende tenerla, può chiedere una riduzione del prezzo pagato ed eventualmente un risarcimento danni (se ci sono stati e sono dimostrabili).
 

5.07.2010           Avv. Massimo D'Ipolito

 

D: Mio padre è stato escluso dalla graduatoria di assegnazione integrazione affitto di Palermo perchè pare che questo anno non sono stati accettati ricorsi ,anche se il il modulo alla fine è stato pubblicato e anche poco trasparente. Inoltre mio padre si appella alla violazione di privacy subita in quanto  sono stati pubblicati i redditi di tutti i richiedenti , pensiamo non era necessario al proprio riconoscimento visto che data di nascita e indirizzo esistevano di già.Abbiamo chiesto di essere ricevuti da qualche funzionario dell'ufficio competente senza esito ovviamente. Cosa può fare mio padre a questo punto?

R: Certamente il provvedimento con il quale Suo padre è stato escluso va motivato stante che, la mancanza di motivazione o una motivazione così sui generis potrebbe già essere motivo di impugnazione. Tuttavia, preliminarmente La invito ad accertarsi che le condizioni di Suo padre, peraltro previste dalla L. 431/98, non siano cambiate, fatto ciò consiglio di far visionare il provvedimento ed eventuali allegati all'ufficio legale dello sportello CODICI più vicino in quanto entro un breve periodo di tempo il provvedimento può essere impugnato.In merito al secondo quesito faccio presente che in ogni ufficio, pubblico o privato, è prevista la figura di un responsabile della tenuta dei dati sensibili. A richiesta pertanto potrà già individuare > il soggetto cui è demandata l'incombenza. Anche in questo caso è doverosa una premessa, spesso gli utenti danno il consenso alla divulgazione di certe informazioni personali seppur per mera negligenza, pertanto si accerti che Suo padre non ha firmato nessuna "liberatoria" in tal senso.

 5.07.2010           Avv. Luigi Maggio

 

D: Avendo una casa di proprietà occupata da estranei cosa posso fare per farli evacuare?

R: Innanzitutto occorre verificare a che titolo queste persone occupano la Sua proprietà, cosa che dalla domanda non si evince. Qualora si tratti di un possesso "senza titolo", si può agire depositando ricorso presso il Tribunale competente per territorio attraverso una azione per la reintegra nel possesso o un'azione a tutela della proprietà. Solo dopo aver ottenuto il provvedimento del Tribunale, si potrà agire attraverso l'Ufficiale Giudiziario per ottenere l'esecuzione del provvedimento e quindi il rilascio. Anche nei casi in cui esista un titolo per l'occupazione, ma non sia più valido, occorrerà percorrere la via giudiziaria, depositando un diverso tipo di atto. Non sono infatti previste forme di "autotutela".
Occorre avere sempre presente però il termine ventennale per l'usucapione, o decennale nei casi di possesso in buona fede.Tale termine può essere interrotto solo con l'azione giudiziaria. Decorso tale termine, non è possibile agire. Per qualsiasi chiarimento può contattare lo Sportello Legale del Codici ai recapiti in calce, fornendo ovviamente, maggiori dettagli sulla vicenda.

 15.06.2010           Avv. Tiziana Concetta Marino

 

D: Il 12 aprile 2010 ho acquistato un frigorifero con congelatore,pochi giorni fa ha smesso di funzionare: motore rotto da sostituire, successivamente mi hanno detto che devono provare ad aggiustarlo...posso chiedere la sostituzione dell'intero elettrodomestico?

R: E' facoltà del venditore scegliere se riparare o sostituire il prodotto. Ovviamente, se lo riparano e dovesse presentare problemi, avrà diritto ad ottenerne la sostituzione.
In ogni caso, Le suggerisco di inviare una lettera al venditore, con la quale chiede che Le sia riconsegnato un prodotto funzionante entro e non oltre 10 giorni e che, in caso di ritardo, provvederà a chiedere un risarcimento.
 

 28.05.2010           Avv. Massimo D'Ippolito

 

D: Il proprietario di casa questo mese mi ha aumentato l'affitto verbalmente di 30 euro dicendo che e' aumentato la tassa sulla casa. Può fare una cosa del genere? Cosa devo fare per non pagare?

R: Gli aumenti del canone ammessi sono solo quelli previsti dal contratto e dalla normativa di riferimento, la quale fa riferimento esclusivamente ad aumenti legati all'indice ISTAT. Ogni altra richiesta di aumento è da ritenersi illegittima, tanto più se non formulata per iscritto.
 

 05.05.2010           Avv. Massimo D'Ippolito

 

D: L'anno scorso, in seguito al decesso di mio padre, ho ereditato un terreno agricolo in località Felegara, comune di Medesano (PR). Tale terreno agricolo è stato inserito dal comune di Medesano nel Prg e quindi è diventato un terreno in procinto di divenire edificabile nel 2003. Da tale data ad oggi il comune di Medesano non ha approntato un piano attuativo del Prg. In buona sostanza il terreno non ha la possibilità di edificazione nè concreta, nè effettiva e nè abituale in quanto non possono esistere piani particolareggiati o di lottizzazione. In questi giorni mi è stata recapitata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno la cartella esattoriale Equitalia che mi chiede 8 anni di Ici arretrati adeguati alla qualifica di terreno edificabile in quanto i pagamenti fatti dal mio defunto padre per quegli stessi anni erano stati fatti rispetto ad un terreno agricolo. Tali cartelle mi intimano di pagare circa Euro 10.000,00 entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse. A questo punto mi sono documentato sommariamente riguardo la questione e mi sono reso conto che in questi anni tra varie sentenze di tribunali, corti di cassazione, tar, consiglio di stato, l'argomento è stato ampiamente controverso con sentenze una l'opposto dell'altra. Ora, tenuto conto che la mia posizione è di poca rilevanza, ma sommariamente è contraria alla richiesta di Equitalia e tale contrarietà si basa sull'ovvia opposizione che il terreno in questione non ha la possibilità di essere goduto in merito all'edificabilità poichè senza piani  attuativi comunali non è possibile edificare nulla, come si deve comportare un semplice cittadino ? In attesa di sollecito e cortese riscontro.

R: Come correttamente da Lei affermato, la questione del pagamento dell'ICI per i terreni non "effettivamente" fabbricabili è abbastanza controversa. D'altra parte la Sua situazione specifica presenta alcune peculiarità ulteriori che sarebbe necessario chiarire. In primo luogo ci occorre sapere se, prima di questa cartella di pagamento di Equitalia, Le siano arrivate altre comunicazioni da parte del Comune (avvisi di accertamento e/o comunicazioni relative all'edificabilità). In ogni caso, al fine di tutelarsi nel migliore dei modi, è necessario impugnare detta cartella di pagamento entro il termine indicato nella stessa: vista la complessità della materia, Le suggerisco di rivolgersi, a tale scopo, al nostro ufficio legale. Ad ogni modo, Le accenno alcuni punti sui quali dovrebbe incardinarsi il ricorso:
1) ai sensi della L. 289/2002 e della L. 342/2000, i Comuni sono tenuti a dare comunicazione ai proprietari dei terreni ai quali viene attribuita natura di area edificabile: solo a decorrere da tale momento potrebbero pretendere i diversi pagamenti dell'ICI;
2) in base al D.Lgs. 504/92, il contribuente può essere sanzionato per un omesso pagamento: è ovvio che non può parlarsi di omissione nel momento in cui non si ha la consapevolezza e la conoscenza di un onere in tal senso;
3)sebbene la Corte di Cassazione abbia legittimato la richiesta di pagamento dell'ICI per terreni edificabili pur sulla sola base del pgr, in molti casi ciò può comportare una violazione di alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento, tra cui il principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione, poichè si realizza un trattamento uguale di situazioni profondamente diverse.
 

 07.04.2010           Avv. Massimo D'Ippolito

 

D: E' legale l'applicazione dell'art.128 (massimali garantiti) sulle assicurazioni veicoli a motore? Bisogna pagare gli aumenti della stessa anche se non si ha avuto nessun sinistro?

R: Il massimale rappresenta la somma massima per la quale l’assicurato decide di essere coperto. Nel caso di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il massimale non può essere inferiore a un determinato ammontare, in quanto deve essere sufficiente a coprire i danni alle persone o alle cose.  Infatti, nell’ipotesi in cui la somma garantita non fosse tale da liquidare tutti i danni, la parte eccedente, non coperta dall’assicurazione, ricadrebbe sull’assicurato responsabile, con la conseguenza che, in caso di insolvenza di quest’ultimo, il danneggiato rimarrebbe privo di risarcimento. Da qui l’obbligatorietà dei massimali.                                                                                 

 30.03.2010           Avv. Daniela Liccardi

 

D: Sto per prendere in affitto un appartamentino attraverso agenzia immobiliare. La mia domanda e': può l'agenzia chiedermi la busta paga? e la privacy dove la mettiamo? E inoltre la busta paga o modello 101 deve solo prenderla in visione ? O x legge e' anche autorizzato a fare una fotocopia?

R: La richiesta della busta paga in caso di locazione viene effettuata per garantire al proprietario che si è possessori di reddito. si tratta di una pratica usuale. ovvio che tale richiesta deve essere accompagnata dal consenso al trattamento dei dati personali, finalizzato appunto, alla buona riuscita della conclusione del contratto di locazione. L'utente bene osserva, quindi, che la richiesta della busta paga deve essere accompagnata dal consenso al trattamento dati. Tale consenso, tuttavia, è fornito per tutela di entrambe le parti contrattuali: del proprietario, che attraverso il consenso dato dal locatario, può dimostrare, appunto che il locatario ha fornito i dati personali e ha acconsentito al loro trattamento per il locatario affinchè i dati personali vengano utilizzati  esclusivamente per la consentire la conclusione del contratto e non per altri scopi in definitiva il locatario può anche rifiutarsi di fornire il consenso, e quindi di fornire la busta paga. Ma a fronte di tale rifiuto il proprietario, nella sua autonomia e titolarità del bene, può decidere di non concludere il contratto di locazione

                                                                                                         30.03.2010           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Il commercialista mi a sbagliato a fare il conteggio irpef, mi e’ arrivata una notifica dalle agenzia d entrate la quale c'e' una cifra da pagare , il commercialista non vuole sapere di niente come posso risolvere il mio problema? ho chiesto che faccia una lettera al caf dove lei era appoggiata ma o avuto esito negativo. 

R: Secondo da quanto prospettato, il commercialista dovrebbe rispondere delle sanzioni e degli interessi richiesti rispetto alle somme da versare (che, comunque, risultano dovute)

                                                                                                         23.02.2010           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Ad inizio 2009 un'agenzia immobiliare (agenzia "A") mi ha fatto vedere, più volte, una casa che voglio comprare. Non ho concluso l'acquisto poichè prima devo vendere casa mia e non ho mai firmato niente ad "A". Qualche mese fa un'altra agenzia immobiliare (agenzia "B") ha trovato un acquirente per casa mia, proponendomi anche l'acquisto della casa che voglio comprare poichè in possesso di un'esclusiva firmata da uno dei due proprietari (l'altro proprietario aveva firmato, ad inizio 2009, un'esclusiva per l'agenzia A). Informata di cio', l'agenzia A mi dice che, se compro con l'agenzia B, adirà le vie legali per ottenere da me la sua provvigione. La stessa minaccia mi è stata fatta dall'agenzia B. Insomma, certamente andrò davanti al Giudice. Chi devo pagare? Posso essere obbligato dal Giudice a pagare una doppia provvigione per un unico acquisto?

R: Sicuramente non dovrà pagare alcuna doppia provvigione. Il problema, semmai, è dei soggetti venditori che non avrebbero dovuto siglare una doppio mandato in esclusiva.Ne consegue che le agenzie, per qualsiasi rimostranza dovranno rivolgersi esclusivamente ai venditori, non potendo ricadere sull'acquirente l'onere di verificare a quale agenzia sia stato effettivamente dato il mandato.

                                                                                                         24.11.2009           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: L'antenna centralizzata del mio palazzo si e rotta, chi deve riparla noi inquilini o il proprietario?

R: Se è antenna centralizzata, vuol dire che è di competenza di tutti i condomini dello stabile.

                                                                                                       02.11.2009           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: E' in mio diritto richiedere al Comune i termini dell'assicurazione dello scuolabus di cui usufruiscono i miei figli? Inoltre posso anche richiederla per quanto riguarda l'assicurazione scolastica?

R: Sicuramente è di suo interesse ottenere le copie di entrambe le polizze. Potrà fare una richiesta formali ai sensi della legge 241 del 1990

                                                                                                       23.09.2009           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Nel comune in cui mi trovo, Carpi, da circa un anno in una strada che prima era a senso unico è stato cambiato il senso di marcia in modo temporaneo, prima accedere a questa strada v.le E. de Amicis, dalle strade che affluivano verso questa, sebbene fosse a senso unico era semplice, adesso il senso è cambiato solo per gli autobus che oltre a correre sono anche poco visibili, di fatto in tutte le strade che accedono il segnale del dare precedenza si trova oltre 3 metri dal punto di reale visibilità. Come fare? a chi rivolgermi? L'avvocato mi ha detto che nonostante i molti incidenti accaduti, si può fare una singola causa alla volta... A chi devo rivolgermi?

R: Si può rivolgere direttamente ai competenti uffici del proprio comune al fine di rappresentare la problematica.Da sottolineare il problema della sicurezza stradale. Qualora vorrà farci pervenire maggiori dettagli ( magari anche una pianta della zona) potremmo attivare anche le nostre sedi territoriali

                                                                                                       01.07.2009           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Per 14 anni ho lavorato in una villa a porto rotondo. Facevo le pulizie sia quando chiudevo che quando iniziava la stagione estiva in più andavo per le pulizie anche quando c'era la proprietaria. Per tutto l'anno per qualsiasi problema chiamavano me. Quest'anno ha dovuto fare dei lavori e le ho dovuto preparare la casa, con i muratori dentro, in 3 giorni con l'aiuto di mia figlia e mia nuora. Quando è venuto il momento di pagarmi la signora si è rifiutata prendendomi per ladra infatti da 4100 euro che mi doveva dare me ne ha dati 2500. Volevo sapere se posso fare qualcosa per farmi pagare  almeno i 14 anni di contributi che non mi ha versato dato che non mi ha voluto mai assicurare.

R: Sicuramente è possibile verificare presso gli enti competenti il regolare versamento dei contributi. In caso di mancato versamento potrà adire al giudice del lavoro previa la presentazione di un tentativo obbligatorio di conciliazione di fronte alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Si rimane comunque a disposizione per seguire la vicenda.

                                                                                                       30.06.2009           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Sono una receptionist di un albergo a tre stelle, con 13 dipendenti in tutto, (6 receptionists) situato in Lombardia. Purtroppo qualche giorno fa è capitato che mentre effettuavo una conferma di un prenotazione non mi sono accorta che il formato di word non aveva salvato la modifica che avevo appena fatto. L'importo corretto era 198? cifra che era stata stabilita col cliente telefonicamente, ma la mia conferma era di meno (l'importo era esattamente uguale alla stessa camera, solo si riferiva ad un prezzo di convenzione per le aziende abituali). Il cliente aveva deciso di pagare anticipatamente tramite bonifico la sua prenotazione ovviamente ha pagato la cifra inferiore. Il direttore qualche giorno dopo riceve il bonifico e si accorge che la  cifra è differente,mi avvisa e io subito informo il cliente dell'errore tramite e-mail e telefono. Il cliente era ancora in tempo per cancellare la sua prenotazione senza nessuna penale (e come avviene di solito la direzione avrebbe dovuto restituire tutto l'importo), ma decide lo stesso di venire nel nostro albergo e quindi di saldare la differenza al momento della partenza (come era stato chiarito nell'e-mail). Prima dell'arrivo del cliente la direzione mi chiama dicendomi che se il cliente non paga, la differenza l'avrei messa io (la differenza supera un giorno di lavoro). Al check in del cliente, gli ricordo di tutto e lui mi assicura che avrebbe pagato al momento della partenza. Considerando anche che la prenotazione avrebbe potuto avere un importo inferiore indipendentemente dalla convenzione con le aziende e che comunque il cliente fu avvisato per tempo. Come posso difendermi? è giusto che mi chiedano una cifra che superi la mia giornata lavorativa? inoltre al momento della partenza io non sarò in turno, come faccio ad accertarmi che i mie colleghi abbiano fatto tutto il necessario per farlo pagare? e se il cliente scappasse? a che sindacato posso rivolgermi?

R: Innanzi tutto un consiglio pratico: si assicuri presso i suoi colleghi che il cliente paghi la differenza. se è un cliente abituale o comunque una persona corretta non avrà problemi a capire l'equivoco e saldare l'effettivamente dovuto. In caso contrario seppur non è "giusto" che sia Lei a pagare la differenza, la problematica si può ricondurre alla possibilità di provare in una qualche maniera che il cliente fosse stato avvisato dell'errore. Per quanto riguarda i sindacati, non siamo in condizione di poterle indicare a quale rivolgersi. potrà trovare maggiori informazioni navigando sui siti degli stessi.

                                                                                                       30.06.2009           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Sono un brigadiere dei carabinieri in congedo, dal 2000 aspetto che mi venga conteggiata la pensione definitiva e pagata la pensione privilegiata già accordata. Cosa devo fare a distanza di 9 lunghi anni? La Regione Carabinieri di Cagliari dice che la pratica è ferma perchè manca il decreto di dipendenza da causa di servizio d'infermità, mentre il Ministero della Difesa asserisce che nulla può fare se non arriva il decreto di pensione da Cagliari. I due enti pare non comunichino, devo essere io a sentire a mie spese sia uno che l'altro.

R: Può tentare ricorso alla corte dei conti per la materia pensionistica, previa diffida dei due enti

                                                                                                       22.06.2009           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Nel 2006 ho instaurato  una  causa  civile e sono  ancora in attesa della sentenza del giudice. Ll'avvocato  che mi difende oltre  alle  spese  di  cancelleria che ho anticipato ,continua  a chiedermi acconti  per il lavoro  svolto. Le domande sono :

1) può  l'avvocato pretendere di essere pagato prima della  sentenza  del giudice;

2) esistono  leggi   che   regolino  questo rapporto  o  è  a  discrezione di ogni  avvocato.

R: L' Avvocato può chiedere anticipi e saldi per instaurare la causa e durante la stessa nei limiti dell'attività svolta cos' come stabilito dal tariffario tabellare

                                                                                                       22.06.2009           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: E' lecita la messa in posa di una telecamera posta nell' androne di un condominio (che inquadra portone d'ingresso, parte del corridoio e porta dell'ascensore), collegata direttamente all'antenna tv per cui ogni condomino può, attraverso la televisione, vedere in tempo reale 24ore su 24 (e quindi anche registrare), tutto ciò che è inquadrato?la messa in posa è stata decisa con maggioranza dall'assemblea di condominio. Io credo che sia violato il diritto alla privacy non essendoci alcuna tutela dei dati. E' stata infissa nell'androne la normativa in relazione alla tutela delle registrazioni ma in realtà la telecamera non registra nulla, ma trasmette continuamente attraverso il canale tv! L'amministratore non ha mai risposto ai miei continui reclami.

R: Sarebbe necessario verificare la delibera assembleare e la maggioranza richiesta. In linea di massima rilevo che la telecamera investe parti comuni del condominio, per le quali la tutela della privacy può risultare parzialmente verificata per fini di sicurezza e per il corretto uso delle parti.

                                                                                                       22.06.2009           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Nel dicembre 2005 ho acquistato un appartamento sito in Aosta. Per non avere problemi ,  in quanto era la prima casa ,mi sono rivolto ad un'agenzia Tecnocasa della zona per farmi assistere su quelli che sono i servizi, documenti , ecc.  Da circa un anno però si è verificato un problema . ho fatto richiesta di linea telecom ma non riescono ad allacciarmi la linea. I  tecnici mi dicono che in quello stabile non arriva la linea telecom per vari motivi. A questo proposito ho pensato che per me è fondamentale avere il telefono in quanto abitando lontano sia io che mia moglie dai rispettivi genitori, mi sono chiesto che  se avessi saputo dalla agenzia NON AVREI comprato l'alloggio. La agenzia non mi informava di questi problemi , anche perchè sull' atto preliminare stipulato in loro sede con il vecchio proprietario , specifica che l'appartamento è libero da ipoteca  e con tutti i servizi. La mia domanda è: se all'agenzia io ho versato degli oneri (anche salati), io dovevo sapere di questo Posso richiedere il risarcimento degli oneri e i danni , che mi ha procurato e che poteva procurarmi ancor prima, versati alla agenzia in quanto la stessa preposta per la vendita non mi avvertiva dei problemi esistenti in quello stabile?

R: La questione può essere considerata un caso border line. La disponibilità di un allaccio telefonico non rientra nella maniera più assoluta nei requisiti di abitabilità di un immobile. In sostanza, una abitazione per essere tale, deve essere dotata dei servizi ad essa attinenti, ossia allacciamento fognario, di derivazione di acqua, e corrente elettrica. L'allacciamento telefonico non rientra in questo concetto di "servizi". E come tale, l'agente Tecnocasa non solo non era tenuto a informarla di eventuali impedimenti, ma non era proprio tenuto a conoscerli. Tutto questo fatto salvo che Lei non abbia espressamente richiesto e rappresentato questa esigenza. Sintetizzando: se nel corso delle trattative l'utente ha rappresentato l'esigenza necessaria e vincolante della presenza di un telefono fisso (fatta salva la possibilità di uso di cellulare), l'agente potrà essere considerato responsabile ove abbia colposamente o dolosamente taciuto l'impossibilità di allaccio

                                                                                                       18.05.2009           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: In data 17/04/2009 ho ricevuto, sul telefono di casa, una telefonata da una voce femminile che diceva: "Buongiorno. Sono di Telecom Italia. Volevo sapere se lei era ancora con noi". Ingenuamente, un pò perché sopra pensiero, la mia risposta è stata "Sì sono Telecom Italia". Immediatamente mi sono venuti dei dubbi dal momento che ho sentito parlare di insistenti telefonate per estorcere dei "sì". Ho contattato il 187 che mi ha comunicato che attualmente non può fare nulla. Mi ha consigliato di controllare, tramite numero verde, se entro 6/7 giorni la mia linea dovesse subire delle modifiche. In tal caso dovrei fare richiesta di tornare con il precedente gestore telefonico. Come mi devo comportare se le mie ipotesi dovessero risultare fondate?

R: Se è stato staccato da Telecom Italia a sua insaputa, dovrà procedere con una denuncia penale nei confronti di chi ha operato telefonicamente, diffidare il nuovo operatorie e chiedere il riallaccio con Telecom con spese a carico del gestore di telefonia.Si rimane a disposizione per seguire la vicenda

                                                                                                       21.04.2009           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Al confine con la mia proprietà, in un suolo privato è piazzata una roulotte degli anni 70 ruggine e fatiscente nella quale oltretutto è entrata tutta la pioggia caduta negli ultimi mesi .Dopo varie lettere al nostro comune ( magnano in riviera in  provincia di Udine) senza risposta chiedo a voi se è possibile che i proprietari la demoliscano visto L' Art. 9 ter del regolamento di polizia rurale del comune: Divieto di deposito rifiuti E' vietato depositare, anche temporaneamente, o abbandonare sui propri fondi o su fondi altrui (esclusa l'area aziendale),canali,corsi d'acqua;  rifiuti di qualsiasi origine, compresi materiali inerti provenienti da attività edilizia, veicoli a motore, rimorchi, macchinari ed attrezzature inutilizzabili destinati o da destinare alla rottamazione. Tutto questo materiale dovrà essere rimosso a cura dei proprietari e dei beneficiari dei fondi e conferito presso i centri di raccolta autorizzati.  

R: La roulotte in questione deve essere rimossa con spese a carico del proprietario.Se il territorio ove si trova è di proprietà del comune, sarà lo stesso a doverla rimuovere al fine di trasportarla nel luogo più idoneo per la demolizione, salvo sanzioni e risarcimento danni a carico del proprietario della roulotte

                                                                                                       20.04.2009           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Il giudice nella sentenza ha condannato il datore di lavoro a corrispondermi le differenze retributive ed inoltre ha condannato l' ente soccombente alle spese di lite  da distrarre al procuratore costituito nella misura di 1700 euro di cui 200 per spese vive, 750 per diritti e 750 per onorari. L'ente soccombente con successiva determina ha liquidato a mio favore ? 1300 e all'avvocato quasi 5000 euro meno ritenuta d'acconto. può in questo caso l'avvocato pretendere un ulteriore pagamento per la sua parcella da me, suo cliente?

R: Con la sentenza il giudice dispone anche delle spese da liquidarsi in favore del procuratore/avvocato. Nel caso di specie, quindi, gli onorari e le altre spese sono già state quantificate direttamente dal giudice. Una volta soddisfatto, l'avvocato non può pretendere ulteriori somme dal cliente.

                                                                                                       16.03.2009           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Ho acquistato un'autovettura nuova presso una concessionaria Nissan che mi verrà consegnata tra circa due mesi. I fatti:- sul sito internet Nissan Italia, per tutto il mese di febbraio e fino ad ieri, 28/02/09 era pubblicizzata la seguente offerta: "Nissan Note Eco 1.4. GPL" - 1500,00 Euro incentivo GPL + 1500,00 Euro incentivo statale per rottamazione + 900,00 Euro sconto praticato da Nissan con l'accordo dei concessionari + eventuale finanziamento a tasso zero, fino ad un max di 9000,00 in tre anni-risparmio totale con auto da rottamare 3900,00 Euro- scadenza offerta 28/02/09; - Il sottoscritto attratto dall'offerta e dal modello di auto proposto il giorno 26/02/09 all'ora 19,00 circa, si recava presso il concessionario di zona, il quale tra l'altro ribadiva il fatto di affrettarsi poiché l'offerta era vantaggiosa e probabilmente non più rinnovata e pertanto firmava il contratto per l'acquisto dell'auto lasciando nel contempo la documentazione utile per chiedere il finanziamento Nissan, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni (uscivo dalla concessionaria senza nulla in mano, ovvero ne copia del contratto né proposta di finanziamento)- Il 28/02/09, dopo soli tre giorni dalla firma del materiale cartaceo di cui sopra, visitando il sito Nissan per verificare se l'offerta non fosse stata realmente rinnovata, con immenso stupore notavo che, a parità di autovettura e di tutte le condizioni precedentemente elencate, lo sconto praticato dal concessionario in collaborazione con Nissan saliva a 1350,00 Euro, ovvero la bellezza di 450,00 Euro in più di quanto praticato al sottoscritto e la scadenza era il 31/03/09. -Dopo soli tre giorni dalla mia firma nel contratto, per un'autovettura che tra l'altro mi verrà consegnata tra due mesi, lo sconto praticato all'ignaro acquirente è aumentato di 450,00 Euro!!! Assurdo ed inconcepibile!!! - Se mi fossi recato domani 02/03/09 presso il medesimo concessionario, avrei ordinato la solita auto, l'avrei ricevuta con la solita tempistica, avrei fatto il medesimo finanziamento, ma avrei risparmiato 450,00 Euro. - Appena ravvedutomi dalla notizia, telefonavo immediatamente al concessionario, (sabato 28/02/09 alle ore 15,00 circa) spiegando la cosa e la novità appresa dal sito Nissan, (il concessionario cascava dalle nuvole ammettendo di non saperne nulla) e chiedevo se fosse possibile recedere dal contratto e stipularne uno ex novo, alle nuove condizioni, oppure modificare il precedente applicandomi il maggior sconto proposto dal 02/03/089. - La risposta è stata come immaginavo negativa con la motivazione che il mio contratto ormai era stato inviato alla Nissan (dalla firma alla telefonata in argomento è trascorso un solo giorno) e pertanto quelle erano le condizioni vigenti al momento della firma e non si poteva più fare nulla. Che dire? E' la prima volta nella mia vita che acquisto un prodotto Nissan, ma credo che, bontà del prodotto a parte, sarà anche l'ultima e non la consiglierò mai a nessuno, poiché attenzione e rispetto del cliente ZERO. In merito a quanto sopra esposto, premettendo che ho già scritto a Nissan, spiegando la cosa e chiedendo lo sconto attuale, vorrei sapere se, qualora non si arrivasse ad una soluzione bonaria e condivisa da ambo le parti, vi siano gli estremi giuridici per recedere dal contratto senza pagare nessuna penale o per pretendere una modifica allo stesso, secondo i nuovi parametri.

R: Le offerte commerciali devono essere trasparenti e riportare ben chiari tutti gli elementi principali, tra cui il costo ed eventuali sconti.nel caso di specie, dalla descrizione fatta nella email, non sembrano ravvisarsi elementi che possano indurre in confusione l'utente circa caratteristiche o costi del prodotto.il fatto che la nissan abbia deciso di aumentare la somma dello sconto sull'acquisto di una autovettura è totalmente discrezionale e fa fede e vincola il produttore dal momento della pubblicazione dell'offerta e non da prima.nel caso di specie si potrà quindi richiedere l'aumenbto dello sconto in questione solo se, al momento della firma del contratto, lo stesso fosse già stato pubblicato e/o reso noto.

                                                                                                       04.03.2009           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Sto da tempo cercando di sapere notizie in merito ai passi carrabili praticamente un auto a quale distanza può sostare dal passi carrabile, e come ci si può accertare se il passi carrabile e valido o no?

R: LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO è:  a.. D.LGS 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada " (artt. 6, 7, 20 e 21) e D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" (artt. dal 30 al 43) per ulteriori e più dettagliate informazioni potrà rivolgersi al proprio municipio o direttamente al comune

                                                                                                       11.02.2009          Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Ho un contratto Azienda con Vodafone mobile, e quasi un anno che sono senza servizio  e mail e telefono blackbarry, pago puntualmente le fatture a mezzo carta di credito. Come posso farmi valere per le loro inadempienze contrattuali? Ho più volte comunicato al centro assistenza che a breve provvederò al blocco del pagamento sulla  carta di credito, come posso agire?

R: Mi sembra che dalla descrizione della vicenda si tratti di inadempimento contrattuale della Vodafone. A tal fine l'utente ha due possibilità: o procedere a chiedere l'adempimento contrattuale o chiedere la risoluzione del contratto. viene fatto salvo, comunque, il diritto al risarcimento del danno. Trattando si vertenza in materia di telefonia è previsto, quale condizione di procedibilità al fine di esperire un giudizio, un tentativo obbligatorio di conciliazione presso il corecom regionale. decorsi trenta giorni dall'invio del modulo per il tentativo di conciliazione, si potranno adire direttamente le sedi giudiziarie

                                                                                                        11.02.2009          Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Mi e' sembrato che non sia possibile proporre una class action contro le multe dei semafori intelligenti nonostante l'arresto del  costruttore. Chi e' stato multato come fa a ricorrere richiedendo che siano verificati i semafori anche in altre località?

R: La class action (o meglio le azioni collettive risarcitorie) non sono ancora utilizzabili nel nostro ordinamento. Rimane fermo, comunque, che ogni cittadino può tutelarsi con gli strumenti giuridici già a disposizione e/o rivolgendosi anche alle associazioni dei consumatori, come ha fatto Lei. Nel suo caso può presentare un esposto alla procura della repubblica per segnalare l'anomalia e chiedere che si svolgano indagini contemporaneamente può impugnare il verbale allegando copia della denuncia e chiedendo al giudice di sospendere il verbale stesso fino alla conclusione delle indagini. La preghiamo comunque di segnalarci il semaforo in questione e la relativa anomalia consentendoci di procedere anche come associazione chiedendo alle autorità competenti di procedere a verificare il segnale in questione.

                                                                                                        02.02.2009          Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Ho ricevuto una bolletta di conguaglio per gli anni 2003/04/05/06/07/08 dall'acea ato5 per un totale di € 1.400,00. Ho letto delle recenti indagini sulla stessa e dei tanti ricorsi già fatti. Che posso fare per oppormi a tale bolletta secondo me ingiusta?

R: L'Ass.ne CODICI ha impugnato di fronte al tar lazio gli aumenti stabiliti lo scorso anno dall'acea ato 5. Attualmente tali aumenti sono stati dichiarati illegittimi anche dal coviri, il comitato di controllo per le risorse idriche. Stiamo comunque raccogliendo tutte le bollette degli utenti della provincia di frosinone per impugnare davanti al giudice di pace gli aumenti illegittimi. La invito pertanto a prendere contatto con i nostri uffici qualora fosse interessata a partecipare al ricorso

                                                                                                        26.01.2009          Avv. Carmine Laurenzano

 

D:  Ho acquistato una bici elettrica 3 mesi fa, pagata quasi 1000 euro e praticamente quasi Mai usata perchè non funziona e il venditore me l'ha fatta portare dal costruttore che mi ha detto che è una bici ormai non più in

commercio e ci sono 500 euro da pagare 180 (della batteria NON conforme al tipo di bicicletta) li paga il venditore ma il resto dicono tocchi a me! Approfondendo la cosa sono venuta a conoscenza che c'è un usura di un pezzo Interno che può essere dovuta ad una caduta della bici ma la cosa non mi convince! E' possibile che si

sia usurato perchè troppo tempo ( che NON mi è dato di sapere)ferma? C'è realmente un motivo Valido per cui la Garanzia di 2 anni non può coprire il costo di questo pezzo usurato?

R: Se solo dopo tre mesi la bicicletta ha dato tutti questi inconvenienti, tra l'altro parzialmente confermati, si ha diritto o alla riparazione del bene a totale carico del venditore (e del produttore) fatto salvo, in caso di irragionevole durata delle riparazioni, alla sostituzione del bene o, qualora non fosse più interessato, al recesso dal contratto. Si rimane a disposizione per seguire la pratica. in tal caso potrà contattare direttamente i nostri uffici al fine di fissare un appuntamento

                                                                                                        26.01.2009          Avv. Carmine Laurenzano

 

D:  In data 14/11/08 ha acquistato tramite banca,un titolo (Merid07/12) con scadenza anno 2012. Oggi 13/01/09,due mesi dopo,mi informano che l'emittente,come previsto dal regolamento del titolo,esercita la facoltà del rimborso totale anticipato(art.6 del regolamento).Pertanto in coincidenza dello stacco della cedola del 23/01/09 verrà anche rimborsato totalmente il prestito alla pari senza spese aggiunte a carico del cliente. Porto a conoscenza che al momento della firma dell'acquisto del titolo non mi è stato rilasciato alcun regolamento. Chiedo se la banca può decidere come vuole dei titoli acquistati da me?

R: L'istituto bancario deve portare l'utente a conoscenza di ogni aspetto dell'investimento, salvo che l'utente stesso non abbia agito in 'self execution', ossia dando esclusivamente mandato operativo alla banca. in tal caso, infatti, è l'utente stesso, sotto la propria ed esclusiva responsabilità che si fa carico di tutti gli aspetti dell'investimento, dando legittimamente per acquisito, da parte dell'istituto bancario, la conoscenza di tutte le informazioni.

                                                                                                        14.01.2009          Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Tele2, ENEL e ACEA continuano ad addebitarmi le spese di spedizione delle bollette. Ho letto che una sentenza ha dichiarato illegittime tali spese. Come devo fare per non farmele più addebitare, visto anche che il pagamento avviene tramite addebito bancario diretto?

R: Può citare in giudizio i gestori chiedendo una sentenza di accertamento del diritto a non pagare le spese di spedizione e per ripetere le somme fin qui riscosse indebitamente.

                                                                                                        07.01.2009          Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Ho letto il facsimile della domanda per non pagare le spese fognarie sulla bolletta dell'acqua (in assenza di depuratore) e per chiedere il rimborso di quanto pagato. Va indirizzata a tutti i destinatari elencati? Desidererei sapere dove trovo i loro dati e tutti gli altri dati da riportare nella domanda, in quanto nelle bollette non sono tutti riportati.

R: L'importante è che la richiesta venga inoltrata al Suo gestore. Gli altri indirizzi sono comunque facilmente reperibili su internet. Può inviare la nota per conoscenza anche all'associazione codici.

                                                                                                        07.01.2009          Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Affitto un appartamento a Gaggiano (MI) (550 euro+ spese al mese) ma l'agenzia in accordo con la proprietaria non ha mai registrato il contratto di locazione. La proprietaria ha preso anche tre mesi di affitto come cauzione. La temperatura in casa da 15 giorni è di massimo 11 gradi di notte e di 15 gradi di giorno. Avevo già fatto presente sia alla proprietaria sia al signore che gestisce il riscaldamento ma nulla è cambiato. Io chiedo semplicemente che la casa sia abitabile senza rischio alla salute di me stesso o di mia partner, ma sembra che noi non abbiamo nessun diritto a proposito. Come dovrei comportarmi? Secondo me non è un caso isolato il mio ma purtroppo tanti di noi, italiani e no, sono sfruttati ogni giorno.

R: Per quanto attiene la mancata registrazione del contratto di affitto, bisognerebbe verificare sul contratto medesimo, a carico di chi era posto l'onere della registrazione. In relazione al mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento, può diffidare il proprietario ad effettuare ogni attività utile per il regolare funzionamento dello stesso. in mancanza può provvedere direttamente e addebitare i costi al proprietario

                                                                                                        07.01.2009          Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Vorrei cambiare commercialista, non ho mai firmato nessun impegno economico , ma ora che richiedo tutta la mia documentazione mi è stata negata a meno che non pago la cifra richiesta da questa persona. premetto che non ho mai pagato i servizi a questa persona visto che avevamo un precedente accordo molto vantaggioso per entrambi. Posso pretendere i miei documenti  e non accettare il loro sequestro senza dover pagare ? a chi mi devo rivolgere? senza dover spendere una cifra enorme?

R: I prestatori d'opera come i commercialisti non possono ritenere i documenti ricevuti se non per il tempo necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali. Questo vuol dire che il commercialista ha comunque diritto al compenso per l'opera prestata in questi anni, non specificata nella domanda. Il compenso deve comunque essere precisato in base a tariffari e/o accordi con gli ordini professionali. Nel caso di specie, potrà reperire maggiori informazioni presso l'ordine dei commercialisti, anche per conoscere l'effettivo dovuto.

                                                                                                        18.12.2008          Avv. Carmine Laurenzano

 

D: La banca mi ha detto che la surroga o portabilità del mutuo è possibile farla solo una volta una tantum è vero?

R: Non c'è nessuna norma che prevede una limitazione della portabilità del mutuo. Il decreto Bersani ha introdotto lo strumento della portabilità per consentire agli utenti di spostare le proprie obbligazioni derivanti dalla stipulazione di un contratto di mutuo, verso le offerte più appetibili nel mercato. Qindi, qualora avesse già goduto dello strumento, nulla vieta, in caso di una offerta più vantaggiosa, di riutilizzare il medesimo strumento.

                                                                                                        18.12.2008          Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Sono iscritta al collocamento da più di 5 anni e non sono mai stata chiamata. Vorrei sapere a chi rivolgermi per protestare questa grave situazione di mancati contatti visto che tramite internet leggo le loro offerte e molte delle quali risalgono al mio profilo professionale ma completamente ignorato.

R: Gli uffici di collocamento sono stati sostituiti con Decreto Legislativo n.469 del 1997 dai Centri per l'impiego provinciali. Dovrà contattare questi ultimi per consegnare a loro il Curriculum Vitae. 

                                                                                                                       

 

D: Per 2 volte ho pagato l' affitto con 15 giorni di ritardo e adesso  il proprietario mi ha scritto che non intende rinnovarmi il contratto per il prossimo anno e che tra 2 mesi scade il primo anno e devo lasciare l appartamento ,ma i contratti non valgono 4 anni? ho già un bambino e uno in arrivo può mandarmi via? inoltre devo dargli 2400 euro in nero posso rifiutarmi e pagare solo le 500 euro scritte sul contratto?

R: La durata del contratto di locazione può essere anche minore dei quattro anni. dipende dall'atto che il locatore e il proprietario hanno sottoscritto. In esso sono riportate tutte le condizioni e i termini della locazione. In relazione alla somma dei 2400 euro, a prescindere dal fatto che non possono essere dati a nero, non si comprende a che titolo siano richiesti. 

                                                                                                        09.12.2008          Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Sto trattando l'acquisto di un box ancora in costruzione, da una persona che ha fatto il compromesso con il costruttore , anticipando circa la metà del costo. Leggendo il "preliminare di vendita",ho notato che i tempi di consegna, sono scaduti da circa 6 mesi. Sul preliminare si legge: l'unità immobiliare sarà consegnata entro 18 mesi dalla stipula del presente . La consegna verrà effettuata alla data predetta salvo causa di forza maggiore o eventi tellurici,guerre ,calamità naturali ecc...

Vorrei sapere se esistono le condizioni per una penale da parte del costruttore,e se Si, la richiesta deve essere fatta da chi ha fatto il compromesso,o da chi subentra con l'acquisto? Come viene quantificata?

R: Ogni penale dovrebbe essere già prevista nel contratto preliminare di vendita. Per attivarla il soggetto legittimato è il promittente acquirente. Nel suo caso, qualora avesse già sottoscritto un preliminare col primo acquirente, potrà far valere nei confronti di quest'ultimo una domanda di risarcimento danni, il quale, a sua volta, potrà chiamare in causa il costruttore. Per una più esauriente risposta, comunque, sarebbe opportuno avere la possibilità di studiare gli atti in questione

                                                                                                        26.11.2008          Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Dopo 9 mesi dal mio reclamo all'apposito call center, non ho ancora ottenuto il rimborso da parte della COTRAL dei biglietti che la macchina automatica in cui avevo inserito 5 euro non mi ha mai stampato, cosa devo fare?

R: Si deve rivolgere al Giudice di Pace per chiedere la condanna al rimborso della società.

                                                                                                        07.11.2008          Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Mio padre e due cugini hanno ereditato un immobile da uno zio. trattasi di un immobile ormai fatiscente. all'insaputa di mio padre gli altri due eredi hanno venduto tutte le tegole del tetto nonché le travi in legno. viste le intense piogge di questi giorni in Sardegna temiamo che l'immobile ormai costituito da quattro mura sia pericoloso e possa causar danni a cose e persone. ora i tre eredi son in comunione indivisa proprietari dell'immobile. mio padre può con una lettera inviata agli altri due eredi, allegando una relazione del geometra che appuri la pericolosità, esonerarsi da responsabilità in caso di danno?

R: Sicuramente può attivarsi con una azione da danno temuto ex art. 1172 c.c rivolgendosi all'autorità giudiziaria per ottenere un provvedimento di demolizione.

                                                                                                        30.10.2008          Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Davanti all'asilo di mio figlio hanno iniziato a montare già ieri, cioè lunedì, il luna park per una festa di paese che inizierà venerdì sera. Le giostre sono poche, ma riescono a creare un disagio enorme, visto anche che nel giro di 50 metri troviamo scuola elementare e scuola media. Praticamente nessuno passa più e noi mamme ci ritroviamo a dover parcheggiare in modo selvaggio OVUNQUE. Ritengo che tutto ciò sia anche pericoloso. Si tratta di un paesino di provincia, altro posto per le giostre ci sarebbe, quindi posso pretendere il diritto di portare mio figlio a scuola senza dover fare i salti mortali?

R: Dipende se sono state rilasciate le opportune autorizzazioni. a tal fine potrà rivolgersi alla polizia municipale che procederà ad effettuare gli opportuni controlli.

                                                                                                       06.11.2008           Avv. Carmine Laurenzano

D: Sono indietro con due mesi di affitto e il proprietario mi ha chiuso l'acqua. Può farlo tenendo presento che ho una bambina di 4 anni?

R: Nella maniera più assoluta il proprietario non può chiudere l'acqua. in tal caso si può addirittura procedere ad una denuncia penale nei confronti dello stesso

                                                                                                        30.10.2008          Avv. Carmine Laurenzano

D: In data  22-08-2008 presso un officina autorizzata  Mazda  è stato sostituito il semiasse completo DX causato a giudizio dell'officina da un urto ,quindi non poteva rientrare nella garanzia prevista dalla casa produttrice (la macchina è stata immatricolata il 17-04-2007). A lavoro ultimato ho richiesto il semiasse danneggiato per farlo valutare da un tecnico,in quanto il danno a mio giudizio era determinato da un usura anomala o da un difetto di fabbrica   .Il concessionario per la restituzione del pezzo in oggetto pretendeva ? 45,00,motivando che il "costo è dovuto al sovraccarico di rimanifattura che viene addebitato nel caso in cui il ricambio ricondizionato non venga restituito" confermato anche per lettera dalla direzione Mazda Motor Italia con sede a Roma,in base al Decreto legislativo 24 giugno 2003 n° 209 "Attuazione della direttiva 2000/53 CE relativa ai veicoli fuori uso" e del Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n° 149 su " Disosizioni correttive ed ntergrative". Vi chiedo se la posizione dell'officina autorizzata e della direzione Mazda corretta,in caso contrario come posso far valere il mio diritto sulla riparazione in garanzia?

R: Anche se la questione è da approfondire meglio in diversa sede, il pezzo cambiamo non coperto di garanzia deve essere restituito al proprietario della vettura nel caso di specie, potrà comunque, sborsare la somma, tra l'altro non elevata, e procedere dopo una più attenta valutazione della normativa segnalata, alla ripetizione dell'indebito. La questione potrebbe essere oggetto altresì di un esposto alla guardia di finanza.

                                                                                                        27.10.2008          Avv. Carmine Laurenzano

D: Il negoziante mi ha fatto una proposta di commissione per un acquisto di un top per cucina. Mi ha chiesto di  lasciare € 1.000,00 per acconto su un totale di€4.000,00. Il giorno dopo ho avuto dei problemi di soldi è ho chiesto la restituzione della somma. Loro mi hanno risposto dicendomi che dovevano parlare con il commercialista per sapere se potevano ridarmi i soldi perchè e una s.r.l. Non ho il diritto di riavere i miei soldi

R: L'acconto rientra negli elementi della proposta contrattuale, di per sè già perfezionata. Quindi se l'interessata non è retrocessa dal contratto, no, in linea di massima non ha diritto alla restituzione dei soldi. Se poi il commerciante, nelle proprie scelte commerciali, ritiene di poter restituire parte dell'acconto, è una questione di discrezionalità

                                                                                                        27.10.2008          Avv. Carmine Laurenzano

D: Vorrei sapere la normativa per il pagamento del canone RAI in quanto nella stessa abitazione è stato pagato da mio padre.

R: Nel caso segnalato, non sarà necessario pagare un secondo canone rai, ma inviare alla rai stessa, anche via fax, la copia del cedolino del conto corrente già pagato.

                                                                                                        27.10.2008          Avv. Carmine Laurenzano

D: Potrei sapere perchè solo in Italia  i piccoli autotrasportatori devono fare un corso a pagamento della durata di 150 ore di accesso al mercato, gestione commerciale, norme tecniche e diritto cosa? Se non lo fanno sono radiati dall'albo degli autotrasportatori, e perdono il loro lavoro, perchè succede questo? E coloro che dovrebbero tutelare la loro categoria invece che ribellarsi organizzano corsi da 1000,1500 euro a persona e nessuno dice o fa niente perchè?

R: La problematica sottesa sia da affrontare direttamente con gli ordini sindacali a cui si fa riferimento.

                                                                                                        23.10.2008          Avv. Carmine Laurenzano

D: Potrei conoscere quanto tempo deve trascorrere per la riscossione di una polizza vita ventennale, scaduta il 10.09.2008 ? Sono passati ormai 40 giorni! Posso fare altro, se non sollecitare l'agente di zona?

R: Sarebbe opportuno visionare il contratto. Tuttavia l'obbligazione decorre dalla scadenza del contratto.

Pertanto si può già mettere in mora la società di assicurazione ed eventualmente intentare causa per adempimento contrattuale

                                                                                                        22.10.2008          Avv. Carmine Laurenzano

D: Potrei sapere che documenti sono necessari per ottenere la detrazione sulle spese di lampade a risparmio energetico.

In particolare è sufficiente lo scontrino fiscale emesso dal rivenditore al posto della fattura?

Va fatta comunicazione all’agenzia delle entrate di pescara? Spero di no, visto l’esiguità degli importi?

R: La finanziaria 2008 prevede  una detrazione del 36% per:

sostituzione, nel settore commerciale, di apparecchi illuminanti e lampade a incandescenza con altri/e ad alta efficienza e installazione di regolatori di flusso luminoso (comma 354).

 Sono anche finanziati interventi di carattere sociale da parte degli enti locali per ridurre i costi energetici a carico di soggetti economicamente svantaggiati (comma 364).

Non appare la possibilità di detrazione per il privato che effettui il cambio delle lampade ad incandescenza con quelle  a risparmio energetico, che sono di per sè una scelta razionale.

Per maggiori informazioni in proposito e' possibile consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it

                                                                                                       08.10.2008        Dott.ssa Valentina Coppola

D: Sono proprietario di un immobile che da circa 30 anni è abitato da un inquilino senza contratto di locazione. L' immobile era stato concesso con accordo verbale da mio padre defunto. Avendo ereditato questo immobile,

sono venuto a conoscenza che l' inquilino paga una somma irrisoria a titolo di canone, che soltanto negli ultimi mesi è pervenuta a me direttamente. Non volendo percepire alcuna somma di denaro in nero e avendo bisogno dell'immobile, poichè non ho altre case di proprietà e sono costretto a pagare l'affitto, ho comunicato verbalmente all' inquilino di lasciare libero l'immobile entro 6 mesi. L' inquilino ha subito manifestato la sua ferma volontà di non lasciare l' appartamento. Credo di poter escludere l' ipotesi dell' usucapione, in quanto, in tutti questi anni, sia mio padre che io ultimamente, abbiamo regolarmente pagato l' ici. Qual' è la strada legale da intraprendere? E che tempistica ha?

R: Preliminarmente conviene inviare una raccomandata a ricevuta di ritorno all'inquilino per chiedere il rilascio dell''immobile. In caso di esito negativo potrà attivare una procedura di rilascio dell'immobile stesso di fronte al giudice ordinario. Trattandosi comunque di un procedimento di cognizione, la causa potrà protrarsi per almeno due o tre anni. 

                                                                                                       12.09.2008           Avv. Carmine Laurenzano

D: Dopo un anno che enel gas non mi invia le bollette e dopo le mie richieste telefoniche, avvisandoli che le bollette non mi arrivavano il 15 09 08, l'incaricato del gas e venuto  a mia insaputa e me lo ha piombato, ho

telefonato agli incaricati spiegando che le bollette non mi erano state recapitate e come risposta mi è stato detto che mi hanno mandato 4 solleciti cosa che io non ho mai ricevuto e mai firmato. Ho richiesto le date

i vari numeri di queste raccomandate ma nessuno mi ha saputo dire niente. Mi dicono solo che sono state inviate. Come posso fare valere le mie ragioni?

R: Pagare le somme richieste, inviare via fa il bollettini di pagamento e farsi riallacciare la fornitura e fare un causa per il risarcimento del danno, in quanto il distacco è stato effettuato per fatto imputabile alla società.

                                                                                                       12.09.2008           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Sono 15 anni che il giardino della mia abitazione confina con un parco pubblico nato successivamente alla costruzione della casa. A giusta distanza (5 m dal mio confino) sono stati piantumati ben 3 alberi alto fusto

e 4 cespugli ormai diventati alberi perchè mai potati. Questi , crescendo hanno tolto luce vitale nella mia casa obbligandomi fin dalle prime ore della giornata all'accensione della luce artificiale. Bisogna considerare che la casa è esposta  a sud/ovest dunque sole dalle ore 13 fino al tramonto. Come posso e se sono nel giusto, obbligare il comune a sostituire gli alberi e/o potare gli stessi in  modo che non mi  oscurino più ? Tengo a precisare che a seguito di  una raccomandata al Sindaco mi è stato risposto che la natura  degli alberi e cespugli non comporta potatura.

R: Deve rivolgersi intanto al Servizio Giardini del Comune di Roma motivando dettagliatamente la richiesta di potatura a causa della mancanza di luce nell'abitazione se questi non intende procedere alla potatura, si può intentare una causa in virtù della c.d. servitù di luce.

                                                                                                       12.09.2008           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Mia madre si è fratturata il femore destro l'8.8.2008. E' stata operata presso l'Ospedale S. Martino di Belluno in modo del tutto soddisfacente ma ha avuto un trattamento inadeguato (col alcol) delle piaghe da decubito al tallone ed alla caviglia.  Dal 1 settembre è stata sottoposta presso una clinica di Padova ad un protocollo terapeutico che avrebbe dovuto migliorare la situazione, ma a tutt'oggi non si vedono miglioramenti in atto. Quali sono le eventuali indicazioni per procedere ad una denuncia nei confronti dei terapeuti dell'Ospedale di Belluno?

R: Solitamente l'insorgere di piaghe da decubito è indice di negligenza da parte del personale ospedaliero. La stessa struttura ospedaliera deve aver adottato un particolare protocollo per la prevenzione e la cura della piaghe stesse. Tuttavia, in casi particolari, l'insorgenza delle piaghe diventa una conseguenza quasi inevitabile delle patologia.

                                                                                                       12.09.2008           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Un contratto composto da sei facciate firmato solo l'ultima pagina dai committenti mentre le altre cinque facciate solo dalla ditta. E' valevole considerando che i committenti sono novantenni tranne la sottoscritta?

R: Non rilevano le facciate del contratto anche se, solitamente, tutte le facciate dovrebbero riportare la sigla delle parti. ciò che rileva è il contenuto delle clausole.Si potrà fornire un maggior riscontro solo con maggiori dettagli

                                                                                                       12.09.2008           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Da venerdì 5 settembre mia madre  di 77 anni e' ricoverata presso un ospedale romano a causa di rottura  del bacino da metastasi ossea, quindi immobilizzata a letto. Al momento del ricovero presentava una leggera piaga da decubito quasi completamente rimarginata grazie ad una adeguata assistenza domiciliare.

Oggi, nonostante ripetute segnalazioni al personale sanitario di fornire adeguato trattamento onde scongiurare il peggioramento della piaga ho purtroppo notato un peggioramento riuscendo solo in serata ad ottenere l'utilizzo del materasso antidecubito. Come possiamo pretendere una corretta assistenza sanitaria che eviti il peggioramento della situazione e quale protocollo e' tenuto a rispettare il personale infermieristico?

R: Ogni nosocomio è tenuto a rispettare il protocollo per la prevenzione delle piaghe da decubito. Nel caso di specie, al fine del prevenire o, comunque, evitare il peggiorare delle piaghe si può pretendere l'adozione di ogni presidio sanitario in tal senso. Rimane fermo che, al fine di valutare una eventuale responsabilità medica, è necessario far verificare la cartella clinica dal medico legale

                                                                                                       12.09.2008           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Vorrei sapere: avendo un reddito inferiore a euro16000 annui 2 figli di 5 e 3 anni ed un fitto di 450.00 euro mensili se ho diritto a qualche sussidio o qualche aiuto dallo stato .

R: E' possibile ottenere uno sgravio sull'affitto se questo è stato fatto con regolare contratto, deve chiamare il numero verde del suo comune, recarsi alla sua circoscrizione e compilare un modulo con allegato il contratto, quando i figli poi andranno a scuola avrà diritto allo sgravio sui libri.

                                                                                                       09.09.2008           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Io e mio marito abbiamo acquistato un'abitazione. A fianco a casa nostra vi è un condotto fognario (ricadente su suolo di non nostra proprietà) dalla portata insufficiente che ogni qualvolta piove abbondantemente non riesce a smaltire l'acqua piovana provocando l'allagamento del garage di casa nostra.
Abbiamo provato di tutto abbiamo scritto al Comune il quale consultatosi con l'Amga ha riferito che il problema esiste è conosciuto ma che non sono previsti a breve interventi per risolvere la cosa. ora ne Amga ne Comune si impegnano a risolvere il nostro problema. Abbiamo scritto anche al Sindaco di Udine senza alcun riscontro. Ci siamo recati anche dal difensore civico il quale aveva promesso prima dell'11/08 avrebbe scritto ad entrambi gli enti per cercare di risolvere la cosa e ci avrebbe fatto pervenire copia della lettera inviata. Abbiamo aspettato fino al 2/9 e non abbiamo ricevuto nulla. Il 4/9 abbiamo inviato una mail senza ricevere risposta ed ora ne abbiamo inviata un'altra per sollecitare notizie. Cosa possiamo fare per far valere i nostri diritti?

R: L'adeguamento del sistema fognario alle esigenze delle utenze è di competenza del gestore del servizio idrico integrato.

Il gestore, quindi, dovrebbe operare in convenzione con l'Autorità di Ambito territorialmente, la quale ha, tra gli altri, il compito di sorvegliare sul rispetto degli accordi contrattuali a tutela dell'utenza.

Tanto premesso la questione oltre che dover essere segnalata alla competente autorità d'ambito, e al Comitato di Vigilanza sulle Risorse Idriche (COVIRI) può essere oggetto di una apposita azione giudiziale diretta non solo ad eliminare il problema, ma anche al risarcimento del danno.

                                                                                                       09.09.2008           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Ho acquistato un frigorifero nel mese di aprile 08 a cui il centro assistenza intende cambiare il compressore e fare di buchi sul retro per risolvere i problemi che presenta. E' mio diritto chiedere la sostituzione o sono tenuta ad accettare la riparazione?

R: E' tenuta ad accettare la riparazione nei limiti in cui il bene sia idoneo allo scopo per cui è stato acquistato. Nel caso di un frigorifero bisogna considerare anche l'aspetto estetico del bene. Solo nel caso in cui la riparazione si riveli inutile o debba essere fatta a danno dell'estetica del bene, l' acquirente può pretendere al sostituzione del bene o una equa riduzione del prezzo

                                                                                                       04.08.2008           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: E' giusto, che il medico di famiglia mi dica che deve andare in ferie,e che sarà la segretaria ad indirizzarmi da un suo collega in h 8,00 10,00,e se ho bisogno del medico non so a chi rivolgermi in quanto le guardie mediche non funzionano essendo mio marito ammalato di cirrosi con sindomi depressive ansiose?

R: Si, se c'è una disfunzione nel servizio di guardia medica, questo non è imputabile al suo medico di fiducia.

                                                                                                       01.08.2008           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: E' da qualche anno che a pochi metri dalla  abitazione che conduco in fitto si è aperto un esercizio di ristorante pizzeria e bar. E da qualche tempo che all'accensione del forno e per parecchio tempo dopo rimane

nell'aria una fortissima puzza di legna arsa che penetra nel mio appartamento dalle finestre situate a pochi metri. Come si può sanare questo fastidio continuo che in certi momenti ci obbliga a chiudere le finestre,quali danni alla salute ci può portare?

R: In via preliminare deve fare una segnalazione alla asl e/o polizia municipale territorialmente competente per verificare se sussistano tutte le condizioni previste dalla legge per l'esercizio della attività. In via alternativa si può, ove sussistano le condizioni, intentare una causa per il risarcimento del danno

                                                                                                       01.08.2008           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Avrei bisogno di un aiuto su una controversa questione lagata all'appartamento dove vivo e che sto per vendere. In particolare nel 1988, (da quel momento sono passati altri 3 proprietari prima di me), sono state eseguiti dei cambiamenti nei muri interni all'appartamento, sensa pregiudicare le colonne portanti, nè la sagoma dell'appartamento. tutto questo è stato ufficialmente e regolarmente dichiarato al catasto con tanto di nuova piantina catastale. L'acquirente della mia casa mi chiede di sanare il fatto che, oltre al catasto, andava fatta una comunicazione al Comune da parte del proprietario del 1988 che non è stata fatta.

Le mie domande sono:

1.    Devo fare io la dichiarazione al comune a distanza di 20 anni ? se sì, secondo quale articolo di legge ?

2.    La dichiarazione non cade in prescrizione ?

3.    Il notatio con cui ho fatto l'atto di acquisto doveva segnalarmi questo obbligo (se c'è) prima che io comprassi l'appartamento, così come il notaio del mio acquirente ha segnalato a lui..?

4.    Se dovessi pagare una sanzione di quanto sarebbe, visto che nell'88 non esisteva la Dia ?

5.    In quale parte dell'art. 26 della legge 47 del 1985 è citato questo caso ?

6.    Se dovessi pagare io la sanzione, su chi mi posso rivalere e in che modo ?

R: Una volta che il venditore dichiara, assumendosene la responsabilità, che non vi sono modifiche tali da necessitare di una qualche forma di sanatoria urbanistica, il Notaio che roga l’atto di compravendita non ha responsabilità. Occorre però fare un piccolo excursus della disciplina che rileva nel caso di specie. In particolare, ai sensi dell’art. 26 della legge 47/1985 (norma abrogata dall’art. 136 del D.P.R. 380/2001) “Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma, della costruzione, dei prospetti né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse.

Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Le sanzioni di cui al precedente articolo 10, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma”.

Il nuovo testo unico dell’edilizia, entrato in vigore dal 1 gennaio 2002, prevede, invece, all’art. 6 la possibilità di svolgere attività edilizia libera: “1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:

a) interventi di manutenzione ordinaria […]”

Tra gli interventi di manutenzione ordinaria rientrano sicuramente le opere interne all’appartamento.

Nel caso di specie, che integra un’ipotesi di illecito formale consistente nell’omessa richiesta della preventiva autorizzazione – la permanenza dell’illecito cessa (e il termine quinquennale di prescrizione comincia a decorrere) o con l’irrogazione della sanzione pecuniaria o con il conseguimento dell’autorizzazione. Ma atteso che, come detto, dal 2002 è venuta meno la necessità di provvedere alla comunicazione al Comune da parte di colui esegue le opere su descritte, il diritto ad irrogare una sanzione amministrativa è abbondantemente prescritto.

                                                                                                       18.07.2008              Avv. Manuela de Nichilo

 

D: Sono proprietario di un terreno a Calabritto (AV) confinante con una strada vicinale, avevo deciso di fare dei lavori di sistemazione strada di accesso ad un fabbricato di proprietà che fiancheggia questa strada vicinale aggiungo pedonale non carrabile, riportata in mappale molto lontano dal centro abitato e distante da altre costruzioni.

Dopo aver presentato regolare D.I.A. al Comune, con il dettaglio dei lavori da eseguire, presentata dal direttore dei lavori, al  trentacinquesimo giorno la ditta inizia i lavori con la costruzione di un tratto di muro di recinzione all'interno della pre-esistente siepe di sostegno al terreno e all'adiacente strada per l'accesso al fabbricato.

durante l'armatura di questo muro due presunti proprietari di fondi a monte della mia proprietà si sono presentati con il tecnico del comune che invitavano la ditta a sospendere bonariamente i lavori per capire, non si sà cosa, di fatti è venuto fuori dagli addetti ai lavori del Comune, che secondo il Codice della strada devo rispettare la distanze dal confine di questa strada vicinale in proporzione all'altezza del muro.

Siccome a parere dello scrivente questo tipo di strade sono gestite dal Codice Civile, chiedo a quale  autorità locale mi devo rivolgere per chiarire questo equivoco?

Alla Polizia Stradale, alla Forestale, al Tribunale Locale?

R: Da attenta lettura del quesito formulato emerge che si sta discorrendo di una strada vicinale “pedonale”, ovvero interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie.

La distanza dal confine stradale è regolata dal codice della strada, poiché, come previsto dall’art. 879, comma 2, c.c. “Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano”.

Infatti, all’uopo interviene il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada Regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) che all’art. 26 disciplina le fasce di rispetto fuori dai centri abitati. A mente del comma 7, del testé citato articolo “La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo”.

Chiaramente in relazione all’altezza del muro potrà verificare la distanza dal ciglio stradale.

A questo punto, però, è necessario che il verifichi presso il Comune di Calabritto se la strada vicinale in questione debba essere considerata assoggettata ad uso pubblico (quindi dovrà verificare il requisito del passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale, la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, esigenze di generale interesse, un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, che può identificarsi nella protrazione dell’uso stesso da tempo immemorabile).

Non è, infatti, configurabile l’assoggettamento di una via vicinale a servitù di passaggio ad uso pubblico in relazione ad un transito sporadico ed occasionale e neppure per il fatto che essa è adibita al transito di persone diverse dai proprietari o potrebbe servire da collegamento con una via pubblica.

Ai Comuni, tra l’altro, è imposto l’obbligo di istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1 giugno 2001 "Modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade ai sensi dell’art. 13, comma 6, del D. lgs 30.4.1992, n. 285, e s.m”.

Le strade vicinali ad uso pubblico vanno iscritte nell’apposito elenco delle strade vicinali soggette al pubblico transito, compilato dal Comune. Qualora si tratti di strada ad uso pubblico si applicheranno le surrichiamate norme del codice della strada, e, quindi, l’Ente preposto alla cura degli interessi della collettività eventualmente pregiudicati da un intervento edilizio di qualsiasi natura sui confini della ridetta strada, sarebbe il Comune di Calabritto.

Anche in mancanza di espressa classificazione di una via privata nell’elenco delle strade vicinali l’esercizio dei poteri di tutela del Sindaco è condizionato al preventivo accertamento dell’uso pubblico della strada.

In caso contrario, si tratterà di una strada privata realizzata dai frontisti, di proprietà dei proprietari dei fondi che ricavano o possono ricavare un effettivo vantaggio dall’uso della via ed al loro servizio esclusivo. Essendo il bene comune pro indiviso si applicherà la disciplina dei beni in comunione.

                                                                                                       18.07.2008              Avv. Manuela de Nichilo

 

D: Ho saputo in ritardo della possibilità di recuperare il 50% di IRPEF dell'incentivo all'esodo (all'epoca avevo 53 anni decorrenza 1.1.2003) DOMANDA : la prescrizione è sempre di 48 mesi dalla data di partenza dell'esodo oppure è da considerare la data della sentenza della corte di giustizia europea  ??

R: La vecchia finanziaria 2006 ha escluso questa possibilità, quindi non si può più far nulla in merito. E comunque sarebbero stati 48 mesi dalla data in cui veniva siglato l'accordo. Presumibilmente 1.1.03.

                                                                                                       18.06.2008                        Dr. Davide Zanon

 

D: Lo scorso anno, ho avuto una controversia con Tele2 per omissione del mio nominativo negli elenchi telefonici cartacei 2007/2008 e per omesso recapito degli stessi al mio domicilio. Naturalmente, ho scritto, telefonato per fare valere le mie ragioni senza mai ricevere alcuna risposta scritta.

Dopo averli scaricati da INTERNET, a dicembre ho inviato all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il modulo D e al CORECOM VENETO il formulario UG, ambedue debitamente compilati e corredati della relativa documentazione. A tutt'oggi, non ho ricevuto alcuna qualsivoglia risposta. Due domande: ma le Pubbliche Amministrazioni e/o gli Enti pubblici non hanno l'obbligo/dovere di rispondere, entro un certo, ragionevole llasso di tempo, alle istanze presentate dai cittadini?? E' consentito a questi cittadini inviare un gentile ed educato sollecito per sapere qualcosa in merito??Ciliegina sulla torta: nella fattura di maggio 08 Tele2 mi ha

addebitato ? 0,83 + IVA a titolo di contributo spese trasporto degli elenchi.

R: Decorsi 60 giorni dal deposito dell'istanza al corecom può adire direttamente la giustizia ordinaria

                                                                                                       18.06.2008           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Ho ricevuto un verbale dai vigili di Milano, per aver varcato il limite ecopass con auto euro2, in data 28/01/08. Volevo sapere se in quel  periodo la sanzione era già valida, e se c'e' modo di fare ricorso o se hai tempi c'era una moratoria che permetteva il pagamento posticipato

R: Al momento dell'avvenuta contravvenzione l'ecopass era attivo, e non vi è stata alcuna moratoria in merito. Anche se effettivamente era stata ventilata sugli organi di stampa. Per poter fare ricorso si può rivolgere direttamente all'Associazione al numero che trova qui sotto

 

                                                                                                       10.06.2008                        Dr. Davide Zanon

 

D: Vivo in un comune della provincia di Piacenza che si sta occupando della sterilizzazione dei gatti randagi ma i gatti randagi sono tenuti liberi nel cortile del comune ed io che abito praticamente a 1 metro ho perennemente i gatti nella mia proprietà e non sono libera di preparare la cena con la portafinestra aperta perchè ho il gatto pronto ad entrare in casa. Ora mi chiedo cosa deve fare il comune ?  Come posso tutelarmi dai gatti essendo io anche un po' allergia ?

R: Le leggi di tutela degli animali che vivono in stato di libertà hanno dettato norme precise in materia di colonie feline nella proprietà condominiale. Gli animali liberi o randagi sono da considerare  di proprietà del Sindaco del Comune (L.N. n.281/97). La permanenza dei gatti nelle aree condominiali, siano esse cortili, garage o giardini, è da considerare assolutamente legittima, alla stregua della presenza degli uccelli sugli alberi; d'altro canto, al fine di escludere ogni sorta di disturbo per i condomini, la legge prevede che il loro numero sia tenuto sotto controllo attraverso la sterilizzazione e che gli animali siano nutriti nel rispetto dell'igiene dei luoghi. L’ubicazione della colonia, pur se tutelata dalle Leggi, può diventare incompatibile a fronte di presenze invasive in strutture sanitarie o della necessità di lavori edili di ristrutturazione o distruttivi dell’area ospitante ecc.. In tal caso il Comune, previo sopralluogo della ASL di competenza che accerti tale incompatibilità,deve provvedere allo spostamento della colonia.

 

                                                                                                       06.06.2008         Dott.ssa Valentina Coppola

 

D: In data 30.04.2008 la tim ha prelevato l’importo di 400€ dal nostro conto a titolo penale per non aver avvisato in tempi utili della scadenza della carta di credito ovviamente senza prima telefonare o inviare messaggi….così di punto in bianco.  Inizialmente mi è stato garantito il rimborso semplicemente inviando copia della carta con nuova scadenza al numero fax 800600119.  In data 27.05 nulla ricevendo ho ricontattato il 119(nr servizio clienti tim) e mi hanno comunicato che nulla verrà rimborsato in quanto non abbiamo provveduto in tempi utili a inviare il rinnovo nonostante i ripetuti richiami. Specificare che non abbiamo ricevuto alcun avviso non è servito a nulla praticamente mi è stato detto di accettare passivamente la loro decisione….non ci penso proprio!! Posso procedere in qualche modo…cosa devo fare?

R: Erano loro che dovevano informarla del cattivo esito della transazione con la sua Carta di Credito. Credo che a questo si riferisce quando parla di carta scaduta, in ogni caso a comunicazione del rinnovo avrebbero dovuto ripristinare la situazione contabile.

                                                                                                      06.06.2008                  Dr. Salvatore Salerno

 

D: Abbiamo ristrutturatogli infissi di casa e dopo aver pagato dietro fattura ci siamo accorti che gli stessi non risultavano regolari in quanto erano più piccoli di circa 10 centimetri sia in altezza che in larghezza e per coprire l'errore la ditta ha coperto il difetto con coprifili più larghi ,tutto ciò ha comportato meno luce e un difetto nella messa in opera degli infissi. Vorremmo sapere cosa dobbiamo fare per risolvere questo problema e quali sono i nostri diritti. Gli infissi sono stati pagati il 28/12/2007

R: potete rivolgervi alla stessa ditta pretendendo che sostituisca gli infissi montati con quelli pattuiti o, in caso di esito negativo, rivolgervi ad altra ditta per la sostituzione, fatto salvo la differenza dei costi a carico della prima e, comunque, il diritto al risarcimento del danno

                                                                                                       05.06.2008           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Vorrei sapere se esistono metodi efficaci per porre un limite alle telefonate moleste da parte di compagnie telefoniche e simili..Purtroppo quando si chiede direttamente all'operatore di essere cancellati dal loro db il più delle volte chiudono il telefono in faccia. Trovo davvero limitante per la propria libertà essere costretti a richiedere la cancellazione dal prossimo elenco telefonico per evitare questo genere di telefonate. Non è possibile avviare anche in questo caso una class action o comunque un provvedimento molto restrittivo?

R: Intanto bisogna sapere chi è che chiama. eventualmente magari anche attraverso tabulati telefonici. Quindi si potrà procedere ad avanzare una istanza ai sensi degli artt. 7  e ss del D. Lgs. 196/03 la fine di conoscere come sono stati forniti i dati personali, da chi sono gestiti e la cancellazione degli stessi. Può contestualmente procedersi ad una segnalazione all'autorità garante della privacy. In casi di estremo disturbo si potrebbe presentare altresì una querela per molestie alle competenti della Procura della Repubblica.

                                                                                                       30.05.2008           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Vorrei alcune delucidazioni in merito alla vicenda di mio nonno, un anziano di 87 anni da due mesi immobilizzato a letto a seguito di una frattura del femore destro non operata e ricoverato all'ospedale Santa

Chiara di Pisa x un addensamento polmonare. Mio nonno è stato ricoverato il 26 aprile ed è stato dimesso l'8 maggio,una volta a casa ci siamo accorti della presenza di lesioni da decubito in zona sacrale con area di estesa necrosi che stanno causando un peggioramento del suo quadro clinico. Prima del ricovero tali lesioni non erano presenti,come testimoniato dagli infermieri che lo assistevano a domicilio; inoltre in ospedale i presidi preventivi quali materasso antidecubito,che peraltro lui a casa aveva già, sono stati adottati soltanto il 3 maggio(quindi 7 giorni dopo il ricovero) e le manovre di igiene non venivano attuate velocemente.

E'possibile richiedere un risarcimento, anche se la morte sopraggiungesse in questi giorni?Preciso che

nella lettera di dimissione tali lesioni non sono assolutamente menzionate

R: preventivamente è consigliabile consultare un medico legale al fine di ottenere una perizia che certifichi una qualche negligenza e/o responsabilità del personale sanitario.

                                                                                                       14.05.2008           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Mia sorella si è recata all'esame pratico di scuola guida, e non ha trovato un esaminatore molto cordiale; prima ha accennato qualcosa sul suo cognome chiedendoLe se fosse parente di un abbastanza noto personaggio del calcio, e qualcosa sulla politica, (niente di grave ognuno ha la sua opinione, non c'èstata nessuna discussione) ma poi alla fine dell'esame si è rivolto a mia sorella insultando mio padre , mia sorella non disse nulla, lui la bocciò. Vorrei inoltre precisare che mio padre non ha mai parlato o visto questo signore e anche per mia sorella fu la prima volta che lo vide. adesso a mia sorella scade il foglio rosa, inoltre dovrà rifare l'esame di pratica a giugno, proprio quando si terranno gli esami di maturità. Come posso dimostrare che ha giudicato in modo soggettivo e non oggettivamente come dovrebbe fare? C'è qualcosa che posso fare in merito a questa situazione?? Posso accusarlo di ingiuria e diffamazione?

R: Dal resoconto fornito emergono elementi per presentare una querela per diffamazione. la querela deve essere presentata entro e non oltre 3 mesi dall'evento, pena l'improcedibilità dell'azione. Dall'atteggiamento dell'istruttore, poi, potrebbero emergere gli elementi che integrano il reato di abuso di ufficio da denunciarsi sempre all'autorità giudiziaria (Procura della repubblica territorialmente competente).In un eventuale procedimento penale a carico dell'esaminatore, quindi, il padre dell'interessata e la persona esaminata per la licenza di guida possono costituirsi parte civile ai fini del risarcimento del danno subito.

In particolare per la ragazza, la quale dovrà necessariamente sostenere un nuovo esame -  a prescindere dal pregiudizio cui è stata sottoposta dall'esaminatore - potrà vedersi risarcito il danno conseguente a tutte le spese inerenti una nuova iscrizione, tasse e altri oneri necessari per l'esame di guida. Il padre potrà vedersi risarcita la lesione del diritto all'immagine.

rimane fermo che, per una positiva riuscita di un eventuale procedimento penale, sarebbe opportuno avere dei testimoni che abbiano assistito al dialogo e siano in grado di confermarlo.

                                                                                                       13.05.2008           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Entro il mese di novembre devo lasciare l'appartamento dove vivo da 41 anni con mia madre 82enne per scadenza contratto. Ho cercato un altro appartamento in affitto e credevo di averlo trovato, anche se per me 600 euro mensili sono pesanti, ma recatomi in agenzia per redigere il contratto, ma mi hanno presentato un modulo di proposta di locazione che l'agente avrebbe presentato al proprietario che pretende 2 mensilità dette morte e 1 corrente mese più 1 mensilità all'agenzia per la mediazione. Quindi le agenzie si fanno pagare dal proprietario dell'appartamento e da chi vuole affittare. E' normale tutto ciò?

R: Il contratto di mediazione prevede che per la provvigione per l'attività svolta a carico di entrambe le parti contraenti

                                                                                                       13.05.2008           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Al mio indirizzo di posta elettronica è giunta, qualche giorno fa, una mail che sembrava una multa. Io, ingenuamente e di fretta, ho aperto gli allegati ma una finestra mi diceva in inglese qualcosa come che non era possibile aprire la pagina. Ho letto che questi sono casi di phishing e mi chiedo: aprendo l'allegato, anche se non ho dato codici e niente altro, possono aver installato qualche programma per rubarmi i codici di accesso alla banca on-line? Io non ho nessun file in cui siano scritti questi codici, ma è possibile che li scarichino mentre li digito su internet per avere accesso alla banca?

R: Sicuramente sono casi di phishing. La cosa più opportuna da fare è presentare un esposto alla polizia delle comunicazioni e dare comunque la massima diffusione alla cosa. Per quanto riguarda il rischio di programmi pirata o similari è necessario rivolgersi ad un tecnico specializzato.

                                                                                                       05.05.2008           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Ho stipulato l'anno scorso un contratto di locazione ad uso abitativo di un anno per un appartamento ammobiliato attraverso la mediazione di un agenzia immobiliare. Il contratto scade a maggio, e quindi ora devo stipulare un nuovo contratto sempre attraverso la medesima agenzia immobiliare che gestisce il tutto per volontà del proprietario. (Anche il canone mensile di affitto viene da me versato presso l'agenzia stessa mese per mese). Ora ecco il mio dubbio: all'atto della stipula del nuovo contratto devo aspettarmi di dovere di nuovo pagare una mensilità (a titolo di prestazione per la mediazione) all'agenzia immobiliare come l'anno

scorso? Ora in effetti non c'è alcuna mediazione, io abito già nel suddetto appartamento, e l'agenzia si limiterà a stilare il nuovo contratto, prestazione che certo non può essere quantificata in una mensilità del canone di locazione o si?

R: L'attività di mediazione è già stata svolta lo scorso anno. La stipula del nuovo contratto non è dovuta, quindi, alcuna somma a titolo di mediazione.

                                                                                                       05.05.2008           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Mio padre vive in una casa di campagna regolarmente accatastata e costruita (anno 1984-85) nel rispetto della Legge e per accedere alla casa c' era già  una strada che fu fatta con un accordo tra i confinanti. Circa una decina di anni dopo su un tratto di strada è stato fatto un muretto in cemento alto circa cm. 20 . Il 23-04-08 un vicino ha chiamato i Vigili del Fuoco perchè proprio su quel tratto di strada c'era un palo che stava per cadere.

I Vigili hanno dovuto lasciare il mezzo sulla strada principale e intervenire a piedi sul posto. Premetto che il Comune ha denominato la strada con tanto di targa nel 2001. Ora il comune dice che di questa strada non gli importa nulla. Le volevo chiedere : è possibile che mio padre (che nel frattempo è divenuto invalido) debba pagare Ici Tasse sui rifiuti ecc. per poi dover fare un chilometro per buttare l'immondizia e per non vedersi consegnare la posta? E' possibile che al Comune non interessi di dare dei sevizi a un cittadino che paga regolarmente le tasse e che per di più è invalido? Inoltre siamo molto preoccupati dal fatto che se dovesse

scoppiare un incendio o qualcosa di grave i vigili del fuoco non potranno accedere con i dovuti mezzi sul posto e per colpa di chi ha fatto questo muretto. E' possibile una cosa del genere? Cosa possiamo fare per evitare

tutto ciò e quale diritti abbiamo?

R: Da quanto esposto sembra che la strada in questione, per quanto nominata dal comune, sia una strada privata e/o comunque relativa ad uso esclusivo ad un numero per preciso di utenti identificati, se non addirittura una servitù di passaggio per quanto riguarda i servizi, quindi, nessun onere può essere attribuito al comune circa la posta e la possibilità di buttare rifiuti (cassonetti e servizi sono comunque posizionabili sulla strada comunale).

Per quanto riguarda le difficoltà di passaggio, dovute alla presenza di un muretto, e considerato che la strada è stata creata in accordo tra i confinanti - trattasi quindi con molta probabilità di una servitù di passaggio - gli stessi confinanti possono decidere di allargare la carreggiata e/o procedere all'abbattimento del muretto (non si comprende poi, la funzionalità di un muretto alto solo 20 cm) o, addirittura, di procedere all'apertura di una nuovo passaggio verso la strada principale.

                                                                                                       28.04.2008           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Mio padre parkinsoniano da 17 anni, ha subito un intervento alla carotide all'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. L'intervento è stato effettuato il giorno del ricovero, Lunedì 14 Aprile, ed è stato dimesso il Venerdì successivo. Una volta a casa aveva dei dolori lancinanti di cui non riuscivamo a capirne l'origine, poi l'incredibile scoperta di una piaga da decubito in stato avanzato nella zona sacrale. Sono arrabbiato per il comportamento tenuto dagli operatori dell'Ospedale che non ci hanno avvertito di tale situazione, e posso immaginarne il motivo. Avrei bisogno di un vostro autorevole consiglio.

R: Salvo situazioni e/o patologie particolari del paziente, l'insorgere di piaghe da decubito è quasi sempre indice di negligenza del personale sanitario. ogni struttura ospedaliera deve essere dotata di un protocollo per la prevenzione delle piaghe da decubito dovendo adottare ogni accorgimento per la prevenzione delle stesse (ad. esempio materasso antidecubito).

Da quanto esposto dall'interessato sembra che la piaga sia sorta in un arco temporale molto breve (5 giorni). Tanto presupposto, per accertare effettivamente una responsabilità del personale sanitario, è necessario sottoporre la cartella clinica ad un medico legale per accertare le condizioni del paziente al momento del ricovero e al momento delle dimissioni. I nostri sportelli rimangono a disposizione per eventuale assistenza legale.

                                                                                                       28.04.2008           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: A causa di disservizi da parte delle Poste, non sono state recapitate lettere e bollette. A seguito di tale ritardo mi sono state addebitate tutte le mororsità del caso. Considerando che l'inadempimento è da attribuirsi alle Poste, è possibile inoltrare un reclamo per ottenere un rimborso da parte di queste ultime per far fronte alle spese di morosità a me ingiustamente sanzionate?

R: Presso tutti gli uffici postali può attivare la procedure di conciliazione paritetica con poste italiane. La domanda di conciliazione deve essere proceduta da un reclamo che può farsi anch'esso su moduli reperibili presso gli uffici postali o scaricabile da internet.

                                                                                                       16.04.2008           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Mia moglie ha ricevuto una raccomandata da parte di un agenzia di riscossione tributi Equi; oggetto: "iscrizione di ipoteca su immobili". Il debito si riferisce alla tassa automobilistica, Bollo auto anno  2000/2001/2002/2203 per un importo di euro 3.003,15 compreso di spese e interessi. Le faccio presente che la prima notifica della cartella porta la data del 10/06/2004. La seconda il 14/05/2005 La terza 30/01/2006La quarta 04/01/2007 Le volevo fare due domande,la prima se è possibile iscrivere una ipoteca su un immobile per un importo di circa 3.000 euro la seconda se ci sono i presupposti di prescrizione per decorrenza di termini.

R: Preliminarmente, per ciò che concerne i termini di prescrizione, il D.L. n. 2/86, così come convertito e novellato, prevede che il termine prescrizionale cada alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento. Tuttavia, la legge n. 326 del 2003, ha allungato i tempi di prescrizione di un anno, dando quindi la possibilità alle Regioni aderenti alla normativa nazionale sul Condono, di riscuotere i bolli degli anni 2000/2001 fino al 31 dicembre 2005. Pertanto, relativamente alle prime due cartelle, notificate negli anni 2004 e 2005, non appare possibile eccepire l’intervenuta prescrizione, al contrario di quanto si può dire con riferimento alle cartelle del 2006 e 2007.
Con riguardo alla possibilità di iscrivere ipoteca su un immobile, la questione è controversa, in quanto la legge prevede che si possa procedere ad espropriazione immobiliare solo per importi superiori ad € 8.000,00, stabilendo poi delle particolari condizioni per ciò che concerne l' iscrivibilità dell’ipoteca. Cercando di riassumere la poco chiara normativa e le sue molteplici interpretazioni, si può affermare che, considerando l’iscrizione ipotecaria un atto esterno all’espropriazione in senso stretto, l’agente della riscossione può legittimamente procedere all’iscrizione ipotecaria anche per somme esigue, ma se l’importo complessivo è inferiore a € 8.000,00, non potrà altrettanto procedere ad espropriazione forzata.
Nel caso illustrato, non c’è il pericolo che l’immobile venga sottoposto a pignoramento, ma per poter cancellare l’ipoteca iscritta occorre pagare le somme richieste (anche rateizzabili). Per poter eccepire la prescrizione delle ultime due cartelle, andrebbero rilevati eventuali vizi di notifica, in mancanza dei quali viene meno la possibilità di opporsi, essendo decorsi oltre 60 giorni dalla notifica stessa.                                        

                                                                                                       16.04.2008                 Dr. Massimo D'Ippolito

 

D: Dopo sette anni finalmente si è conclusa una causa penale davanti al giudice di pace,dove la mia controparte che è il mio vicino è stato riconosciuto colpevole,ed è stato condannato a pagare tutte le spese
processuali. A me il giudice ha riconosciuto un risarcimento di danni pari ad ? 500.00, somma a mio parere ridicola. Ridicola perchè le continue e giornaliere vessazioni,violenze ,abusi, minacce di morte ,avvelenamento di animali e piante che il vicino ci riversava addosso ogni giorno , ci ha costretto su consiglio dell'assistente sociale, e del pediatra del consultorio comunale per danni psicologici e traumi dei miei due bambini e di mia moglie ad abbandonare la nostra casa di proprietà,e di andare ad abitare in una casa in affitto. C'è da dire che i danni subiti sono stati così devastanti da toglierci la gioia , il sorriso la felicità ed il futuro alla mia famigliare e dei miei bambini, e nessuna somma di denaro potrà mai risarcire. La domanda è questa cosa posso fare per avere un po' di giustizia. Faccio presente che fin dall'inizio mi sono costituito parte civile.

R: Può appellare la sentenza del giudice di pace. Maggiori e dettagliate informazioni possono essere fornite dall'avvocato che
ha patrocinato la causa.                                             

                                                                                                       14.04.2008           Avv. Carmine Laurenzano

 

D: E' possibile che in un comune durante le operazioni di rifacimento della rete fognaria l'impresa incaricata dei lavori decida di bloccare l'intera carreggiata impedendo così il libero svolgimento delle attività commerciali situate in quel tratto e il libero accesso ad una casa di civile abitazione?

R: Quando si tratta di opere di pubblica utilità, il Comune emette ordinanze di chiusura, parziale o totale , in funzione dei lavori da svolgere e del cantiere necessario alla sua realizzazione.                                                       

                                                                                                       07.04.2008                              CODICI

 

D: Nel 1996 ho avviato le pratiche per il mio divorzio da mio marito  colombiano che aveva deciso di tornarsene in Colombia. La separazione e' stata molto lunga perchè c'era l'obbligo di informare mio marito della mia decisione e dunque sono stati mandati degli avvisi al suo indirizzo in Colombia. Gli avvisi dovevano essere firmati da lui solo per conoscenza e poi rispediti in Italia. Non volendo firmare questi avvisi questi stessi
risultavano non ricevuti da lui la qual cosa ha allungato di parecchio le pratiche per l'avvio del divorzio. Nel 2000 circa la separazione e' stata conclusa perciò si potevano avviare le pratiche del divorzio - cioè più  tempo e più soldi. Nel 2003 circa ho avviato le pratiche del divorzio che doveva essere concluso l'anno scorso. Recentemente mi ha chiamato l'avvocato comunicandomi che il divorzio non era ancora concluso e che  dovevo fornire il resoconto delle mie entrate degli ultimi due anni, cosa che io mi rifiuto di fare. Per chi, poi, devo fornire questi dati? Ma i giudici ed i tribunali non hanno proprio nulla da fare che far spendere i soldi (tanti soldi) ai cittadini per delle pratiche lunghe e assurde? In  questo modo il mio divorzio sta andando avanti da 12 anni causandomi un notevole stress. Ma come si giustifica un divorzio che va avanti da così tanto tempo?? In Italia molte leggi sono completamente a discapito del cittadino che non può nemmeno difendersi. Cercare di difendersi qui, infatti, significa arricchire avvocati e stato, e farsi venire l'esaurimento nervoso. Io mi sono veramente stancata. Avrei fatto molto meglio ad andare dai carabinieri e denunciare la scomparsa di mio marito. Così forse dopo qualche anno sarei riuscita a risultare non più sposata. E io intanto non riesco ad avere un divorzio. Cosa devo fare???

R: Presumo che la sua sia una causa giudiziale di divorzio e anche se le procedure per il divorzio con il cittadino straniero sono un po' più farraginose, per via delle notifiche e altri adempimenti, 12 anni appaiono eccessivamente lunghi.
Direi che ci sono gli estremi per chiedere il risarcimento allo Stato per denegata giustizia attraverso i così detti ricorsi Legge Pinto.                                                       

                                                                                                       07.04.2008                              CODICI

 

D: vorrei segnalare un sito on line che propone vacanze www.todomondo.it due settimane fa ho prenotato una vacanza a Sharm scegliendo data e tra le varie proposte la città di partenza e soprattutto l'albergo, il giorno stesso ho ricevuto una mail di conferma e contemporaneamente tutti i documenti utili per il viaggio.
Una settimana dopo, per la precisione questo mercoledì, ho ricevuto una mail che mi informava che la struttura alberghiera aveva commesso un errore nella prenotazione e che quindi non c'era più la conferma dell'albergo, pertanto mi veniva comunicato il nome del nuovo albergo con la richiesta di leggere sul sito la descrizione di questa struttura. Dopo circa dieci minuti ricevo una mail con i documenti di viaggio identici ai precedenti ma con una nota che rettificava il nome dell'albergo. Purtroppo sul sito di todomondo questa struttura non compariva, ho scritto immediatamente per lamentarmi e per dire che non ero d'accordo sulla struttura proposta che tra l'altro non compariva nemmeno sul loro sito, ho aspettato invano tutto il giorno una risposta. L'indomani provo e riprovo a telefonare al numero di call center che risulta sempre occupato, rinvio dei messaggi sempre senza risposta.
Finalmente oggi un'operatrice chiama proponendoci un altro albergo che dopo una rapida ricerca su internet si rivela ancora peggio del precedente per fortuna veniamo richiamati al telefono e rifiutiamo, infine nel primo pomeriggio ci viene proposto un albergo che sembra soddisfare le nostre esigenze e manifestiamo il nostro accordo. Fino a stasera alle ore 19 pensiamo che il problema è stato bene o male risolto quando invece riceviamo la telefonata che ci comunica che anche in quest'ultimo albergo non c'è posto, alla domanda del perché proporlo se non sicuri della disponibilità la giovane al telefono non sa cosa rispondere.
La nostra vacanza comincia domenica, per evitare di ritrovarci in una storia infinita per riavere due mila euro, partiremo e sapremo, conoscendo anche gli altri malcapitati che come noi si sono fidati dell'acquisto on line sul sito todomondo, se la loro storia è simile alla nostra e se si tratta di una strategia per vendere anche quello che non si ha e magari anzi sicuramente risparmiare. I due alberghi quello da noi scelto e quello proposto sono catalogati 5 stelle. (?) Per informazione comunico che ho spesso prenotato viaggi on line sui siti Borsaviaggi e Cisalpina e non ho mai avuto problemi, la mia fiducia nell'acquisto di viaggi on line era ormai totale perché le esperienze precedenti erano sempre state tutte positive, tra l'altro vivo all'estero e acquistare on line per partire dall'Italia mi è sempre stato estremamente comodo.

R: L’organizzatore, di solito, cerca di scaricare la propria responsabilità sulla compagnia aerea o sul gestore dell’aeroporto. Come nel suo caso “orari soggetti a modifica”, con conseguente esclusione di responsabilità a loro carico. E’ da ritenere che tali clausole siano illegittime. Infatti, nei viaggi organizzati “la data, l’ora e il luogo della partenza e del ritorno” sono elementi essenziali del contratto. Se però il ritardo è dovuto a forza maggiore, la responsabilità del Tour operator decade. (non so che motivo abbiano dato a Lei per questa variazione).Rimane il fatto che in caso di mancanza della “forza maggiore” siamo di fronte ad un caso da vacanza rovinata. E’ essenziale che Lei abbia, al rientro, presentato reclamo scritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.) entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza (Quando è arrivata a Bergamo) (se è tornata come ha scritto sotto è ancora in tempo per mandare la lettera di reclamo)                                                       

                                                                                                       01.04.2008                  Dr. Davide Zanon

 

D: Vorrei sapere se c'è una percentuale ben precisa per aumentare il prezzo d'affitto di una attività commerciale, o il locatore può aumentare l'affitto a suo piacimento anche se l'avviso è arrivato 6 mesi prima
della scadenza del contratto e cioè da €370,00 a €500,00?

R: L'aumento dell'affitto deve essere predeterminato nel contratto di affitto stesso ove sono previste le clausole per l'aggiornamento del canone. Solitamente l'aumento è collegato all'aumento del costo della vita.                                                           

                                                                                                       31.03.2008        Avv. Carmine Laurenzano

 

D: mia madre è proprietaria di un terreno in Calabria ma qualcuno se ne è impropriamente accaparrato e dopo 25 anni di cause vinte da mia madre ancora sul terreno ci sono queste persone che non ci fanno entrare nella
nostra proprietà. Ci minacciano continuamente e ne i carabinieri ne il procuratore di Vibo Valencia fanno niente per tutelarci. A chi devo rivolgermi?Come posso fare per far riavere a mia madre l'uso del terreno?Preciso che mia madre paga sul terreno tutte le tasse.

R: Gli unici che possono costringere gli occupanti abusivi a liberare il terreno è un ufficiale giudiziario accompagnato dalle forze dell'ordine sulla base di idoneo titolo.
 

                                                                                                                             Avv. Carmine Laurenzano

 

D: In relazione alla prenotazione alberghiera su www.hotel.com vi illustro di seguito il mio problema.
In data 20 febbraio 2008 ho effettuato la prenotazione di un albergo tramite web all'indirizzo www. Hotel.it,albergo situato a New York arrivo il 20 marzo 2008 e partenza il 23 marzo 2008 per un totale di 3 notti.
Di tale prenotazione non ho mai ricevuto conferma scritta, pertanto il 25 Febbraio 2008 ho effettuato la cancellazione di suddetta prenotazione avendo urgente necessità di organizzare il mio viaggio di lavoro.
L'importo totale della prenotazione ammontava a 682,46 Euro addebitati sulla carta carta di credito American Express di cui sono titolare, che in teoria dovevano essere restituiti interamente.
Scopro in data odierna sul mio estratto conto che da tale cifra sono stati trattenuti Euro 251,20 senza nessuna ragione logica e soprattutto contro ogni logica di mercato. Ho parlato con il servizio clienti di hotel.it, ovviamente risponde un call center con funzionari inesperti e che parlano malamente la lingua
italiana, che si appellano a clausole insensate e di dubbia leggibilità, che asseriscono che la cifra da loro trattenuta non mi sarà più restituita. Mi rivolgo a voi per avere un consiglio su come procedere per ottenere la
restituzione della cifra ingiustificatamente trattenuta da questo bel servizio.

R: E' necessario inviare una raccomandata a r/r al fine di chiedere la restituzione della somma trattenuta.
Molto probabilmente la stessa non è state restituita in base ad una clausola penale di recesso. E' necessario pertanto rivolgere la domanda al titolare del sito, responsabile della transazione, e comunque, verificare le condizioni generali di contratto che dovrebbero apparire ed essere confermate prima di ogni transazione. il foro competente, ai fini di una eventuale causa, rimane quello del domicilio del consumatore.                                                                                    

                                                                                                                             Avv. Carmine Laurenzano

 

 D: Nel nostro quartiere abbiamo raccolto delle firme per far chiudere un magazzino abusivo dove degli extracomunitari contro qualunque forma di legalità disturbano con musica ad alto volume, fumano, si prostituiscono..insomma a chi ci dobbiamo rivolgere per cercare di difendere i nostri diritti visto che nessuno ancora interviene?

R: alla Procura della Repubblica anche attraverso gli ordinari posti delle forze dell'ordine (comando locale dei Carabinieri, Polizia, ecc)
                                                                                                                            
Avv. Carmine Laurenzano

 
 

 D: Vorrei segnalare un sito on line che propone vacanze www.todomondo.it due settimane fa ho prenotato una vacanza a Sharm scegliendo data e tra le varie proposte la città di partenza e soprattutto l'albergo, il giorno stesso ho ricevuto una mail di conferma e contemporaneamente tutti i documenti utili per il viaggio.
Una settimana dopo, per la precisione questo mercoledì, ho ricevuto una mail che mi informava che la struttura alberghiera aveva commesso un errore nella prenotazione e che quindi non c'era più la conferma dell'albergo, pertanto mi veniva comunicato il nome del nuovo albergo con la richiesta di leggere sul sito la descrizione di questa struttura. Dopo circa dieci minuti ricevo una mail con i documenti di viaggio identici ai precedenti ma con una nota che rettificava il nome dell'albergo. Purtroppo sul sito di todomondo questa struttura non compariva, ho scritto immediatamente per lamentarmi e per dire che non ero d'accordo sulla struttura proposta che tra l'altro non compariva nemmeno sul loro sito, ho aspettato invano tutto il giorno una risposta. L'indomani provo e riprovo a telefonare al numero di call center che risulta sempre occupato, rinvio dei messaggi sempre senza risposta. Finalmente oggi un'operatrice chiama proponendoci un altro albergo che dopo una rapida ricerca su internet si rivela ancora peggio del precedente per fortuna veniamo richiamati al telefono e rifiutiamo, infine nel primo pomeriggio ci viene proposto un albergo che sembra soddisfare le nostre esigenze e manifestiamo il nostro accordo. Fino a stasera alle ore 19 pensiamo che il problema è stato bene o male risolto quando invece riceviamo la telefonata che ci comunica che anche in quest'ultimo albergo non c'è posto, alla domanda del perché proporlo se non sicuri della disponibilità la giovane al telefono non sa cosa rispondere. La nostra vacanza comincia domenica, per evitare di ritrovarci in una storia infinita per riavere due mila euro, partiremo e sapremo, conoscendo anche gli altri malcapitati che come noi si sono fidati dell'acquisto on line sul sito todomondo, se la loro storia è simile alla nostra e se si tratta di una strategia per vendere anche quello che non si ha e magari anzi sicuramente risparmiare. I due alberghi quello da noi scelto e quello proposto sono catalogati 5 stelle. (?)
Per informazione comunico che ho spesso prenotato viaggi on line sui siti Borsaviaggi e Cisalpina e non ho mai avuto problemi, la mia fiducia nell'acquisto di viaggi on line era ormai totale perché le esperienze precedenti erano sempre state tutte positive, tra l'altro vivo all'estero e acquistare on line per partire dall'Italia mi è sempre stato estremamente comodo.

R: Secondo la normativa vigente il Consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, in presenza di una modifica significativa di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'Organizzatore (La sistemazione alberghiera è una di queste) dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal Consumatore.
Il Consumatore ha alternativamente diritto:

1. ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
2. alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il Consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica.
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'Organizzatore si intende accettata.
                                                                                                                                      
Dr. Davide Zanon

 
 

 D: Sono proprietario di un salone parrucchiere , ho messo una tenda da sole sotto al portico con regolare permesso rilasciato dall'ufficio tecnico comunale , ma adesso non vogliono che la tiri giù perché il sindaco dice che rovino l'estetica della piazza in quanto c'e' solo la mia . Vi metto a conoscenza che non sporge sul luogo pubblico e ho rispettato tutto ciò volesse l'ufficio tecnico comunale.  Mi chiedevo il portico e' di proprietà condominiale ma che potere ha il sindaco per far tutto ciò?     

R: Le tende da sole - quando sono aperte, e perciò a scelta del proprietario dell’edificio sul quale sono infisse - determinano in qualche misura una fruizione privata dello spazioso pubblico sottostante ed un impedimento della sua fruizione pubblica, pertanto la affissione delle stesse necessita di autorizzazione pubblica, che soggiace al regolamento edilizio del comune nel quale l’esercizio commerciale in oggetto ha sede. Inoltre, nel caso in cui la tenda da sole medesima rechi la pubblicità dell’esercizio commerciale va applicato anche l’art. 23, comma 4, del Codice della strada a mente del quale: “La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei comuni […]”.
Chiaramente le tende da sole non devono pregiudicare l’armonia architettonica ed estetica del fabbricato condominiale né costituire una fonte di pericolo agevolando l’intrusione nell’immobile da parte di estranei. Passando al caso che ne occupa, poiché il titolare dell’esercizio commerciale ha già ottenuto regolare autorizzazione all’apposizione e, quindi, alla apertura della tenda da sole (a meno che la stessa autorizzazione non contenga delle indicazioni precise circa le modalità di utilizzo), il Comune (e per esso il Sindaco) per obbligarlo a non usufruire della tenda ridetta non potrà far altro che provvedere, in autotutela, alla revoca dell’autorizzazione de qua. Ovviamente questo ultimo provvedimento dovrà essere adeguatamente motivato e, nel caso in cui risulti illegittimo, potrà essere oggetto di impugnazione dinanzi all’Autorità giudiziaria competente. Alla luce di quanto suddetto, il titolare dell’esercizio commerciale in oggetto, se non ha ricevuto nessun provvedimento di revoca della precedente autorizzazione, potrà liberamente continuare a tenere aperta la sua tenda da sole.
                                                                                                                               
Avv. Manuela de Nichilo

 

D: Anch'io sono fra i tanti che si sono lasciati "abbindolare" da una promoter Euroclub ed ho firmato la cedola. Giunto a casa mi sono reso conto della fregatura (alla mia domanda la ragazza mi aveva risposto che non avevo alcun obbligo d'acquisto) e lo stesso giorno ho inviato una lettera raccomandata a.r. nella quale chiedevo che venisse rescissa la mia adesione all'Euroclub MondoLibri S. p. A. Nel frattempo mi è stato inviato un libro non richiesto, il postino l'ha lasciato sul pianerottolo e NON HO FIRMATO NULLA perchè ero assente, il
libro ora è in mio possesso. Dopo molto tempo mi è arrivata la conferma della cancellazione del contratto con scuse poco credibili. Ora mi obbligano a pagare il libro (17,52 euro) entro il 07/04 gravato di euro 4,00 per copertura spese invio lettera e se non pagherò entro i termini consegneranno l'insoluto ai loro Legali (con conseguente aggravio di spese). Spese che aumenteranno ulteriormente se si renderà necessario adire l'Autorità Giudiziaria. Che fare?

R: Il consumatore ha correttamente esercitato il diritto di recesso (e non la "rescissione"), così come contrattualmente stabilito, inviando, entro 10 gg dalla sottoscrizione della cedola di adesione ad Euroclub, una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale possibilità è prevista anche dall'art. 64 del D.Lvo. 206/2005 (c.d. Codice
del Consumo). Con la ricezione da parte del professionista della suddetta comunicazione le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale. Nel caso in cui al consumatore sia stato comunque recapitato un bene non richiesto si applica l'art. 57 del suddetto codice che dispone: "È vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.

Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta". Per le ragioni che si son venute illustrando il consumatore non deve pagare alcunché alla Euroclub, in quanto non ha mai richiesto la fornitura de qua,avendo sciolto il contratto nella medesima data in cui ha sottoscritto la proposta di adesione: deve, però, restituire il bene (qualora non l'avesse già fatto) e gli consigliamo di conservare la conferma del recesso inviata dalla società. Qualora la Euroclub dovesse persistere nell'atteggiamento illegittimo finora tenuto, il consumatore potrà, anche tramite l'Associazione, procedere ad
adire tutte le competenti autorità, anche giudiziarie, al fine delle opportune misure inibitorie e sanzionatorie (previste dall'art. 62 del D.lvo 206/2005).
Può tranquillamente considerare come mai ricevuti gli avvisi di mora della Euroclub.

Avv. Manuela de Nichilo

 
D: Ho fatto montare sulla mia roulotte un'antenna parabolica. Il preventivo era di ? 2200,00 poi al ritiro mi sono trovata il conto di € 2.500,00 senza neppure una telefonata per avvertirmi. Dopo una settimana ho portato la roulotte sul lago e ho notato che non funzionava e in più mi sono trovata danni in un mobile. Adesso come mi devo comportare? Se dovessero chiedermi altri soldi come mi devo comportare?

R: In merito al prezzo pattuito la ditta avrebbe dovuto fornire motivazioni circa la differenza di prezzo e concordare, comunque, il montaggio. Per il malfunzionamento dell'antenna è la ditta stessa che deve procedere alla manutenzione se il difetto si è verificato nei due anni dall'acquisto e dal montaggio senza oneri aggiuntivi. Per i danni ulteriori bisognerà raccogliere documentazione fotografica e procedere ad una richiesta di risarcimento danni.

Avv. Carmine Laurenzano

 
D: Sono un regista scenografo, non conosciuto, uno dei tanti in Italia. Ho appreso dalla tv, oggi, che l'ultimo film in uscita del regista Sergio Rubini porta come titolo "Colpo d'Occhio", lo stesso di uno spot che avevo girato l'anno scorso e che ho inserito nel circuito online di YouTube il 23 gennaio 2008:  (http://it.youtube.com/watch?v=9B5QnUD6H48) Anche se il contenuto del mio spot è diverso da quello del film di Rubini, come posso fare per farmi riconoscere i diritti?

R: Deve avviare una causa per il riconoscimento della primogenitura del nome, ed inoltre deve dimostrare il danno subito dall'eventuale plagio. La cosa appare alquanto improbabile da seguire. Sconsigliamo azioni

CODICI

 
D: Una persona che fotografa, approfittando della distrazione, un incaricato di pubblico servizio nello svolgimento della sua attività, costituisce violazione? Se sì in quale reato incorre e quale sanzione è prevista?

R: Sommariamente potrebbe trattarsi di violazione del diritto all'immagine e di tutela di dati personali. Tuttavia bisogna vedere le circostanze del caso concreto:
- di chi fotografa
- perchè fotografa
- l'incaricato di pubblico servizio cosa stava facendo

Avv. Carmine Laurenzano

 
D: Chiedo un consiglio , per un sinistro accaduto tre anni fà ad un bimbo di soli 4 anni in una scuola materna. Il bimbo mentre giocava in una giostrina subì una lussazione all'anca destra .
Dolori allucinanti ingessatura e staffa di "THOMAS". Per un'anno il bambino non ha potuto correre , saltare e tanto meno camminare come gli altri bambini. Io ho dovuto lasciare il lavoro per poterlo accudire , e calmarlo durante la sue crisi di nervosismo dovuto a tutto ciò.
Perchè nessuno non si e preso la responsabilità nonostante lo affidai a persone adulte ed in una struttura idonea ? Perche l'assicurazione di questa scuola è come se non esistesse?

R: La scuola deve essere provvista di assicurazione. Comunque, anche nella denegata ipotesi che questa non vi sia (cosa tra l'altro che comporterebbe la violazione di regolamenti ministeriali e conseguente responsabilità dell'istituto) è la scuola stessa e la regione che possono essere chiamate a rispondere di tutti i danni collegati al sinistro.

Avv. Carmine Laurenzano

 

D: CIRCA 6 GIORNI FA' MI SONO RIVOLTO AD UNA FINANZIARIA CHIAMATA " PROMETEO",LA FINANZIARIA IN QUESTIONE,LEGGENDO SUL SITO INTERNET,PROPONE AI CONSUMATORI ,PRESTITI E FINANZIAMENTI A PROTESTATI, CATTIVI PAGATORI E ISCRITTI AL CRIF. IO PERSONALMENTE AVEVO URGENZA DI AVERE UN PRESTITO,RIVOLGENDOMI ALLA FINANZIARIA SOPRA DESCRITTA,MI AVEVANO ASSICURATO TALE PRESTITO

DOPO L'INVIO E LORO RICHIESTE DI TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI,COMPRESA LA BUSTA PAGA. OGGI MI VEDO NEGATO IL PRESTITO,SENZA AVERE NESSUNA GIUSTIFICAZIONE NE INFORMAZIONI SUL PERCHE' DEL PRESTITO NEGATO. ORA VI CHIEDO E' GIUSTO CHE QUASI TUTTE LE FINANANZIARIE ESISTENTI SUL MERCATO GARANTISCONO TALI PRESTITI E POI VENGONO RESPINTI REGOLARMENTE ?

IO PENSO CHE L'ARGOMENTO E' MOLTO DELICATO E CHE NOI UTENTI SIAMO TRUFFATI REGOLARMENTE DALLE LORO PROMESSE E GARANZIE. IO SONO DISPOSTO ANCHE A DENUNCIARE TALI FINANZIARIE,MI POTETE DIRE COSA E COME DEBBO FARE ? E VOI COME POTETE INTERVENIRE PER DIFENDERCI? PENSO CHE ADESSO E' 

IL MOMENTO DI FARLI SMETTERE UNA VOLTA PER SEMPRE,SFRUTTANDO SIA I CONSUMATORI CHE INTERNET CHE I MEZZI TELEVISIVI PER FARSI FARE FALSA PUBBLICITA AI NOSTRI DANNI?

R: Dalla pubblicità su internet di Prometeo, in effetti, non è chiaramente evidenziata la differenza tra crediti concedibili a soggetti che hanno avuto problemi economici (protestati, cattivi pagatori, ecc) in quanto, ad una prima lettura, si evince che “Prometeo concede prestiti fino a 30.000 € anche per protestati e cattivi pagatori”. In realtà, però, un volta entrati nel sito www.prometeo.net, ad una lettura un po’ più accurata, si possono comprendere le diverse tipologie di prestiti concedibili: il prestito personale e la cessione del quinto. Il prestito personale, si legge, “possono ottenerlo tutti i lavoratori: dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi, ma anche pensionati, liberi professionisti e artigiani, purché abbiano delle entrate che permettano di far fronte alla rata mensile, scelta comodamente dal cliente stesso”. “Tutto quello di cui hai bisogno per richiedere tale finanziamento è dimostrare il tuo reddito (con busta paga, cedolino pensione, mod unico), un documento d’identità ed il tesserino del codice fiscale”. Vi è poi la possibilità di ottenere la cessione del quinto che è un finanziamento senza vincolo di destinazione, indirizzato ai dipendenti di aziende private, pubbliche e statali che possono farne richiesta senza dover motivare lo scopo del finanziamento. E’ un finanziamento a tasso fisso con rate costanti ed il rimborso avviene automaticamente con trattenute sulla busta paga, non superiori ad un quinto dello stipendio mensile. Proprio in relazione a questa tipologia di prestito speciale, sul sito si legge che occorre avere un reddito dimostrabile (con la busta paga, la pensione o il modello Unico) ed è preferibile non aver avuto disguidi nei pagamenti di prestiti o protesti recenti (in questi casi si può comunque richiedere una Cessione del Quinto dello Stipendio se dipendenti o pensionati)”. Da tutto ciò si evince che i soggetti che hanno già avuto problemi finanziari possono chiedere solo la cessione del quinto. Il messaggio, sebbene prospetti enfaticamente una generalizzata immediatezza del prestito a qualunque categoria di soggetti (presenta cioè un contenuto molto assertivo che non appare temperato, relativizzato o circoscritto in alcun modo), non è idoneo ad indurre in errore i consumatori sulle caratteristiche del finanziamento pubblicizzato, pregiudicandone il comportamento economico, poiché non vincola il consumatore nelle sue scelte economiche. Occorre vedere, invece, se, come scritto sul sito, il servizio Prometeo è completamente gratuito: ovvero se effettivamente la società, come dice, non impone alcun prezzo di istruttoria, soprattutto a coloro ai quali, poi, nega il prestito.

Diverso, invece, appare il discorso relativo al rifiuto di fornire le motivazioni del negato credito, Infatti, nel foglio informativo che la Prometeo distribuisce ai clienti è espressamente previsto, tra le condizioni economiche della mediazione e clausole contrattuali che regolano la mediazione medesima, al punto 9 (norma, tra l’altro, riportata pedissequamente nel contratto di mandato), che il cliente chiede alla Gruppo Prometeo S.p.A. di prendere, ove possibile, visione delle proprie referenze creditizie al fine di avere conoscenza dei criteri utilizzati dall’istituto erogatore in merito alla valutazione della propria richiesta.

Di talché, per correttezza e trasparenza nei rapporto contrattuali, il cliente ha diritto di sapere in base a quale motivo gli è stato negato il prestito. Un’ultima precisazione merita il richiamato contratto di mediazione che è pieno di clausole vessatorie, che possono essere oggetto di azione inibitoria.

 

Avv. Manuela de Nichilo

 

D: Come posso difendermi da un avvocato che mi ha fatto causa perchè secondo lui non ho ritirato una raccomandata dove mi si chiedeva di tagliare una siepe dal confine dal terreno al confine con un suo cliente. Preciso che vivo da trent'anni a Milano, dove ho famiglia e lavoro. Tutta la corrispondenza mi è stata sempre inviata a Milano. Questa raccomandata invece non si capisce a quale indirizzo sia stata inviata e se è stata inviata alla posta di Milano non è mai transitata. Dalle ricerche fatta alla posta de paese dei miei genitori non risulta niente. Ho il sospetto che nelle intenzioni dell'avvocato quella raccomandata non doveva essere ritirata da nessuno. Sulla citazione per l'udienza d'avanti al giudice ha riportato una data, mentre sulla lettera raccomandata c'è un altra data senza il numero della raccomandata,senza
l'avviso di ritirare la raccomandata lasciata ai genitori o a qualche altra persona. Appena ho ricevuto la citazione dal tribunale ho tagliato la siepe poichè è un operazione che ho sempre fatto tutti gli anni al momento opportuno in autunno. Come posso difendermi da questo avvocato che ha più volte affermato che mi deve distruggere, e ridurre in miseria. Questa è la quinta causa che s'inventa.

R: La raccomandata per avere valore sulla ricezione, deve essere inviata all'indirizzo di residenza che risulta dai registri pubblici.
Il fatto che la raccomandata non è stata inviata a questo indirizzo può essere eccepito in sede di comparsa di costituzione e risposta e in sede di udienza. Tra l'altro, visto che la siepe è stata già tagliata, la causa diventa inutile e quindi il giudice potrà chiudere il contenzioso dichiarando il venir meno della causa pendenti. Per le vessatorietà asserite, si consiglia, oltre che presentare una domanda  di risarcimento per temerarietà di causa in seno allo stesso contenzioso, di presentare una querela alla competenti autorità giudiziarie ed eventualmente anche una segnalazione al consiglio dell'ordine dove risulta iscritto l'avvocato in questione.
 

Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Può essere tolto il quinto dello stipendio senza preavviso e sapere la motivazione solo dopo che si vede la mancanza nel suddetto?

R: Bisogna verificare se siano stati notificati gli atti del procedimento esecutivo. A tal fine ci si può rivolgere alla casa comunale di residenza. Le notifiche sono regolari se effettuate a norma di legge presso l'ultimo indirizzo risultante dai registri pubblici
 

Avv. Carmine Laurenzano

 

D: nel 1986 ho avuto un fallimento nella provincia di Lecce, quindi tutto depositato al tribunale di provincia, da all'ora la pratica non si sà bene il perchè, non è ancora stata chiusa, nonostante che:
il primo giudice che aveva in mano la pratica ed aveva percepito un importo da versare al tribunale, non risulta nessun versamento;il suddetto giudice poi è stato arrestato per droga e la pratica non si
trovava piu', poi è stata trovata chissà dove era finita! Esisteva un immobile che è stato venduto l'anno scorso dal tribunale, ma ancora ad oggi (e sono passati 22 anni) il fallimento non risulta chiuso. esiste una
giustizia oppure una persona normale, che non ha miliardi da spendere in avvocati, non può più esistere dopo un fallimento. Ci deve pur essere una giustizia VERA . A chi ci possiamo rivolgere?

R: Si tratta da una parte di un caso di irragionevole durata dei procedimenti giudiziali. a tal fine si potrà esperire presso la corte d'appello competente un ricorso ex legge pinto al fine del riconoscimento di un indennizzo. Nei confronti del giudice, quindi, si potrà presentare un esposto alla Procura della Repubblica e azionare lo strumento della citazione in giudizio dello stato per responsabilità da dolo o colpa grave del giudice ai fini del risarcimento del danno. Comunque, per azionare i cennati strumenti, deve avere l'assistenza di un legale.

 

Avv. Carmine Laurenzano

 
 

D: Il giorno 31/3/2007 mia mamma compila un assegno con cifra superiore ai 12.500 euro(circa 20.000 euro),ma aimè non scrive purtroppo la clausola di non trasferibilità sull'assegno. Lo stesso viene accettato dalla mia Banca(Banco Posta-Torre del Greco) ma dopo circa 10 giorni mia mamma viene contattata dalla sua banca(Banco di Napoli) che le dice di ritirare l'assegno subito in quanto incompleto(mancava appunto la non trasferibilità).Io mi attivo presso il Banco Posta affinchè l'assegno venga ritirato(stornato) ma purtroppo è arrivata una multa dall'ufficio delle entrate di Napoli,di circa 450 euro. A parte la poca disponibilità e professionalità dei vari direttori(mattina e pomeriggio)del banco posta ,e considerato che mia mamma ha dovuto pagare la multa(450euro),ho la possibilità di essere risarcito dal banco posta?

Ho già scritto alle poste che mi hanno risposto dandomi un semplice numero verde a cui ho chiamato ma non mi hanno risolto il problema.

R: Dalla lettura del quesito sottoposto alla nostra attenzione sembra che la Poste Italiana S.p.a. abbia agito correttamente.
In realtà alla sig.ra che ha emesso l’assegno di importo superiore ai 12.500,00 € senza l’apposizione della clausola non trasferibile, in spregio del disposto dell’art. 1, comma 2, della legge 05.07.1991 n. 197 (legge di conversione del D.L. 03.05.1991 n. 143) ai sensi del quale: “i vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. […]”, è stata comminata la sanzione prevista dalla medesima legge, ovvero: “Fatta salva l’efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all’articolo 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito” (art. 5 legge cit.) La carenza della clausola di non trasferibilità, fermo restando l’efficacia dei titoli, concretizza illecito amministrativo e comporta l’insorgenza di responsabilità per il traente e per il beneficiario del titolo. Non si vede per quale motivo, dopo ben 10 giorni dalla presentazione del titolo, la Poste Italiane S.p.a. avrebbe dovuto provvedere alla restituzione del medesimo. L’invocato storno da parte del beneficiario dell’assegno che, comunque, aveva presentato il titolo per l’incasso, sarebbe stato, forse, possibile allorché l’assegno in questione fosse risultato privo di provvista, situazione che non sembra essersi verificata nel caso di specie. Pare opportuno, inoltre, specificare che il solo traente può neutralizzare il pagamento del titolo prima che questo sia presentato all'incasso dal prenditore, ma neanche tale circostanza sembra essersi realizzata nel caso de quo. Ancora va detto che spesso le Banche adottano programmi informatici di ausilio alla valutazione delle operazioni sospette, proprio ai fini della normativa antiriciclaggio, e tali programmi funzionano in automatico in base ai parametri prefissati forniti dall’UIC, di talché scarsa responsabilità può essere attribuita alla banca nella segnalazione di un’operazione di tal guisa, che avviene in automatico. Alla luce delle superiori considerazioni non sembra ravvisabile alcuna illegittimità nell’operato della Poste Italiane S.p.a. A questo punto occorrerebbe verificare se la notifica dell’accertamento è avvenuta nei termini di 90 giorni dall’accertamento (art. 14, comma 2, della legge 24.11.1981 n. 689), unico motivo di opposizione. Giova precisare che per opporsi alle sanzioni amministrative irrogate dal MEF in materia antiriciclaggio la competenza spetta al Tribunale, ai sensi dell’art. 22 bis, lett. g) della legge 689/81. Il ricorso al tribunale è ammesso nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sanzione.
Infine, pare opportuno evidenziare le novità di rilievo in materia di antiriciclaggio che entreranno in vigore dal 30 aprile 2008 (art. 69 D.Lvo 231/07), con particolare riferimento agli assegni sia bancari che circolari (art. 49 del D.Lvo cit.).
Ai sensi dei commi 5, e 7 dell’art. 49 “Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiano e la clausola di non trasferibilità[…]”. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità”.
Nome o ragione sociale del beneficiario e clausola di non trasferibilità, dunque, dovranno con la vigenza delle nuove norme essere inseriti su tutti gli assegni di importo pari o superiore a 5.000 euro, pena per l’emittente, beneficiario, giranti/giratari e portatore finale il rischio di incorrere la sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40% dell’importo del titolo. Oltre a quanto sopra, i commi 4 e 10 dell’art. l’art. 49, hanno sancito, che, di norma i nuovi carnet di assegni bancari e postali siano rilasciati dalle banche o da Poste Italiane Spa muniti di clausola di non trasferibilità su ogni singolo modulo. Resta peraltro ammessa per il cliente la possibilità di richiedere per iscritto il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera (cioè senza la clausola di non trasferibilità in modo che il titolo possa essere girato anche successivamente alla prima emissione) ma in questi casi per scoraggiare il ricorso ad assegni liberi è stata introdotta, a titolo di imposta di bollo, la somma di euro 1,50 per ogni assegno libero rilasciato.
Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari potranno avvenire in forma libera solo se detti strumenti sono emessi per importi inferiori ai 5.000 euro.
Gli assegni bancari emessi per importi superiori ai 5.000 Euro dovranno recare la clausola di intrasferibilità apposta dal traente del titolo, ma il beneficiario è tenuto a verificare l’assolvimento di tale obbligo. La carenza che tale clausola e la relativa utilizzazione da parte del beneficiario, fermo restando l’efficacia dei titoli, concretizzano illeciti amministrativi e l’insorgenza di responsabilità per entrambi. Altro aspetto di interesse, in merito alla comunicazione delle infrazioni che riguardino gli assegni bancari, assegni circolari ed i libretti al portatore o titoli similari, riguardano i soggetti tenuti ad effettuarla.
Sul tema l’art. 51, comma 2, del decreto (similmente a quanto anteriormente alla riforma prevedeva l’art. 7, comma 1°, del d.lgs 56/04) dispone che tale comunicazione “deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l’estinzione salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall’altro soggetto obbligato”.
L’inosservanza dei divieti di cui agli articoli 49, 50 e 51 del decreto legislativo suddetto comporta, per il reo, sanzioni amministrative pecuniarie. Le stesse, fino ad oggi previste in parte dalla 1egge 197/91 ed in parte nel d.lgs n. 56/04 vengono riordinate in un unico articolo, cioè il 58 del decreto legislativo in oggetto. Non cambiano, peraltro, le disposizioni sanzionatorie sui trasferimenti ultrasoglia o sugli assegni non conformi alle disposizioni dell’art. 49, le quali continuano à prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40 % dell’importo trasferito in contanti o contemplato dall’assegno privo dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiano e della clausola di intrasferibilità.
Alla contestazione della violazione provvedono, si legge nell’art. 60, comma 1°, le specifiche autorità di vigilanza, che provvedono alla contestazione della violazione ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689.
                                                                                                                               
Avv. Manuela de Nichilo

 

D: Avevo notato che le mie ricariche del cellulare, avevano una durata sempre più breve.  Allora, dal sito Tim, ho consultato il mio traffico, ed ho scoperto che da un numero a me sconosciuto, mi venivano inviati strani messaggi con pagamento a mio carico di tre Euro per ogni messaggio. Sono riuscito a risalire al numero in oggetto: 4828204. Ho chiamato il 119 e mi hanno riferito che non sono tenuti a dirmi chi c'è dietro questo numero e che mi ha rubato denaro con la loro collaborazione.  Vi chiedo se è possibile fare una azione collettiva per difendersi da queste illecite attività.

R: Attraverso il 191 si può richiedere la sospensione di questo, che a quanto sembra è un abbonamento. Si deve chiedere anche come e quando risulta richiesto. Se la cifra di addebito è elevata può valere la pena richiedere il riaccredito e a risposta negativa chiedere una conciliazione.
                                                                                                                                                                                    Salvatore Salerno

 

D: Tempo fa mi è stato notificato un verbale fuori dal tempo massimo di notifica , 150 giorni, prontamente
ricorro al prefetto di Grosseto e dopo parecchio tempo mi condanna al pagamento ovviamente maggiorato del verbale. Ma questo non è più valido, perchè vengo condannato ugualmente, c'è qualcosa che non va.

Che devo fare?

R: Ovviamente il rigetto è illegittimo perché il verbale notifica in ritardo è inefficace se prontamente impugnato come lei ha fatto.
Deve impugnare al GIUDICE DI PACE di Grosseto il provvedimento del Prefetto e chiedere l'annullamento e la liquidazione delle spese.


Tiziana Flenghi

 

D: In una assemblea di condominio, la maggioranza ha "deciso" di apportare migliorie al coperto (tetto) dell'immobile, nonchè tinteggiatura della facciata, con quota pro-capite per condomino da versare che si aggira intorno ai 12.000 euro. Poichè ho attualmente una posizione debitoria nei confronti della banca dove ho un mutuo in essere, al momento non sono purtroppo in grado di disporre della cifra che occorre per i lavori stabiliti dalla maggioranza del condominio, e pur non avendo la liquidità necessaria mi si impone di versare la mia quota di 12.000 euro malgrado io fossi stata sempre contraria allo svolgimento di questi lavori (per ovvi motivi...) durante le riunioni di condominio antecedenti alla decisione finale.
Inoltre non sono stati interpellati dagli altri condomini i miei due fratelli, che sono proprietari del garage per 1/3 ciascuno. Sono davvero obbligata a pagare anche se non dispongo al momento del denaro necessario? Possono costringermi a questo pur essendo contraria ai lavori attualmente impossibilitata a versare la mia quota?  E se non ho il denaro come posso pagare? Non posso certo chiedere un altro mutuo per pagare il tetto!

R: 1) Ai sensi dell'art. 1136 c.c., penultimo comma, l'assemblea non può deliberare se non è verificato che tutti i condomini sono stati invitati all'assemblea: nel caso di specie la sig.ra riferisce che i suoi due fratelli non sono stati interpellati, ma non si comprende se essi siano stati assenti all'assemblea o non siano stati affatto avvisati della convocazione; in questo ultimo caso, la delibera sarebbe viziata e pertanto annullabile entro 30 gg. dalla comunicazione agli assenti delle decisioni ivi adottate.
2) Trattandosi di spese per la conservazione dell'edificio (rifacimento lastrico solare e facciate), si applica la disciplina dell'art. 1123 che espressamente dispone: "Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità".
Occorre dunque vedere se il lastrico solare a cui si riferisce svolga effettivamente la funzione di copertura del suo garage, altresì va valutata in quale misura sono state fatte le ripartizioni da parte dell'amministratore, infine, non si comprende esattamente se è proprietaria esclusivamente del garage per 1/3 (insieme con i fratelli) o anche di altro immobile all'interno del medesimo stabile.
Qualora l'assemblea fosse stata regolarmente convocata, e le ripartizioni fossero state eseguite in maniera corretta da parte dell'amministratore, è tenuta a versare la sua quota, potrà altresì chiedere al condominio la rateizzazione della stessa, considerando che l'obbligazione tra i condomini è solidale (a meno che non sia stata deliberata in maniera espressa la rinunzia a tale vincolo) e che gli stessi sono tenuti ad anticipare l'intero importo alla ditta appaltatrice dei lavori.

Avv. Manuela de Nichilo

 

D: Ho spedito il 3 ed il 5 di gennaio due pacchi con la formula pacco celere ordinario 3.
Questi due pacchi non sono mai arrivati a destinazione. Inoltre, ho aperto ben due pratiche di svincolo chiamando il numero verde 803160 ma nulla è successo anzi mi hanno rispedito al mittente i due pacchi.
Ho compilato immediatamente due lettere di reclamo presso le poste di Pavia, ma a tutt'oggi nulla è cambiato.
Non so dove sono i miei due pacchi, non so per quale motivo non li ho ricevuti, non so quando arriveranno al mittente. Ogni giorno sto telefonando al servizio 803160 che mai mi hanno dato una risposta ed un aiuto, anzi non fanno che rispondere che non sanno nulla.
La rintracciabilità dei miei pacchi, secondo loro, si ferma al 14 e al 16 di gennaio.
Adesso cosa devo fare? Voglio sapere posso richiedere i danni per questo disservizio, e se si a chi?

R: Secondo quanto previsto dalla Carta della Qualità di Poste Italiane, il Pacco Celere Ordinario 3 dovrebbe (sic!) arrivare a destinazione in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) oltre quello di spedizione, a condizione che venga accettato presso l’ufficio postale entro le ore 12, (le 17 negli uffici che sono aperti anche il pomeriggio). Superato il 4° giorno lavorativo successivo alla spedizione è possibile inoltrare reclamo presso l’ufficio postale competente, per ottenere il rimborso.
Poiché la signora riferisce di aver già effettuato reclamo nei modi e nei tempi previsti dalla Carta della Qualità, la stessa, in caso di mancata o inadeguata risposta entro 40 giorni, potrà senz’altro inoltrare presso l’Ufficio Postale domanda di conciliazione, indicando l’associazione dei consumatori dalla quale intende farsi rappresentare, al fine di definire bonariamente la questione, oppure, se preferisce, potrà rivolgersi direttamente all’associazione dei consumatori per attivare la procedura conciliativa, che è gratuita. Tuttavia, si precisa che, al momento, la Carta della Qualità delle Poste prevede per questo tipo di disservizi un rimborso così articolato:
- in caso di ritardo nel recapito oltre il 4° giorno lavorativo o di restituzione al mittente = costo della spedizione al netto degli oneri accessori
- in caso di ritardo eccedente il 18° giorno lavorativo successivo alla spedizione, perdita o danneggiamento del pacco = costo della spedizione al netto degli oneri accessori + € 25,82
Nel caso di specie il disservizio subito dall’utente appare ancora più grave se si pensa che, trattandosi di un prodotto “tracciato”, lo stato della spedizione può essere facilmente monitorato. Appare dunque inaccettabile la risposta evasiva che è stata fornita da parte degli operatori del call center di Poste Italiane. Pertanto, nel caso in cui la signora volesse richiedere anche il risarcimento del maggior danno subito - richiesta che, in base alla ricostruzione dei fatti apparirebbe legittima e fondata – il rimedio obbligato sarà costituito dall’azione legale nei confronti delle Poste Italiane.

Avv. Tiziana Marino

 

D: Mia sorella, affetta da idrocefalo congenito,nel mese di giugno 2007 è caduta in casa subendo un trauma cranico con ematoma. Ricoverata in Ospedale,è stata effettuata la rimozione mediante un intervento. Dopo la degenza post-operatoria,in tutto 50 gg. circa è stata ricoverata per circa 7 settimane in un centro riabilitativo. Successivamente,tramite i servizi sociali è stata sistemata presso un R.A.F. Sistemazione risultata inadeguata da subito,infatti dopo circa 10 gg. hanno cominciato a manifestarsi piaghe da decubito in sede sacrale e trocanterica. Noi abbiamo chiesto spiegazioni in merito;ci hanno risposto che era dovuto al rifiuto di alimentarsi per via orale. A questa versione abbiamo creduto relativamente,perchè secondo noi,non si adoperavano più di tanto a darle da mangiare. Poi c'è l'igiene. Se un soggetto come mia sorella che era immobile a letto non parlava,e non chiedeva mai nulla, gli operatori non si preoccupavano minimamente di cambiarla al momento opportuno. Tutto questo per noi (da profani) ha influito all'insorgere delle piaghe nelle zone sopradette. A questo punto noi ci siamo chiesti come mai, dopo i primi 50 gg.di ospedale, e dopo ancora 7 settimane a letto nel centro riabilitativo non sono sorte piaghe, quando invece dopo 10 gg. di permanenza nel centro R.A.F. sono comparse piaghe talmente vistose che non sono più stati in grado di poterle gestire. Hanno ricoverato mia sorella in Ospedale dove è giunta con delle ulcere sacrale e trocanterica di IV° .
Vorrei sapere se esiste una possibilità di denuncia verso la struttura della R.A.F. in cui è stata ospite per un mese e mezzo?

R: Nel 90% dei casi le piaghe da decubito sono indice di negligenza del personale medico. A prescindere dalla patologia e prognosi del paziente, le strutture ospedaliere devono essere dotate di presidi medici antidecubito, quali ad es. materasso, cuscino.
Oltre a questo, salvo che la patologia riscontrata e/o particolari condizioni fisiche del paziente lo impediscano, il paziente allettato
nell'impossibilità di muoversi autonomamente deve essere mosso direttamente dal personale sanitario proprio per prevenire l'insorgenza delle piaghe. Il paziente, o chi per lui, ha quindi diritto a che vengano utilizzati tutti gli strumenti previsti (ogni struttura sanitaria deve essere dotata di un particolare protocollo per la prevenzione delle piaghe) in caso di mancato adozione, oltre a segnalare la vicenda alla direzione sanitaria e alla regione Lazio, competente in materia sanitaria, possono essere attivati gli strumenti giuridici quali la querela per lesioni gravi colpose e un'azione di risarcimento dei danni.

Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Un ragazzo è stato fermato dai Carabinieri con in possesso pochi grammi di  Cannabis . Lo hanno portato in caserma e rilasciato dopo un paio d'ore. Un giornale web ha riportato la notizia inserendo solamente le iniziali mentre  un altro è stato riportato il nome completo.

 E'giusto questo? si può procedere per via legale?

R: La soluzione è diversa a seconda che l'interessato sia o non sia maggiorenne. Nel caso di minore età non vi è dubbio che la pubblicazione delle generalità è vietata. Qualora, invece, si tratti di un maggiorenne la soluzione è più complessa.
Il caso si inquadra nel diritto di cronaca per il cui esercizio legittimo è necessaria la congiunta presenza di tre elementi. In primo luogo occorre che la notizia sia vera. In secondo luogo deve essere rispettato il requisito della continenza formale, il che comporta che il fatto deve essere esposto con modalità obbiettive, serene e misurate. Infine vi deve essere un interesse pubblico alla conoscenza del fatto. Se, ad esempio, l'interessato è un politico, non vi è dubbio che i cittadini abbiamo un interesse a conoscere una simile condotta. A maggior ragione qualora, per avventura, il politico avesse espresso pubblicamente posizioni molto severe sull'uso della droga, visto che, in tale caso, si sarebbe reso incoerente.

Qualora, invece, si tratti di un comune cittadino a mio avviso è più dubbia la presenza di un interesse pubblico. Occorre effettuare un bilanciamento tra l'interesse della collettività alla conoscenza del fatto e i danni che derivano all'interessato dalla divulgazione. Visto che, nel caso di specie, la pubblicazione è stata effettuata su internet, è necessario anche considerare che, tramite un qualsiasi motore di ricerca, inserendo le generalità dell'interessato, chiunque potrebbe conoscere la notizia anche a distanza di molto tempo.

Avv. Fabio Strazzeri

 

D: Sono un utente telefonico di Infostrada e abito a Grugliasco (TO), nel 1980 quando è stata costruita la casa dove abito la centralina della Telecom è stata messa in un locale magazzino di proprietà del costruttore, che dopo alcuni anni vendette ad un privato e che oggi non vive in Italia. Abbiamo già avuto dei problemi con quella centralina, sia a livello telefonico, sia come reperibilità del proprietario del locale magazzino per farci dare l'accesso. E'possibile che Telecom per far spostare quella centralina in proprietà comune al condominio, ci chieda 1.700 euro come inizio lavori? Secondo l'amministratore la linea telefonica non è a norma e Telecom non dovrebbe farci pagare nulla. Telecom afferma che se ci fosse "Innovazione" nel palazzo, non ci costerebbe nulla.

R: La centralina telefonica è destinata a servire tutti i condomini. La sua collocazione naturale è, quindi, in una parte comune e non in una parte di proprietà di un singolo condomino. Se vi sono difetti di funzionamento, se ne deve fare carico la Telecom. In caso contrario, visto che presumibilmente la collocazione anomala è stata effettuata su indicazione del condominio, è inevitabile che lo stesso sostenga le spese dello spostamento.

Avv. Fabio Strazzeri

 

D: In merito alla recente vicenda della studentessa che si fa male tra i banchi di scuola e che ottiene un risarcimento dalla Regione, anche mia figlia di 8 anni mentre giocava nel cortile della scuola durante l'ora di ricreazione, cadeva sbattendo la faccia in terra procurandosi la rottura di un incisivo. La bambina ha dovuto portare per tre mesi una protesi dentaria in quanto anche altri denti sono stati interessati dalla caduta, denti che ormai sono definitivi a che ad oggi ancora necessitano di visite periodiche per verificare se si sono "salvati" o no. La domanda è la seguente: in virtù di specifiche leggi che garantiscono la copertura assicurativa in caso di incidenti avvenuti tra le mura di edifici pubblici, oltre alle spese che dovrò sostenere per la ricostruzione del dente e per i controlli futuri, possono chiedere alla scuola anche un risarcimento per un danno permanente? Se si cosa devo fare per ottenerlo?

R: L'assicurazione dovrebbe coprire qualsiasi danno, temporaneo o permanente. Nel caso in cui, per qualche clausola del contratti assicurativo, il risarcimento fosse limitato solo ad alcune delle voci e non a tutto il danno effettivamente patito, l'utente ha diritto a chiedere all' Istituto scolastico e/o alla Regione (competente in materia scolastica) il risarcimento dei danni che non fossero eventualmente già risarciti con la copertura assicurativa.

Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Ho comprato una  Playstation Portatile e dopo circa un anno e mezzo di vita ha avuto un problema e l' ho portata al centro assistenza Sony PSP di Roma. Con mio stupore mi hanno detto che la SONY non riconosce, per quanto concerne la PSP, la normativa europea che fissa a due anni l' assistenza in garanzia e che quindi dovevo pagare Euro 89.00 per la sostituzione ( perchè non la riparano, bensì la sostituiscono). Si sono anche rifiutati di mettere tra le note della sostituzione, che io avevo presentato lo scontrino fiscale e che chiedevo di annotare la mia protesta/richiesta. Mi hanno detto che non era una cosa che potevano mettere in nota altrimenti a Milano gli avrebbero fatto problemi. Non credo che la SONY si possa arrogare il diritto di scegliere se osservare o meno una legge europea, ma a quanto pare anche su internet svariati forum di discussione, dicono di non acquistarla per questo problema. Vi sarei grato per un vostro consiglio in materia.

R: Come tutti i produttori e  venditori sul territorio nazionale, la Sony non può sottrarsi all'applicazione della garanzia sui vizi dei beni che in Italia, in recepimento della normativa europea è pari a due anni. Se, pertanto, in sede di assistenza viene chiesto il pagamento di un corrispettivo per vizi insiti del bene, l'utente ha diritto di ripetere la somma eventualmente versata.

Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Unicredit Banca ha cartolarizzato il mio mutuo. Mi obbligano a sostenere nuovi costi notarili per rinegoziare il mutuo (deve essere estinto il precedente e rifatto un altro). Mi sembra un modo per aggirare le nuove norme legislative. Cosa posso fare ?

R: La normativa sul decreto Bersani sulla rinegoziazione dei mutui non disciplina differentemente il caso della cartolarizzazione.
la procedura pertanto deve essere senza oneri a carico dell'utente. Tuttavia a quest'ultimo spettano le spese notarili, salvo diverso accordo tra le parti.

Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Tra qualche giorno entrano in vigore all'interno del paese i parcheggi blu a pagamento. Per i residenti senza garage è legittimo chiedere un permesso per sosta in modo tale da parcheggiare sulla via di casa senza dover pagare il ticket per l'intero giorno o per ogni spostamento? Il comune ci ha rilasciato un permesso per parcheggio bianco=sosta a disco orario -da ricercare su altra via occupata anche da altri residenti o da chi non vuole pagare

R: E' possibile impugnare di fronte al tar territorialmente competente gli atti amministrativi con cui sono state istituite le strisce blu. ciò qualora si sia ancora nei termini (60 giorni dalla pubblicazione). Altrimenti non rimane che attivare una via politica con qualche forma di protesta da parte dei residenti.

Avv. Carmine Laurenzano

 

D: dai primi di dicembre chiedo agli incaricati "ecopass" (vigili-020202-comune ecc) come comportarmi per entrare in zona ecopass con la targa prova applicata ad una vettura senza targa (provenienza estera o
nuova da immatricolare) non ho avuto nessuna risposta valida se non quella di passare e fare ricorso ad una eventuale ammenda!

R:  Le targhe prova non pagano ecopass. Non importa che tipo di classe ed euro abbia la macchina che monta la targa prova.

Dr. Davide Zanon

 

D: Se si è stati ingiuriati o diffamati o linciati o denigrati,a causa della religione o fede o stato di vita, si può denunciare chi ha offeso?

R: Si può presentare una querela alla procura della repubblica entro 90 giorni dal fatto.

Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Devo prenotare un viaggio last minutes. Quali diritti e quali garanzie ho rispetto alle prenotazioni “normali”?

R: Essendo last minutes alcune clausole contenute nei contratti di viaggio perdono la loro efficacia, ad esempio il diritto di recesso prima dei 20 giorni precedenti la partenza in caso in cui il prezzo aumenti più del 10%, ma rimangono salve alcune importanti clausole che Le elenco:
Il contratto è concluso, ovvero diventa efficace, quando avrà ricevuto la risposta scritta di accettazione da parte dell’organizzatore (tour operator).
Il saldo solitamente è contestuale alla prenotazione, rimane il fatto che ciò che versate Vi sarà restituito in caso di annullamento del viaggio, per forza maggiore (esaurimento posti), mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, caso fortuito, oppure nel caso in cui vi sia una modifica significativa di uno o più elementi del contratto, configurabili come oggettivamente fondamentali al fine della fruizione del pacchetto turistico (diversa sistemazione alberghiera). Alla restituzione della somma versata c’è l’alternativa ad usufruire di un pacchetto turistico tra quelli proposti dall’organizzatore di importo equivalente, se non disponibile, di importo superiore senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore. Nel caso in cui il viaggio venga annullato per motivi differenti da quelli sopra citati, il rimborso spettante è del DOPPIO della somma versata.
Tutto questo PRIMA DELLA PARTENZA.
Per tutto ciò che succede una volta partiti vi è il termine di 10 giorni lavorativi dal momento del rientro per presentare reclamo scritto all’organizzatore e chiedere il rimborso.

Dr. Davide Zanon

 

D: Una persona può essere denunciata per aver detto qualcosa anche se questo vuol dire mettersi contro il proprio datore di lavoro per difendere il posto in cui sei nato

R: La domanda è troppo lacunosa anche per una risposta generica. Ssi potrebbe trattare di mobbing contro la signora o, diametralmente, di diffamazione contro il datore di lavoro da parte della stessa. Servirebbe qualche dettaglio in più, anche per suggerire lo o gli strumenti di tutela più idonei.

Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Mio padre 78enne, causa caduta accidentale che ha causato emorragia cerebrale con conseguente emiparalisi lato sinistro, è stato 6 settimane in Terapia Intensiva e 2 mesi in lungodegenza geriatrica. Si sono create piaghe da decubito sulla zona sacrale e talloni, nel giro dei successivi 2 mesi dall'uscita dalla T.I..Le condizioni erano sicuramente complesse ma non è mai stato approntato un piano di prevenzione delle piaghe nuove e non è mai stato girato ogni 2/3 ore come da prassi per aiutare il rimarginarsi o evitare il peggiorarsi delle vecchie, ha avuto solo il materasso apposito (che in T.I. non ha evitato il formarsi della piaga sul sacro) e le medicazioni standard. E' peggiorato tantissimo e vista la sua età  non gli hanno mai mandato una logopedista o un fisioterapista per  fare fisioterapia almeno passiva. Dopo innumerevoli "no" a qualsiasi cosa gli chiedessimo di fare, visite esterne, o anche solo girarlo noi, siamo letteralmente scappati in un altro ospedale in attesa che si liberasse un posto in una clinica specializzata. Quando è giunto nella clinica privata, nonostante le sue condizioni generali fossero  rimaste gravi e le piaghe aggravate, hanno iniziato a curargli le piaghe che nel frattempo erano divenute più diffuse, estese e profonde e a distanza di 6 mesi dall'insorgenza, ha iniziato a reagire positivamente alle cure. Perchè devo tollerare che negli ospedali civili mi venga detto che non c'è abbastanza personale per girare un anziano ogni 3 ore, in modo che non abbia queste complicazioni? Posso denunciarli, per non avere mai applicato i protocolli di prevenzione e fatto aggravare le sue condizioni, impedendogli di poter essere messo fuori dal letto, in quanto affetto da profonde piaghe, come invece stavo per riuscire a fare nella clinica, giovando notevolmente alle sue  condizioni cardiorespiratorie, se non fosse che l'ennesima infezione polmonare gli è a distanza di 8 mesi dall'incidente, stata fatale? Ci sono gli estremi per  fare causa?

R: Vi sono i presupposti per un'azione legale diretta sia al risarcimento del danno subito dal genitore, in conseguenza della mancata applicazione dei protocolli di prevenzione delle piaghe da decubito, sia per il risarcimento del danno esistenziale subito dai familiari. il danno dovrà essere commisurato alle sofferenze che il defunto avrebbe comunque patito in conseguenza dell'incidente. Ci sono anche i presupposti per una denuncia - querela per lesioni colpose gravi.

Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Una denuncia per aggressione avvenuta nel 1993, ha superato 3 gradi di giudizio penale, ora al 1 grado di giudizio civile. Quali sono i tempi a normative europee per poter far valere i propri diritti? esistono sanzioni per la lentezza dei tribunali?

 

 

R: Esistono i ricorsi in base alla legge Pinto per la condanna dello stato al risarcimento di un indennizzo per l'irragionevole durata dei processi. La quantificazione dell'indennizzo dipende dal singolo caso concreto.

Avv. Carmine Laurenzano

 

D: Qual'è la compagnia (Enel Energia, Enel Distribuzione, ....) economicamente più conveniente? Qual'è l'offerta di energia elettrica per la famiglia?

R: Va considerato il fatto che le offerte ad oggi presenti sul mercato domestico sono sostanzialmente 3: quella di ENEL, ENI e del gestore del servizio elettrico presente nel Suo comune precedentemente la liberalizzazione (potrebbe anche essere uno dei 2 sopra citati). La società di vendita di ENEL è ENEL ENERGIA e l’offerta praticata consiste nell’applicazione della tariffa “standard” (fissata dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas) attuale per i prossimi 2 anni. La società di vendita di ENI è ENI GAS & POWER e l’offerta praticata consiste nell’avere gratis un ora di energia all’anno (corrisponde ad uno sconto del 4.16% su scala annua).
Quindi non vi è grande differenza di prezzo (mediamente si risparmierebbe 10€ annui con ENI, dipende molto dai Suoi consumi di energia elettrica).
Poi si può anche scegliere i contratti che garantiscono che l’energia che le viene fornita deriva esclusivamente da fonti rinnovabili. (il prezzo applicato è sempre quello “standard”).
In sintesi conviene valutare principalmente, se si è interessati al cambio del proprio gestore, quelli che sono i servizi accessori; come la presenza di sportelli di questa o quella società vicino alla sua residenza, la possibilità di unire le bollette del gas e dell’energia elettrica (risparmiando sui costi di commissione ES spese postali) oppure l’opportunità di avere una distribuzione del costo delle bollette durante tutto l’arco dell’anno evitando picchi stagionali (il così detto consumo piatto).

Dr. Davide Zanon